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circolari

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CIRCOLARE 5
Legge di bilancio 2020 - Parte prima

 

Oggetto: Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2020”.

                 

La Legge 27.12.2019 n. 160 (c.d. “Legge di bilancio 2020”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2020.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante 3 circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali novità che riguardano il settore imprenditoriale e agricolo.

 

RESTRIZIONI REGIME FORFETARIO

Sono introdotte con effetto dall’1.1.2020 una serie di modifiche al regime forfetario.

In particolare è previsto che:

  • le spese sostenute per lavoro dipendente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi;
  • nell’anno precedente, non devono essere stati percepiti redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. redditi da pensione) superiori a 000,00 euro. Tale limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro;
  • Il reddito derivante dall’applicazione del regime forfetario deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non tributaria;
  • per coloro che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.

Sono invariati:

  • il limite di compensi/ricavi per usufruire del regime agevolato che è pari ad euro 65.000,00;
  • l’esclusione per i collaboratori familiari, soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

È riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni materiali ed immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

Sono rivalutabili i beni che risultano dal bilancio al 31.12.2018 e la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2019.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, IRAP e di eventuali addizionali nella misura:

  • del 12% per i beni ammortizzabili;
  • del 10% per i beni non ammortizzabili.

L’imposta deve essere versata:

  • per importi fino a € 3.000,00 in un massimo di 3 rate di pari importo;
  • per importi superiori a € 3.000,00 in un massimo di 6 rate di pari importo;

I maggiori valori iscritti in bilancio assumono rilevanza ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta 2022.

È prevista inoltre la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP del 10%, in tale ipotesi il saldo attivo potrà essere distribuito fin da subito ai soci.

 

ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale che consente di far transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona.

Tale operazione deve essere effettuata entro il 31.05.2020 al fine di fruire di determinate agevolazioni ed ha effetto (retroattivo) dall’1.1.2020.

L’estromissione agevolata può avere ad oggetto solamente immobili, posseduti alla data del 31.10.2019, che siano:

  • strumentali per destinazione: ossia quegli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalla categoria catastale;
  • strumentali per natura: ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (anche se dati in locazione o comodato a terzi).

Non sono quindi ammessi all’agevolazione gli immobili “merce” e gli immobili non strumentali (ad esempio un fabbricato abitativo locato).

 

L’agevolazione consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8%, da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale dell’immobile (valore di mercato o catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta deve essere assolta:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2020
  • nella misura del 40% entro il 16.06.2021.

L’IVA se dovuta deve essere assolta nei modi e termini ordinari.
Le imposte di registro e ipocatastali non sono dovute.

           

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

È previsto, in luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:

  • fino al 12.2020

ovvero

  • fino al 06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione
    effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.

 

La misura del credito d’imposta spettante è diversa a seconda della categoria in cui rientra il bene oggetto di investimento, pertanto:

  1. per beni materiali di cui alla Tabella A della Legge di bilancio 2017, ossia i beni per i quali era precedentemente riconosciuto l’iperammortamento (si veda Circolare n. 1 del 25.01.2017 per un maggior dettaglio), il credito d’imposta spetta come indicato nella tabella sottostante
    Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;

  2. per i beni immateriali di cui alla Tabella B della Legge di bilancio 2017, ossia i beni per i quali era precedentemente riconosciuto il super ammortamento del 40% in quanto collegati ad investimenti iperammortizzabili, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000;

  3. per gli altri beni diversi da quelli contenuti nelle Tabelle A e B sopra citate, ossia i beni per i quali precedentemente era riconosciuto il super-ammortamento, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
    Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
    Tale agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”), e 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti di cui al sub c);
  • dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui al sub a) e b).

In merito agli adempimenti richiesti per la spettanza e la fruizione del credito si precisa che è necessario:

  • effettuare apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
  • conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Inoltre nelle fatture di acquisto/documenti deve essere riportata la seguente dicitura "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 a 194 della L. 160/2019";
  • per gli investimenti di beni di cui alle Tabelle A e B (vedasi punti sub a) e b)), che vi sia una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

 

CREDITO R&S/INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITA’ INNOVATIVE

E’ introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative spettante alle imprese residenti in Italia.

In merito alle attività e spese agevolabili si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell’attività oggetto di investimento:

  • attività di ricerca e sviluppo: 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni;
  • attività di innovazione tecnologica: 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni;
  • attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0: 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
  • attività innovative: 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale/società di revisione.

In merito agli adempimenti richiesti per la spettanza e la fruizione del credito si precisa che è necessario:

  • effettuare apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
  • predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

NB: il credito d’imposta ricerca e sviluppo nella fattispecie prevista fino al 31.12.2019 trova applicazione solo per le spese sostenute dal 2015 al 2019. A partire dall’anno d’imposta 2020 trova applicazione il nuovo credito sopra descritto, differenziato a seconda della tipologia di attività oggetto di investimento.

 

BONUS FORMAZIONE 4.0

È prorogato, per il 2020, il credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Si ricorda che sono ammissibili solo le spese in attività di formazione del personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (es: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security) applicate nei seguenti ambiti:

  1. vendita e marketing
  2. informatica
  3. tecniche e tecnologia di produzione.

La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa come di seguito indicato:

 

Tipo
impresa

Misura
agevolazione

Limite massimo annuo
agevolabile

Piccola impresa

50%

300.000,00

Media impresa

40%

250.000,00

Grande impresa

30%

250.000,00

 

In merito agli adempimenti richiesti per la spettanza e la fruizione del credito si precisa che è necessario:

  • effettuare apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Si segnala infine che non è più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali/territoriali presso l’Ispettorato del lavoro.

 

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

È stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente;
  • con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

 

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:

  • 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
  • 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

ESTENSIONE CREDITO D’IMPOSTA PER LE EDICOLE

E’ stabilito che il c.d. “bonus edicole”, pari ad € 2.000,00 a favore degli esercenti attività commerciali:

  • operanti esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • non esclusivi se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune

per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche se l’attività non costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.

Si rammenta che tale credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto del MEF.

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

 

RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER”

È stata rifinanziata la c.d. “Sabatini-ter” nel periodo 2020-2025.

Si ricorda che tale agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, concesso a favore delle PMI (piccole-medie imprese), per l’acquisto di beni strumentali mediante stipula di finanziamento bancario o contratto di leasing.

 

PREU

È previsto che dall’1.1.2020 il PREU relativo:

  • agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), è fissato al 23,85%;
  • agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett, b), TULPS (video lottery – VLT), è fissato al 8,50%.

Tale aumento avrà pertanto dei riflessi sugli esercenti che detengono gli apparecchi nei propri locali in quanto probabilmente vedranno ridursi i compensi loro erogati dal concessionario.

 

IMPRESE AGRICOLE/COLTIVATORI DIRETTI/IAP

Investimenti in beni strumentali

È istituito un specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Esenzione IRPEF

È estesa anche al 2020 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali.

Esonero contributivo

È reintrodotto l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

  • di età inferiore a 40 anni;
  • iscritti nella previdenza agricola dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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