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CIRCOLARE 6
Legge di bilancio 2020 - Parte seconda

 

Oggetto: Le novità (PARTE SECONDA – segue la circolare 5/2020) della “Legge di bilancio 2020”.

 

La Legge 27.12.2019 n. 160 (c.d. “Legge di bilancio 2020”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2020.

Di seguito vengono esposte le principali novità tra cui quelle in materia di detrazioni IRPEF/IRES.

 

DETRAZIONI IRPEF/IRES - EDILIZIA

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio

È stata prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

La detrazione spetta:

  • per le spese sostenute fino al 31.12.2020;
  • entro l’importo massimo di spesa pari ad euro 96.000;
  • in 10 quote annuali di pari importo.

 

Sisma bonus

È confermato il riconoscimento fino al 2021 la detrazione IRPEF/IRES del 50% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori

 

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È stata prorogata la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici.

Si ricorda che:

  • per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%. Tra questi sono ricompresi ad esempio:
    • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
      • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
      • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
    • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
    • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

 

  • la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per gli interventi di:
    • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    • acquisto e posa in opera di schermature solari;
    • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (es. stufe a pellets), il cui importo massimo della detrazione è stabilito pari a € 30.000;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2020 ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È confermato il riconoscimento fino al 2021 della detrazione IRPEF/IRES del 65% delle spese sostenute per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità condominiali di cui si compone il condominio.

Si ricorda che per particolari tipologie di interventi, la detrazione è ridotta al 50%.

Rimane confermato che per le spese sostenute dall’1.1.2017 a 31.12.2021 la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

  • 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media definita dal DM 26.06.2015 del MISE.

Per tali interventi il limite massimo di spesa è pari a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

È stata prorogata la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000 a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020 a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2019.

 

Bonus verde

È stata prorogata anche per il 2020, la detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse agli interventi sopra descritti.

La detrazione spetta quando gli interventi sono effettuati su:

  • unità immobiliari ad uso abitativo
  • parti comuni esterne di edifici condominiali.

L’ammontare massimo di spesa agevolabile è di € 5.000 per unità immobiliare.

Si precisa infine che la detrazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e va ripartita in 10 rate annue di pari importo.

Bonus facciate **** NEW!

È introdotta una nuova detrazione c.d. “bonus facciate” pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, senza limiti di spesa;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

In particolare, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES, si rimane comunque in attesa di conferma.

 

“Sconto in fattura” efficienza energetica / sisma bonus

Dall’1.1.2020 sono abrogate le disposizioni che erano state introdotte con il DL n. 34/2019 c.d. Decreto Crescita che prevedevano la possibilità di richiedere al fornitore lo “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

  • l’adozione di misure antisismiche, (d. “sisma bonus”);
  • gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.

Per quanto riguarda invece la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

Si precisa che per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

 

ALTRE NOVITA’ ONERI DETRAIBILI

Tracciabilità delle detrazioni **** NB!

A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (di cui bisogna tenere copia come prova documentale).

Tale disposizione non si applica alle detrazioni:

  • spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN

 

Si riporta di seguito uno schema a titolo esemplificativo degli oneri più frequenti e la relativa indicazione sull’obbligo o meno di utilizzo del pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione.

 

Tipologia di spesa

Obbligo di pagamento tracciabile

Note

Medicinali (farmaci da banco, ticket, preparazione galenica, omeopatico)

Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

Probabilmente ammesso contante anche per i farmaci veterinari. Necessario chiarimento AE

Dispositivi medici (anche protesi e parrucche con destinazione d’uso di dispositivo medico)

Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

Se dichiarazione di conformità e marchiatura CE.

Prestazioni sanitarie (analisi, esami di laboratori e diagnostici, terapie, cure termali, interventi chirurgici, ricoveri, degenze ospedaliere, ecc...)

¨      Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;

¨      Previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.

 

Prestazioni specialistiche (visite con medici specialistici, cure odontoiatriche, psicoterapeuta, ecc…)

¨      Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;

¨      Previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.

 

Prestazioni riabilitative (fisioterapista, tecnico riabilitativo, massofisioterapista, ecc…)

¨      Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;

¨      Previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.

 

Servizi resi in farmacia (ad esempio servizi sanitari come la misurazione della pressione o di consulenza)

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

 

¨      Acquisto di mezzi per l’accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti disabili

¨      Acquisto di strumenti compensativi per studenti affetti da DSA

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Ammesso il pagamento in contanti se si tratta di dispositivi medici CE.

Assistenza generica e specifica al soggetti non autosufficiente

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

 

Acquisto di autoveicoli per il soggetto disabile

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

 

¨      Spese funebri

¨      Spese per intermediazione immobiliare

¨      Spese per attività sportive per ragazzi

¨      Spese veterinarie

¨      Abbonamenti al trasporto pubblico

¨      Spese per asili nido

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Per l’acquisto di farmaci veterinari è auspicabile un chiarimento

Premi di assicurazione

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

 

Interessi passivi per mutui

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

 

Spese d’istruzione (universitarie e non)

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

 

Detrazione per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Non è prevista la tracciabilità per la detrazione forfetaria per canoni di locazione

Erogazioni liberali

Non previsto

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti è già prevista nelle previsioni delle singole detrazioni/deduzioni

Detrazione forfetaria per canoni di locazione

Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

Ad eccezione dei canoni di locazione per studenti universitari fuori sede

Oneri deducibili

Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

È necessario verificare che l’obbligo di tracciabilità non sia già stabilito dalla singola disciplina

 

Spese veterinarie

E’ stabilito l’aumento del limite della detrazione delle spese veterinarie da euro 387,34 ad euro 500,00 (resta ferma la franchigia di € 129,11).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito

Dall’1.1.2020 sono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente. È previsto in particolare che le stesse spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

Sono invece escluse dalla nuova disciplina e pertanto spettano per intero:

  • gli interessi passivi prestiti/mutui agrari;
  • gli interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
  • le spese sanitarie.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È prevista anche per il 2020 la facoltà di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti fuori dal regime di impresa e cioè da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e da enti non commerciali.

A tal fine è necessario procedere, entro il 30.06.2020, alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima da parte di un esperto, nonché al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore che emerge dalla perizia in misura pari all’11%

  • per le partecipazioni qualificate;
  • per le partecipazioni non qualificate;
  • per i terreni.

 

PROROGA BONUS

Bonus bebè

È confermato il riconoscimento del c.d. bonus bebè per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE. L’importo del bonus varia da un minimo di euro 960,00 ad un massino di euro 1.920,00.

 

Bonus asilo nido

È confermato anche per il 2020 il bonus c.d. asilo nido, la cui misura è pari ad € 1.500 su base annua.

Tale bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

  • € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
  • € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

 

Bonus cultura 18enni

È confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus cultura” dell’importo di € 500,00 per i giovani che compiono diciotto anni nel 2020.

Tale importo può essere speso per acquistare beni e servizi legati alla cultura, come libri, ingressi ai musei, biglietti per cinema, teatri e concerti, nonché per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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