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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 1
Operazioni IVA – Direttiva n. 2018/1910/UE

 

Facciamo seguito alla Circolare n. 16 del 16.10.2019 che illustra il contenuto del Regolamento di esecuzione UE n. 1912 del 4.12.2018 in materia di disciplina della prova di trasporto del bene da uno Stato membro all’altro delle operazioni di compravendita, a cui si rinvia per un completo esame.

Cessioni INTRA - VIES

Si segnala che la Direttiva 2018/1910/UE del 4.12.2018 ha apportato delle modiche sostanziali all’art. 138 della direttiva 2006/112/UE [Direttiva IVA a livello comunitario], volte ad introdurre condizioni più stringenti perché un’operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine.

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di non imponibilità sono necessari i seguenti presupposti:

  • l’operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall’acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);
  • l’operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario (acquirente) soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la partenza dei beni;
  • l’acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA (requisito soggettivo) ovvero di iscrizione al VIES;
  • l’accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà)
  • il trasferimento sia a titolo oneroso (requisito dell’onerosità);
  • il cedente provvede a presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni intra (modello INTRASTAT).

Sulla base della nuova normativa ne consegue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono adesso a requisiti sostanziali:

  1. l’iscrizione dell’acquirente nell’archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l’obbligo posto a carico di quest’ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l’obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l’esistenza dell’iscrizione e la correttezza del dato comunicato;
  2. la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera completa e corretta (modelli INTRASTAT).

Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore UE; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell’acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

In assenza delle predette condizioni di cui alle lettere a) e b) la cessione UE è soggetta a IVA.

Va detto che il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell’ordinamento interno la direttiva 2018/1910/Ce. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate dovrebbero considerarsi efficaci, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno -  in senso difforme si è espressa ASSONIME con la Circ. n. 29/2019.

 

N.B. è consigliabile tenere un comportamento prudenziale e, quindi, riteniamo opportuno che il cedente italiano si assicuri di essere iscritto al VIES e verifichi che l’acquirente comunitario sia a sua volta iscritto al VIES, il tutto prima di effettuare la cessione. La verifica è facilmente effettuabile consultando l’apposita pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure presso il sito istituzionale della Commissione UE:

VIES - European Commission

ec.europa.eu › taxation_customs › vies

Anche in caso di acquisto INTRA è opportuno verificare che il cedente estero UE sia iscritto al VIES.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE