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CIRCOLARE 18
DPCM 22/03/2020 e 11/03/2020 – chiarimenti governativi

 

OggettoDPCM 22/03/2020 e 11/03/2020 – chiarimenti governativi
 

Facciamo seguito alle precedenti circolari per riepilogare le attività dei pubblici esercizi e delle attività commerciali che possono essere liberamente esercitate. L’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri si applica cumulativamente alle disposizioni di cui al DPCM 11.3.2020 e Ordinanza del Ministro della Salute del 20.3.2020. Conseguentemente le disposizioni contenute in detti provvedimenti si applicano fino al 3 aprile 2020.

 

DPCM 11.3.2020

In forza di detto decreto:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui alla sotto riportata Tabella in coda alla presente circolare;
  • sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • possono rimanere aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta comunque consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
  • sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti) diverse da quelle di cui alla sotto riportata Tabella in coda alla presente circolare;
  • restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi.

Per l’elenco delle attività produttive, commercio all’ingrosso e servizi per le quali NON è stata disposta la sospensione dell’attività si rinvia alla Circolare n. 17 del 24 marzo 2020.

 

CHIARIMENTI

Nel sito del Governo   http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa si possono trovare dei chiarimenti che in parte vengono qui riportati.

 

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ COMMERCIALI

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?

  1. NO. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

 

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

SI, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

 

È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?

  1. NO. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 (aggiornato dal Dm 25 marzo 2020) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

 

Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?

SI, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.

 

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020? 

  1. NO. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

 

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

SI, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività? 

In seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.

 

I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?

In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.

 

Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?

SI, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

 

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita? 

SI, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

 

È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

 

È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.

 

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

 

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?

NO, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

 

Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?

  1. SI. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

 

Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?

  1. SI. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm del 22 marzo 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri.

 

TURISMO

Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?

I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

 

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

 

 

TABELLA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

ATECO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE

47.11.10

Ipermercati

47.11.20

Supermercati

47.11.30

Discount di alimentari

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.50

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.20

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati

47.30.00

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati

47.40

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

47.52.10

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.20

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

47.59.30

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

47.62.10

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

47.73.10

Farmacie

47.73.20

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

47.74.00

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75.20

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

47.76.20

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.78.20

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.40

Commercio al dettaglio di carburante per uso domestico e per riscaldamento

47.78.60

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.91.10

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

47.91.20

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

47.91.30

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

47.99.20

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

ATECO

SERVIZI ALLA PERSONA

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

96.01.20

Altre lavanderie, tintorie

96.03.00

Servizi di pompe funebri e attività connesse

***

Si evidenzia che i chiarimenti forniti dal Governo sono in continua evoluzione. Il sito internet nel quale sono resi disponibili, come già evidenziato è http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

 


 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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