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Studio Tognetti

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CIRCOLARE 13
Interventi legislativi tributari emergenza Coronavirus - parte seconda

 

OggettoDecreto Legge 18/2020 “Cura Italia” del Governo per l’emergenza Covid-19

 

N.B.

Vi segnaliamo che è attiva la pagina facebook dove potrete trovare interviste e messaggi informativi, nello specifico inerenti agli ammortizzatori sociali.

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Facciamo seguito alla Circolare 12 del 19.3.2020 per illustrare gli altri interventi de DL 18/2020 a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza Coronavirus.

 

Articolo 27 - 28 – 29 – 30 - 38 indennità

È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600= in favore di tutti:

  • i liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23.2.2020, e i titolari di rapporti di co.co.co, che siano contestualmente:
  • iscritti alla Gestione separata INPS
  • non titolari di pensione
  • non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

 

  • i lavoratori autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) ovvero trattasi a titolo esemplificativo di artigiani e commercianti:
  • non titolari di pensione
  • non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata

 

  • i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali:
  • che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020
  • non titolari di pensione
  • non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020

 

  • gli operai agricoli a tempo determinato:
  • non titolari di pensione
  • che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo

 

  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
  • con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al fondo, cui deriva in reddito non superiore a € 50.000,00
  • non titolari di pensione
  • che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020.

 

L’indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • sarà erogata dall’INPS con modalità che saranno stabilite dallo stesso ente.

Attualmente, sono esclusi i professionisti con una propria cassa di previdenza come geometri, avvocati, medici etc...

 

Articolo 44 - fondo di ultima istanza

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno:

  • cessato
  • ridotto
  • sospeso

la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a riconoscere a detti soggetti una indennità nel limite di spesa di euro 300.000.000= nell’anno 2020.

Con apposito decreto saranno stabiliti criteri e modalità di accesso al contributo.

 

Articolo 49 - Fondo centrale di garanzia PMI

Per la durata di 9 mesi dal 17.3.2020 al Fondo centrale di garanzia per le PMI si applicano speciali misure tra cui:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a euro 5.000.000=;
  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito di euro 1.500.000=;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo ad almeno il 10% del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Si rinvia all’articolo di legge per le ulteriori misure.  

 

Articolo 54 – sospensione mutui “prima casa”

È estesa la platea dei potenziali beneficiari della moratoria sui mutui “prima casa”.

Si ricorda infatti che già con il DL 9/2020 è stata prevista la sospensione dei mutui “prima casa” per i lavoratori ai quali è stato sospeso il lavoro o ridotto l’orario per almeno 30 giorni.

Ora, è prevista nei prossimi 9 mesi (cioè fino a circa metà dicembre) la sospensione dei mutui “prima casa” anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertificano mediante atto notorio di aver subito:

  • in un trimestre successivo al 21.02.2020
  • nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21.02.2020 (su tale periodo di non chiara individuazione il Ministero dovrà fornire chiarimenti)

un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in forza delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID-19.

Al fine di accedere a tale agevolazione non è necessaria la presentazione di alcun modello ISEE.

Per poter presentare la domanda, occorrerà rivolgersi alla propria banca, fermo restando che devono ancora essere divulgati i chiarimenti sulle modalità attuative di tale disposizione.

 

Articolo 56 – misure di sostegno finanziario micro e PMI

Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal Coronavirus le Micro e le PMI possono avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  1. per le aperture di credito a revoca o per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020 è sospeso sino al 30.09 e il piano di rimborso/ammortamento è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È prevista inoltre la facoltà di sospendere solo la quota capitale delle rate e non anche la quota interessi.

Alla comunicazione va allegata la dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica con atto notorio di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

 


 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE