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CIRCOLARE 3
Le novità in materia fiscale del “Collegato alla Finanziaria 2020”

 

La Legge 19.12.2019 n. 157 di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”) contiene una serie di disposizioni in vigore dal 25.12.2019.

Di seguito vengono esposte le principali novità in materia fiscale contenute nel decreto, mentre le novità in materia penale saranno trattate con successiva circolare.

Per quanto attiene ai nuovi obblighi in materia di versamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto o di prestazione dei servizi ed all’estensione del reverse charge si rimanda alla circolare n. 2 del 13.01.2020.

 


NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

Compensazione crediti - obbligo presentazione della dichiarazione

È previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

  • del credito IVA annuale / trimestrale
  • del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive

per importi superiori a € 5.000 annui deve essere effettuata:

  1. esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate
  2. solo a seguito della presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito;
  3. a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione/istanza.

In pratica, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Pertanto, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo 10 giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione con un conseguente “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati.

Esempio: se la dichiarazione per l’anno d’imposta 2019 è presentata telematicamente il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020 e non dall’1.1.2020.

Presentazione F24 contenenti compensazioni – obbligo servizi telematici Agenzia delle Entrate

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni è esteso inoltre a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. rimborsi da modelli 730 e “bonus Renzi”) anche se si tratta di soggetti privati.

N.B. È esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA (i privati) l’obbligo di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti in compensazione, senza limiti di importo, mediante i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In precedenza tale obbligo era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Tale novità ha effetto per i crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta 2019. Quindi di fatto sarà operativa dopo la presentazione del Modello Unico 2020 (anno 2019).

Possono essere usati i normali canali per i crediti maturati nel Modello Unico 2019 (anno 2018) fino alla presentazione della prossima dichiarazione dei redditi.

Controllo preventivo delle compensazioni – sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Se a seguito del controllo risulta che i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

  • viene comunicata la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
  • è applicata una sanzione per ciascuna delega non andata a buon fine pari al:
    • 5% per importi fino a € 5.000
    • € 250 per importi superiori a € 5.000

per ogni delega.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

È data comunque la possibilità al contribuente, entro 30 giorni, di fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi valutati erroneamente o non considerati.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 


ESTENSIONE UTILIZZO RAVVEDIMENTO OPEROSO

È estesa la possibilità di applicare il ravvedimento operoso a tutti i tributi senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.

Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.

L’estensione coinvolge in particolare i tributi locali.

 


MODIFICA MISURA ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

È modificata, a regime, la misura del primo e secondo acconto dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

La misura di entrambe le rate di acconto è pari al 50% ciascuna.

La disposizione è applicabile anche ai contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che sono seggette a ISA.

Per tutti gli altri contribuenti, resta ferma la ripartizione degli acconti come prevista in precedenza, ossia 40% la prima rata e 60% la seconda rata.

 


NOVITÀ IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

È prevista la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui i documenti si riferiscono ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Pertanto, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate potrà memorizzare tutti i dati contenuti nella fattura compresi quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione e potranno essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza per l’assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria al fine di potenziare quindi le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato”, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.

Fattura elettronica e sistema tessera sanitaria

È prorogato anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (medici, veterinari, farmacie) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale sistema.

Si ricorda che i dati da inviare al STS sono quelli delle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche detraibili in dichiarazione dei redditi.

La proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

N.B. È stabilito altresì che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite un registratore telematico (RT). Pertanto attraverso un unico invio sarà possibile adempiere ad entrambi gli obblighi (invio corrispettivi e invio dati al STS).

Imposta di bollo fatture elettroniche

È previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunicherà:

  • l’importo dovuto;
  • la sanzione dovuta pari al 30% dell’importo non versato ridotta a un terzo
  • gli interessi.

È inoltre stabilito che, se gli importi dovuti non superano la soglia annua di 1.000,00 euro, il versa-mento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale (anziché trimestrale), entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

 


NUOVA SCADENZA “ESTEROMETRO”

È disposto che la trasmissione del c.d. “esterometro” dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura.

Esempio: fatture di gennaio, febbraio e marzo à invio “esterometro” entro 30.04.2020

 


REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO

È istituito, a decorrere dal 01.01.2020, il Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale.

L’iscrizione al Registro:

  • costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;
  • è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;
  • è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente:
    • del possesso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88, TULPS;
    • del possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia;
    • del versamento di una specifica somma dovuta, a seconda della tipologia del richiedente.
  • deve essere rinnovata annualmente.

N.B. È demandata al MEF la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta / iscrizione / cancellazione del Registro nonché le modalità di effettuazione del suddetto versamento.

Preclusione Operatori Gioco Pubblico

E’ previsto che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di importo superiore ad euro 5.000,00.

Tale esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

 


IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA

A decorrere dall’1.1.2020, le prestazioni relative all’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 sono imponibili iva e non più esenti.

Sempre a decorrere dall’1.1.2020, per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole:

  • sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  • possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

 


CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI TELEMATICI

Al fine di incentivare i mezzi di pagamento elettronici, è riconosciuto un credito d’imposta a favore di esercenti attività d’impresa e lavoratori autonomi i cui ricavi/compensi relativi all’anno precedente non sono superiori a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • mediante carte di credito, di debito o prepagate o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020.

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

 


CUMULO INCENTIVI CONTO ENERGIA

È stabilito il divieto di cumulo della c.d. “Tremonti ambientale”, che consentiva alle piccole e medie imprese di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia riconosciute dal GSE.

Pertanto, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario effettuare la rinuncia al beneficio fiscale goduto relativo alla “Tremonti ambientale”.

A tal fine occorre:

  • presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate le cui modalità/contenuto saranno individuate da uno specifico Provvedimento;
  • versare gli importi dovuti entro il 30.6.2020.

 


COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.

È prorogata per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme risultanti da cartelle esattoriali (cartelle Equitalia) riferite a carichi affidati ad Equitalia o altro Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

  • a decorrere dal 25.12.2019 e fino al 31.12.2020 su richiesta del creditore;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.

 


DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO

È previsto che, entro il 30.6.2020, sia introdotto l’obbligo di presentazione del documento di accompagnamento (DAS) per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa esclusivamente in forma telematica.

I tempi e le modalità per l’introduzione del predetto obbligo saranno fissati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 


TASSE AUTOMOBILISTICE – PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA

È stabilito che, dall’1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d “bollo auto”) deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici “PagoPA” ovvero il sistema di pagamenti realizzato dall’Agenzia delle Entrate.

Non è più utilizzabile quindi il bollettino RAV.

Il sistema di pagamento “PagoPA” è disponibile:

  • presso le agenzie della banca
  • sull’home banking
  • presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
  • presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
  • presso gli Uffici Postali.

 


LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE ART. 49 D.LGS 231/2007

È previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante a:

  • € 2.000,00 dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021
  • € 1.000,00 dall’1.1.2022.

Quindi i pagamenti in contanti saranno ammessi nei limiti rispettivamente di euro 1.999,99= e 999,99=.

Rimane confermato che non sono ammessi artificiosi frazionamenti del pagamento per evitare il superamento del limite (ad esempio facendo pagamenti in contanti sotto i limiti a distanza di brevi periodi con riferimento ad un unico debito di importo superiore al limite (ad esempio debito di euro 3.500,00: non è possibile pagare in contanti 1.750,00 il 20.08 e 1.750,00 il 20.09 salvo il caso in cui sia previsto contrattualmente il pagamento dilazionato).

Fino al 30.6.2020 il limite è di euro 3.000,00 (quindi massimo contanti euro 2.999,99).

N.B. Si ricorda che le sanzioni previste per la violazione del limite sono da euro 3.000,00= a euro 50.000,00= (art. 63 D.Lgs 231/2007).

 


LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E PREMI CASHLESS

Lotteria degli scontrini

La “lotteria degli scontrini” consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio.

La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti in qualità di persone fisiche (quindi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione). Inoltre, ai fini dell’estrazione:

  • il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (“codice lotteria”);
  • l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata.

I premi attribuiti non sono soggetti a tassazione.

L’avvio della “lotteria degli scontrini” è il 01.07.2020.

Conseguentemente, entro tale data gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi.

Non sono previste sanzioni per gli esercenti che rifiutino di acquisire il codice identificativo del cliente o che omettono di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria. Tuttavia è previsto un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti che sarà poi utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Premi cashless

È prevista l’istituzione di premi speciali da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante strumenti che consentano il pagamento elettronico (es: carte di debito, carte di credito o prepagate), da attribuire tramite estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie previste per la “lotteria degli scontrini” di cui si è parlato nel precedente paragrafo.

È prevista inoltre l’istituzione di premi anche in favore degli esercenti che accettano pagamenti mediante strumenti elettronici e si avvalgono di registratori telematici o fattura elettronica per certificare le operazioni di cessione di beni/prestazioni di servizi.

La definizione delle modalità di estrazione, dell’entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria degli scontrini e dei premi cashless è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE