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Studio Tognetti

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CIRCOLARE 16
Interventi legislativi tributari emergenza Coronavirus - parte terza

 

OggettoDecreto Legge 18/2020 “Cura Italia” del Governo per l’emergenza Covid-19

Vi segnaliamo che è attiva la pagina facebook dove potrete trovare interviste e messaggi informativi, nello specifico inerenti agli ammortizzatori sociali.

 

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Facciamo seguito alla Circolare 13 del 20.3.2020 per illustrare gli altri interventi del DL 18/2020 a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza Coronavirus, in materia di lavoro.

 

Articolo 19 - Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere:

  • domanda di Cigo (cassa integrazione ordinaria)
  • assegno ordinario del FIS (Fondo Integrazione Salariale)

con la causale “emergenza COVID-19”.

 

La richiesta può essere presentata:

  • per lavoratori alle dipendenze al 23.02.2020, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio
  • con riferimento a periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

 

Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie, ovvero, per i datori di lavoro che presentano domanda è prevista:

  • l’esenzione dall’obbligo di stipula di accordo sindacale previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • l’esenzione del rispetto dei termini per l’invio della domanda previsti dagli articoli 15 e 30 D.Lgs. 148/2015.

 

I periodi concessi per l’emergenza COVID-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti di durata massima complessiva e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

 

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell’Inps.

N.B.

La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (es.: per le sospensioni di marzo, entro la fine del mese di luglio).

 

 

Articolo 22 – Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIG) in favore dei datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Ai lavoratori è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori.

Il trattamento di CIG in deroga viene riconosciuto:

  • limitatamente ai dipendenti già in forza al 23.02.2020
  • per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23.02.2020
  • previo accordo che può essere concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Tale accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.

 

 

Articolo 23 – Congedo speciale e bonus baby sitting

Congedo genitori lavoratori

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 05.03.2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni.

Durante il periodo di congedo è prevista un’indennità determinata al 50%:

  • per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente;
  • per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, per ciascuna giornata indennizzabile, di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per ciascuna giornata indennizzabile, della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Inoltre, tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

  • l’eventuale periodo di congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito durante il periodo di sospensione delle scuole e dei servizi per l’infanzia, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all’indennità anzidetta (50% della retribuzione);
  • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
  • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

N.B.

 

 

Ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia:

  • senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
  • con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare la domanda all’INPS anche con effetto retroattivo, con fruizione decorrente dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche che saranno disponibili entro la fine del mese di marzo.

 

Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi di cui al paragrafo precedente, è riconosciuta in favore dei medesimi lavoratori la possibilità di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting:

  • nel limite massimo complessivo di 600,00 euro per la generalità dei beneficiari;
  • nel limite massimo complessivo di 000,00 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenente alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
  • da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017.

Il bonus in esame è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere al bonus saranno stabilite dall’Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

 

 

Articolo 24 – Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili

È previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari aventi handicap grave (articolo 33, comma 3, L. 104/1992).

Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi in corso di validità, non deve presentare una nuova domanda. Può già usufruire delle ulteriori giornate.

 

 

Articolo 26 – Equiparazione quarantena a malattia

È prevista l’equiparazione della quarantena alla malattia.

Ciò significa che il lavoratore del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare viene gestito come malattia. In questo caso, il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

Infine, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’istituto previdenziale sono posti a carico dello Stato.

 

 

Articolo 46 – Divieto di licenziamento

Dal 17.03.2020 al 16.05.2020:

  • non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991)
  • vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23.02.2020;

viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di avviare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

 

 
 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE