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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 12
Interventi legislativi tributari emergenza Coronavirus - parte prima

 

OggettoDecreto Legge 18/2020 “Cura Italia” del Governo per l’emergenza Covid-19

 

N.B. vi segnaliamo che è attiva la pagina facebook dove potrete trovare interviste e messaggi informativi, nello specifico inerenti agli ammortizzatori sociali.

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Ci si consenta di dire che gli interventi del Governo oltre ad essere disarticolati e non omogenei risultano del tutto inadeguati, nell’ambito tributario, per affrontare l’emergenza Coronavirus. La tipologia degli interventi rende palese la distanza abissale tra chi governa e la realtà economica del paese (dalle aziende, ai professionisti ai dipendenti). In un caso l’agevolazione è a nostro avviso offensiva per chi, oggi, mette in pericolo la sua salute per garantire la continuazione dell’attività nell’interesse di tutto il paese (si pensi al rinvio dei pagamenti alla pubblica amministrazione dal 16.3 al 20.3 per le imprese che hanno avuto ricavi nel 2019 superiori a euro 2.000.000 escluse le imprese in “Zona Rossa”).

 

Il D.L. 18.3.2020 n. 18 “Cura Italia”

La presente circolare tratta in modo specifico delle misure fiscali disciplinate negli articoli da 60 a 71 del decreto.

 

Articolo 60

E’ prevista una proroga generale (ovvero rivolta a tutti) per i pagamenti scadenti 16.3.2020 che possono essere effettuati senza sanzioni e interessi il 20.3.2020.

La proroga riguarda qualsiasi versamento dovuto alla pubblica amministrazione, a titolo esemplificativo rientrano i versamenti:

  • Iva
  • Ritenute
  • Contributi previdenziali
  • Premi INAIL
  • Tassa Annuale libri sociali

 

 

N.B.

Per quanto riguarda la Tassa Annuale sui libri sociali e le ritenute di acconto IRPEF di lavoro autonomo va precisato che NON vi sono ulteriori proroghe neanche per i soggetti con ricavi nel 2019 inferiori a euro 2.000.0000. Detti pagamenti vanno effettuati entro il 20.03.2020.

 

Articolo 61

L’articolo interviene per modificare l’articolo 8 del DL 2.3.2020 n. 9.

Per tutte le imprese che svolgono le attività indicate nella tabella sotto riportata è prevista la sospensione dal 2.3.2020 al 30.4.2020 del pagamento:

  • delle ritenute di acconto IRPEF reddito di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • dell’IVA scadente nel mese di marzo 2020 (ciò significa che rimane confermata la data del versamento IVA in scadenza il 16.4.2020 relativa alla liquidazione IVA del mese di marzo).

 

Soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fino al 30 aprile ex DL 18/2020

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati

Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico

Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare

Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 comma 1 del DLgs. 117/2017

 

I pagamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 01.6.2020 (in quanto il 31.05 è festivo) o mediante 5 rate mensili di pari importo decorrenti da maggio.

 

N.B.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche o dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020 e i pagamenti vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione il 30.6.2020 o mediante 5 rate mensili di pari importo decorrenti da giugno. Tale differimento, tuttavia, interessa soltanto il versamento delle ritenute di acconto IRPEF reddito di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, mentre il versamento dell’IVA scaduto nel mese di marzo va effettuato entro il 01.06.2020 (in quanto il 31.05 è festivo).

 

 

Articolo 62

Per tutti sono sospesi gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 8.3 al 31.5.2020. Si tratta ad esempio dell’invio della dichiarazione IVA-2020, dei modelli INTRA di febbraio – marzo e aprile, della comunicazione della liquidazione IVA del primo trimestre e dell’esterometro del primo trimestre. Tali adempimenti andranno effettuati entro il 30.6.2020.

Resta confermato l‘invio delle CU entro il 31.3.2020 nonché il termine ordinario per l’invio delle FE al SDI e dei corrispettivi.

 

Per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno 2019 non superiori a euro 2.000.000= sono sospesi i pagamenti scadenti nel periodo dal 8.3.2020 al 31.3.2020 relativi a:

  • ritenute di acconto IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 23 e 24 DPR 600/73
  • trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale effettuate dai sostituti di imposta
  • IVA
  • contributi previdenziali e assistenziali (esempio INPS)
  • premi per l’assicurazione obbligatoria (esempio INAIL)

 

Per coloro che hanno la sede legale o operativa nelle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza non ci sono limiti di ricavi e compensi e quindi la sospensione si applica a tutti indistintamente.

 

Per coloro che hanno la sede legale o operativa nei seguenti Comuni:

  • per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini;
  • per la Regione Veneto: Vò

 

sono sospesi i termini degli adempimenti e dei pagamenti tributari, incluse le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020.

I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 01.06.2020 (in quanto il 31.05 è festivo) o in 5 rate mensili di pari importo decorrenti dal mese di maggio.

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Coloro che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi non superiori a euro 400.000= non sono assoggettati alla ritenuta di acconto IRPEF, da parte del sostituto di imposta, sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni (es: professionisti, agenti e rappresentanti) percepiti nel periodo 17.03.2020 - 31.03.2020 a condizione che:

  • nel mese precedente (cioè febbraio) non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
  • Rilascino al sostituto di imposta apposita dichiarazione nella quale attestano di avere i requisiti e che provvederanno a pagare la ritenuta, non operata dal sostituto di imposta, entro il 06.2020 (in quanto il 31.05 è festivo) o in 5 rate mensili di pari importo decorrenti dal mese di maggio. 

 

Articolo 63 – premio lavoratori dipendenti

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che nel 2019 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a euro 40.000= spetta un premio per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito, pari a euro 100= da parametrare al numero di giorni di lavoro svolti nel predetto mese.

I sostituti di imposta riconoscono direttamente il premio a partire dalla retribuzione del mese di aprile. I sostituti compensano il premio erogato mediante l’istituto della compensazione.

 

Articolo 64 – credito di imposta sanificazione

A tutti i soggetti IVA è riconosciuto per l’anno 2020 un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di euro 20.000= per ciascun beneficiario, nel limite complessivo (per lo Stato) di euro 50.000.000=.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di accesso al credito di imposta.

 

Articolo 65 - credito di imposta botteghe e negozi

Ai soggetti che svolgono attività di impresa è riconosciuto per l’anno di imposta 2020 un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

Il credito di imposta NON si applica a coloro che svolgono le seguenti attività:

settore commercio:

ipermercati – supermercati - discount di alimentari - minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - commercio al dettaglio di prodotti surgelati - commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici - commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  - commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunica-zioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) - commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - commercio al dettaglio di articoli igieni-co-sanitari - commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione - commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – farmacie - commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati - commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale - commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscalda-mento  - commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono - commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

settore servizi:

lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - attività delle lavanderie industriali - altre lavande-rie, tintorie - servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Articolo 66 - erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19 spetta una detrazione lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a euro 30.000=.

 

Per i soggetti titolari di reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza da Covid-19, effettuate nell’anno 2020, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Tali erogazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni.

 

Articolo 68 - sospensione pagamenti all’agente di riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini di pagamento, scadenti dal 8.3 al 31.5.2020 delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione
  • avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate
  • avvisi di addebito notificati dall’INPS
  • atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • atti emessi dagli Enti preposti alla riscossione dei tributi locali (ad esempio IMU e TASI).

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.6.2020.

 

Si evidenzia che, in merito alle somme dovute in forza degli atti sopra citati che siano oggetto di rateizzazione vi sono dei dubbi sulla sospensione delle rate scadenti nel periodo in oggetto (08.03 – 31.05.2020) in quanto nulla è stato disposto in merito.

E’ differito al 01.06.2020 (in quanto il 31.05 è festivo) il termine di pagamento del 28.2.2020 relativo alla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione ruoli).

 

N.B.

Merita sottolineare, infine, che gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione. I relativi pagamenti vanno quindi eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

 

Articolo 69 - proroga pagamenti nel settore del gioco

I termini di pagamento del PREU sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) e b) del TULPS e del canone concessorio in scadenza il 30.4.2020 sono prorogati al 29.5.2020.


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE