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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 8
misure urgenti COVID19

 

OggettoMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

 

A seguito del DPCM 9 marzo 2020, tutta Italia è “zona protetta”. Il Provvedimento firmato ieri dal Presidente del Consiglio prevede l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure già prese per la Lombardia e le altre 14 Provincie col DPCM 8 marzo 2020.

Le misure sono quindi uniformi su tutto il territorio nazionale e si sono rese necessarie a causa della crescita importante dei contagi da coronavirus.

Il DPCM 9 marzo 2020 entra in vigore oggi 10.03.2020 fino al 03.04.2020.

Di seguito si riepilogano le regole stabilite dal Decreto a cui tutti dobbiamo attenerci.

 

MOVIMENTI DELLE PERSONE

Il principio generale è che gli spostamenti [ con riferimento a tutto il territorio nazionale] sono da evitare, salvo il caso in cui tali spostamenti siano motivati:

  • da comprovate ragioni di lavoro: occorre attenersi al tragitto casa-lavoro e bisogna essere pronti in caso di controllo a spiegare le ragioni dello spostamento;
  • da situazioni di comprovata necessità;
  • da ragioni sanitarie: ad esempio malattia grave ma, assolutamente, non in caso di sintomi influenzali o se sottoposti a quarantena. In questi casi è necessario chiamare il medico di famiglia, l’800 462 340 (per Regione Veneto), l’800 89 45 45 (per Regione Lombardia) l’800 033 033 (per Regione Emilia Romagna) o in casi di urgenza il 112 o il 118.

Le esigenze dovranno essere comunicate alle autorità, durante eventuali controlli, con apposita autocertificazione come da fac-simile allegato. Si consiglia di compilare, stampare e portare con sé una copia dell’autocertificazione.

È consentita, per la durata dello stato di emergenza, l’applicazione da parte dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità di lavoro agile (smart working).

È stabilito che merci e generi alimentari circolano liberamente; non ci sono quindi rischi di carenza per approvvigionamenti o generi di necessità.

 

ATTIVITA’

Sono sospese/i:

  • tutte le attivita' sportive;
  • le attività di palestre, impianti e centri sportivi, piscine, centri natatori e centri benessere, centri termali, sociali, ricreativi e culturali. Sono compresi anche i circoli ricreativi e privati;
  • tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi sia in luogo pubblico, privato o aperto al pubblico;
  • le attività svolte in locali quali cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • tutte le cerimonie, civili o religiose, compresi i funerali;
  • tutti i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e altri corsi professionali o simili fino al 03.04.2020. Resta ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • tutti gli esami ed i concorsi, compresi gli esami per la patente ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per personale sanitario e della protezione civile.

 

Sono chiusi/e:

  • gli impianti nei comprensori sciistici;
  • i musei e gli altri luoghi della cultura;
  • nelle giornate festive e prefestive (weekend) le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Nei giorni feriali (da lunedì a venerdì), il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione di quanto prescritto è prevista la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di un metro, le strutture sopra indicate dovranno essere chiuse.

 

Sono consentite:

  • le attività di estetiste/i e parrucchiere/i in forma individuale e con uso di mascherina e guanti;
  • le attività dei fisioterapisti purché con rapporto 1/1 e con uso di mascherina e guanti;
  • le attività di bar e ristoranti tra le 6.00 e le 18.00, con l’obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In caso di violazione di quanto prescritto è prevista la sospensione dell’attività. Per le suddette attività (bar e ristoranti), a decorrere dalle 18.00 e fino alle 6.00 del giorno seguente è consentito solo il servizio d’asporto o la consegna a domicilio;
  • tutte le attività diverse da quelle citate nel punto precedente (negozi e altre attività commerciali) a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di un metro tra i visitatori. In caso di violazione di quanto prescritto è prevista la sospensione dell’attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di un metro, le strutture sopra indicate dovranno essere chiuse;
  • le attività delle farmacie e parafarmacie nonché dei punti vendita di generi alimentari (in tutti i giorni della settimana) il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In caso di violazione di quanto prescritto è prevista la sospensione dell’attività;
  • le aperture dei luoghi di culto nei quali sia garantita l’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE

Si invitano tutti i soggetti che hanno attività aperte con il pubblico o che hanno dipendenti ad esporre un cartello in maniera visibile nei propri locali con indicate le misure igienico-sanitarie previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base del fac-simile sotto riportato.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE