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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 10
chiusura esercizi commerciali

 

OggettoDPCM 11 marzo 2020 - chiusura temporanea di esercizi commerciali

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono state adottate con il DPCM 11 marzo 2020 misure ancor più stringenti che entrano in vigore da oggi 12.03.2020 fino al 25.03.2020.

 

Tali misure prevedono la chiusura temporanea di tutte le attività commerciali ritenute non essenziali.

Di seguito si riporta un dettaglio delle attività sospese e di quelle che invece rimangono aperte, nonché dei servizi che rimangono garantiti sulla base di quanto stabilito dal Decreto.

 

 Attività sospese

Attività aperte/servizi garantiti

Attività commerciali e di vendita al dettaglio sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso a tali attività che sono di seguito indicate nello specifico:

·       ipermercati

·       supermercati

·       discount di alimentari

·       minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

·       commercio al dettaglio di prodotti surgelati

·       commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

·       commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

·       commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

·       commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

·       commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

·       commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

·       commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

·       commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole)

·       farmacie

·       commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

·       commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

·       commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

·       commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

·       commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

·       commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

·       commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

·       commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

·       commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

·       commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

·       commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

In tali esercizi deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività dei servizi di ristorazione, fra cui:

·       bar

·       ristoranti

·       gelaterie

·       pasticcerie

·       mense e catering continuativi su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro

·       ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto

·       esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività inerenti i servizi alla persona, fra cui:

·       parrucchieri

·       barbieri

·       estetisti

Attività di:

·       lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

·       lavanderie industriali

·       altre lavanderie, tintorie

·       servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Servizi pubblici essenziali, tra cui:

·       trasporti

·       servizi di pubblica utilità

·       servizi bancari

·       servizi finanziari

·       servizi assicurativi

·       servizi postali.

 

Attività del settore:

·       agricolo

·       zootecnico di trasformazione agroalimentare

comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

Attività:

·       produttive e professionali

con raccomandazione che:

a)    sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b)    siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c)    siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d)    siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e)    siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per le sole attività produttive è raccomandato che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

 

 

Entro fine settimana è prevista l’approvazione di un Decreto Legge che stabilirà le misure ed i criteri con i quali saranno presumibilmente posticipati determinati adempimenti fiscali e sospesi i versamenti tributari e contributivi di prossima scadenza.

 

Sarà cura dello Studio inviarVi apposita circolare relativa alle misure che saranno intraprese.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE