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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 2
Appalti – Subappalti e altri contratti – Ritenute IRPEF dei dipendenti – nuovi obblighi introdotti dal D.L. 124/2019 (collegato alla legge di bilancio 2020).

 

L’articolo 4 del D.L. 26.10.2019 n. 124 ha introdotto con effetto dal 01.01.2020 nuovi obblighi in materia di rapporti di contratti di appalto, sub appalto e altre tipologie contrattuali con riferimento specifico all’applicazione delle ritenute di acconto IRPEF delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

E’ stato inoltre disposto un ampliamento del meccanismo del reverse charge in materia di IVA.

Con Risoluzione n. 108 del 23.12.2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma pur entrando in vigore il 01.01.2020 (e quindi in sostanza ha effetto con le ritenute fiscali che devono essere pagate a febbraio per le retribuzioni di gennaio) si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente a tale data. 

 

SOGGETTI COINVOLTI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I soggetti IVA residenti < committenti > che affidano il compimento di una o più opere o più servizi a un’impresa tramite:

  • contratti di appalto;
  • contratti di subappalto;
  • affidamento a soggetti consorziati;
  • rapporti negoziali comunque denominati.

Tali contratti devono essere contemporaneamente:

  1. di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,00=
  2. caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono quindi interessati alla nuova disciplina solo le tipologie contrattuali sopra descritte per le quali si verifichino le due condizioni di cui al punto a) e b) mentre non assume alcun rilievo il “tipo di prestazione

Sono quindi coinvolti tutti i settori di attività dall’agricoltura all’industria al commercio etc..

OBBLIGHI A CARICO DEI COMMITTENTI

I Committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici < obbligate a rilasciarle > copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle ritenute IRPEF e Addizionali che le stesse hanno trattenuto ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio nonché le altre informazioni sotto indicate. Il committente è inoltre tenuto a riscontarne il corretto adempimento.

Il Committente nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, detta documentazione ovvero qualora l’abbia ricevuta ma abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi spettanti all’appaltatrice o affidataria del servizio finché perdura l’inadempimento. La sospensione del pagamento del corrispettivo deve essere effettuata sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero, se inferiore, per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

In questi casi l’impresa appaltatrice o affidataria non può esperire nei confronti del Committente azioni finalizzate al recupero del credito fino a quando non siano state pagate le ritenute fiscali.

Il Committente che non si attiene agli obblighi sopra indicati è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione (la sanzione va quindi pagata in moneta).

Pur non essendo specificatamente indicato si ritiene che i diritti e gli obblighi spettanti al Committente spettino anche all’appaltatrice nei confronti della subappaltatrice.

 

OBBLIGHI A CARICO DELLE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI O AFFIDATARIE

Il versamento delle ritenute IRPEF e Addizionali operate dalle imprese appaltatrici, sub appaltatrici o affidatarie relative ai dipendenti occupati nell’esecuzione dell’opera o del servizio a favore del committente, sono effettuate con distinte deleghe di pagamento (Modello F24) per ciascun Committente.

Con Risoluzione del 24.12.2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nel modello F24 il Codice “09” [riquadro del codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare] ove indicare il codice fiscale del Committente.

I modelli F24 saranno consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle ritenute di acconto va effettuato senza possibilità di avvalersi della compensazione di altri crediti (quindi è obbligatorio pagare in moneta).

Allo scopo di consentire al Committente il riscontro del corretto pagamento delle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, entro i 5 giorni successivi al termine di pagamento, trasmettono al committente (e per le subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice):

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati con il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente nell’esecuzione dell’opera o servizio;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore con separata indicazione della quota di ritenuta imputabile alle ore prestate nell’esecuzione dell’opera o servizio richiesta dal Committente.

 

N.B. Risulta evidente il consistente lavoro che devono effettuare le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie in quanto dovranno tenere una specifica contabilità delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente nel mese per ciascun Committente. Contabilità che dovrà essere fornita anche ai soggetti incaricati di elaborare le buste paga al fine di consentire la generazione di tanti F24 quanti sono i Committenti.

 

ESIMENTE

Gli obblighi sopra indicati non trovano applicazione nei confronti delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al Committente (entro la fine del mese di riferimento di esecuzione della prestazione) allegando la relativa certificazione la sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate ed ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. N.B. Si è in attesa di apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplinante le modalità di richiesta della certificazione.

 

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE F24

Sempre con effetto dal 01.01.2020 le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici (con riferimento a contratti annuali superiori a euro 200.000,00) non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di pagamento delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e premi assicurativi obbligatori (INAIL) maturati in relazione ai dipendenti occupati nelle predette opere affidate dal Committente. Il pagamento del modello F24 va quindi fatto in moneta.

Tale disposizione non si applica alle imprese che godono della Esimente sopra descritta.

N.B. Si tratta di una disposizione di non facile se non impossibile applicazione per quelle imprese che hanno sia appalti superiori a euro 200.000 che inferiori a tale limite nell’ambito dei quali utilizzano gli stessi dipendenti. Di fatto tali imprese non potranno avvalersi della compensazione.

 

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

L’art. 4 comma 3 del DL 124/2019 introduce all’art. 17 comma 6 DPR 633/72 la lettera “a-quinquies” con la quale in sostanza viene esteso a tutte le prestazioni di servizio effettuate tramite:

  • contratti di appalto;
  • contratti di subappalto;
  • affidamento a soggetti consorziati;
  • rapporti negoziali comunque denominati

 

laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera e siano effettuate presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

il meccanismo del “reverse charge” a prescindere dall’importo contrattuale e dalla tipologia di prestazione.

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle pubbliche amministrazioni (in quanto per le stesse opera lo split payment)
  • e delle agenzie per il lavoro (agenzia interinali).

L’efficacia di tale disposizione è tuttavia condizionata dal rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea e quindi di fatto non entra in vigore il 1.1.2020.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE