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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 14
 DPCM 22 marzo 2020 Coronavirus

 

OggettoDPCM 22 marzo 2020 - Covid-19

Ieri sera è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) qui allegato.

 

Il decreto prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (identificate con codici di attività ATECO).

 

La sospensione opera in tutto il territorio nazionale per il periodo dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

 

Le attività sospese possono continuare solo in modalità a distanza o lavoro agile.

 

Il decreto consente lo svolgimento delle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1. Ciò significa che le azienda che hanno un codice di attività diverso da quello di cui all’allegato 1, ma forniscono prodotti o servizi di “filiera” intesa come linea di collegamento produttivo fino alle imprese autorizzate ad operare, possono continuare a svolgere tali attività, previa comunicazione al Prefetto ove è ubicato il Cliente beneficiario dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

 

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari.

 

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (si pensi alle consegne di materiali e prodotti per l’erigendo ospedale in zona fiera a Milano). In tal caso non conta il codice di attività. Tuttavia, bisogna essere in grado di dimostrare tale collegamento funzionale.

 

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, in un comune di verso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. I lavoratori delle aziende per cui attività non sono sospese e di cui sia richiesta la loro presenza potranno quindi accedere al luogo di lavoro.

 

Le aziende cui è consentito lo svolgimento delle attività dovranno rispettare il Protocollo di sicurezza stipulato tra le parti sociali il 14.3.2020.

 

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM 22.3.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.3.2020, compreso la spedizione della merce in giacenza.

 

Le disposizioni del DPCM 22.3.2020 si applicano cumulativamente al

  • DPCM 11.3.2020
  • Ordinanza del Ministro della Salute del 20.3.2020

i cui termini dono prorogati al 3.4.2020

 

 


 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE