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Studio Tognetti

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CIRCOLARE 20 - DICHIARAZIONI DI INTENTO - IVA

 

Oggetto: la dichiarazione di intento

 

LE DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'art. 12-septies del DL 34/2019 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento a decorrere dall'anno 2020. Occorre distinguere, pertanto, gli obblighi degli esportatori abituali applicabili dall'1.1.2020 da quelli vigenti sino al 31.12.2019.

 

LE DICHIARAZIONI DI INTENTO FINO AL 31.12.2019

L’esportatore abituale era tenuto a:

  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento emesse;
  • inviare al fornitore/dogana la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore doveva:

  • effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA solo dopo avere ricevuto la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnatagli dal cliente esportatore abituale;
  • riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte del cliente tramite il servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”;
  • indicare in fattura gli estremi della dichiarazione di intento inviata dal cliente;
  • numerare e annotare entro 15 giorni le dichiarazioni di intento nell’apposito registro.

 

LE DICHIARAZIONI DI INTENTO DAL 1.1.2020

L’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza l'applicazione dell'IVA deve:

  • redigere la dichiarazione di intento in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
  • trasmettere la dichiarazione di intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo di ricezione.

La trasmissione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate avviene:

  • direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
  • mediante un intermediario abilitato.

 

Modulistica: gli esportatori abituali devono utilizzare il modello di "Dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto" approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221.

Tale modello dichiarativo è stato recentemente modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27.2.2020 (fino al 27.4.2020 sarà comunque possibile usare il precedente modello).

L’unica novità introdotta dal Provvedimento relativamente alla modulistica consiste nell’eliminazione nel frontespizio del riquadro riservato al numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento e all’anno di riferimento, sia per l’esportatore abituale che per il fornitore.

 

Non è più previsto, invece, l'obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, potrebbe essere sufficiente comunicare al fornitore a mezzo e-mail l’emissione della dichiarazione d’intento.

Resta comunque possibile per l'esportatore abituale consegnare al fornitore, su base volontaria, una copia della dichiarazione di intento. In questo modo è possibile anche evitare eventuali dubbi operativi del fornitore circa il trattamento IVA da applicare all'operazione.

 

Il fornitore deve:

  • riscontrare nel proprio Cassetto fiscale l’avvenuta presentazione da parte del cliente della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate; l'omissione di tale riscontro costituisce una violazione sanzionata ai sensi dell' 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97.
  • indicare nella fattura il numero di protocollo della ricevuta che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato al cliente che ha presentato la dichiarazione di intento.

 

Il nuovo tracciato XML della fattura elettronica (obbligatorio dal 01.10.2020) ha previsto che occorre:

  • indicare il codice natura dell’operazione: N3.5 (in luogo del codice N3);
  • compilare la sezione “Dati Bollo” relativamente al campo “Bollo Virtuale” se la fattura è di importo superiore ai 77,47 euro; mentre il campo “importo bollo” è stato reso facoltativo in quanto l’imposta dovuta è sempre pari a 2 euro;
  • indicare il numero protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento nel campo “causale” o nel blocco “altri dati gestionali” in quanto non è stato previsto uno specifico campo.

 

Poiché l’indicazione, nella fattura non imponibile, del numero di protocollo è elemento necessario, significa giocoforza che è indispensabile consultare il Cassetto fiscale prima di emettere la fattura (in tal modo riscontrando l’esistenza del presupposto formale per emettere la fattura senza applicazione dell’IVA).

Un’inversione quindi di responsabilità, per quanto attiene all’IVA, ora a carico del fornitore.

I fornitori riscontrano, nel proprio cassetto fiscale, l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento, da parte degli esportatori abituali, secondo due modalità alternative:

  • direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
  • mediante un intermediario abilitato.

 

Dal cassetto fiscale, nella apposita sezione, è possibile scaricare il file inerente alle dichiarazioni d’intento.
Nel file in formato “pdf” risultano data e ora dell’elaborazione e pertanto si consiglia di archiviarne una copia in modo da poter dimostrare di aver riscontrato l’esistenza della dichiarazione prima di emettere la fattura elettronica.

L'accesso al servizio di verifica ad accesso libero che avveniva direttamente dalla home page del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso "Home"/"Servizi"/"Verifica ricevuta dichiarazione di intento", anche se ancora in uso, è sconsigliato in quanto non fornisce i dati della dichiarazione ma attesta solamente l’avvenuta presentazione.


 


 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE