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Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}Parte Prima

 

Con la pubblicazione del 29.6.2019 in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” < DL 30.4.2019 n. 34 > possono considerarsi definitive le novità fiscali approvate in sede di conversione < va evidenziato che per alcune interessanti novità è prevista l’operatività soltanto dal 2020 >.

Al fine di agevolare la lettura delle novità introdotte la circolare verrà divisa in 2 parti numerate con 12 e 13.

 

MAXI AMMORTAMENTO

 

È confermata la reintroduzione del c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni.

N.B. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di cui all’art. 164 TUIR:

  • a deducibilità limitata, comma 1, lett. b),
  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti comma 1 lett. b-bis),
  • quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio più rilevante riguarda le autovetture.

 

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti.

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. In sede di conversione è stata modificata la “scaletta” della riduzione dell’aliquota IRES applicabile, e che risulta così individuata.

Anno

Aliquota

2019

22,5%

2020

21,5%

2021

21%

2022

21,5%

dal 2023

20%

 

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle S.n.c. / S.a.s. in contabilità ordinaria (sono escluse dall’agevolazione le imprese in contabilità semplificata).
L’agevolazione sopra esaminata è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all’art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

 

PATENT BOX

È confermato che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d’impresa che optano per il regime della c.d. “Patent box” possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ruling), direttamente nel modello REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo. A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni “in idonea documentazione”.
La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso la procedura di cui al citato art. 31-ter a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.
In caso di rettifica del reddito agevolato la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) non è applicabile se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

 

RAVVEDIMENTO PARZIALE 

E’ stato introdotto l’art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 [norma interpretativa] che riconosce il c.d. “ravvedimento parziale”, ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97.

Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

  • la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l’integrale versamento tardivo;
  • gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo;
  • la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

  • per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
  • per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

N.B. ciò è applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio non si applica per IMU e TASI).

 

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO 

I forfetari che si avvalgono di lavoratori dipendenti e collaboratori hanno ora l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.
La modifica si applica con effetto retroattivo dal 1.1.2019. 
I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

 

SANZIONE IVA APPLICABILE IN MISURA SUPERIORE

E’ stato modificato il comma 935 dell’art. 1, Finanziaria 2018, prevedendo l’applicazione retroattiva della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97.
In particolare, se il cedente / prestatore applica l’IVA in misura superiore a quella dovuta all’acquirente / committente è riconosciuta la detrazione e lo stesso è punito con una sanzione da € 250 a € 10.000, anziché con la sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione operata.

N.B. trattandosi di norma interpretativa essa si applica anche ai casi che si sono verificati prima del 1.1.2018.

 

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È confermata l’applicazione, fino al 31.12.2021, dell’imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono in alternativa alla

  • demolizione e ricostruzione
  • manutenzione straordinaria / restauro / risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché provvedono all’alienazione di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

L’agevolazione è applicabile sia ai soggetti venditori privati, sia ai soggetti IVA che effettuano il trasferimento in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/72.

 

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA

In sede di conversione con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.

 

TERMINI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con la modifica del comma 6-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’operazione ex art. 6, DPR n. 633/72. Tale modifica non riguarda:

  • la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
  • i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 1, DPR n. 100/98.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni previste dal comma 6 del citato art. 2 non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri “entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” fermi restando i termini della liquidazione IVA.

In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:

  • dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000;
  • dall’1.1.2020 per gli altri soggetti.

 

SEMPLIFICAZIONI DICHIARAZIONI D’INTENTO

E’ modificata la lett. c) dell’art. 1, DL n. 746/83 prevedendo che, a decorrere dal 2020, la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente dall’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate può riguardare anche più operazioni.
L’Agenzia rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi:

  • vanno indicati nelle fatture emesse;

ovvero

  • devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’importazione, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale sarà dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.

Con l’abrogazione del comma 2 del citato art. 1 non è più previsto che la dichiarazione d’intento sia redatta in duplice esemplare, numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore / prestatore ed annotata entro 15 giorni successivi a quello di emissione / ricevimento nell’apposito registro e conservata.

Modifica disposizioni sanzionatorie

In caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta ex comma 3 del citato art. 7 (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).

 

N.B. Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall’1.1.2020.

 

TENUTA CONTABILITA’ IN FORMA MECCANIZZATA

Con la modifica del comma 4-quater dell’art. 7, DL n. 357/94 è prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri IVA.

 

DECOMERCIALIZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI CON FINI ASSISTENZIALI

E’ stato revisionato il comma 3 dell’art. 148, TUIR relativo al regime di “decomercializzazione” dei proventi derivanti dalle attività poste in essere dagli enti non commerciali in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.
Il nuovo comma 3 specifica che il predetto regime può essere ora applicato dai seguenti soggetti:

  • associazioni politiche / sindacali / di categoria / religiose / assistenziali (escluse quelle di cui all’art. 51, comma 2, lett. a, TUIR) / culturali / sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • associazioni di formazione extrascolastica della persona;
  • strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli Enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

 

ESTENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI ENTRATE LOCALI

E’ confermato che gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli Enti / Concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/97.
Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali.

In particolare, tali Enti:

  • possono (è quindi una facoltà e non un obbligo) stabilire l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate;
  • entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Con la presentazione dell’istanza i termini di prescrizione / decadenza relativi al recupero delle somme sono sospesi.
La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

E’ stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli Enti locali competenti al rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il rilascio / rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

 

CREDITO DI IMPOSTA DISTRIBUTORI CARBURANTI 

E’ confermato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.
Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.

 

MODIFICHE SABATINI TER    

Con riferimento all’agevolazione c.d .“Sabatini - ter”, è stato previsto:

  • l’aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa;
  • l’erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento;
  • l’erogazione in un’unica soluzione del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).

Inoltre, con la modifica del comma 2 dell’art. 2, DL n. 69/2013, è previsto che i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari / impianti / attrezzature da parte delle PMI possono essere concessi anche dagli intermediari finanziari, iscritti all’apposito Albo di cui all’art. 106, TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario).

 

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

E’ confermata l’estensione del contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall’agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.
In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

  • 5%, per le micro / piccole imprese;
  • 3,575%, per le medie imprese.

 

TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE

E’ confermata l’introduzione del nuovo art. 7-ter al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in base al quale le società devono indicare nel proprio bilancio sociale i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate durante l’anno “individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati”.
Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

  • le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
  • le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

 

ABBUONO IMBALLAGGI RESTITUITI

E’ stato previsto, in materia di rifiuti e imballaggi, che l’impresa venditrice della merce può riconoscere un abbuono all’impresa acquirente in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura, a valere sul prezzo degli acquisti successivi. L’abbuono è riconosciuto alla resa dell’imballaggio stesso da effettuare entro un mese dall’acquisto.
All’impresa venditrice che:

  • riutilizza tali imballaggi usati;
  • effettua la raccolta differenziata di tali imballaggi per il loro successivo riciclo;

è riconosciuto un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se non utilizzati da quest’ultima.
Il predetto credito d’imposta è spetta fino ad un massimo di € 10.000= annui per ciascun beneficiario.

 

AGEVOLAZONI PRODOTTI DA RICICLO

E’ stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

  • semilavorati / prodotti finiti derivanti per almeno il 75% dal riciclaggio di rifiuti / rottami;
  • compost di qualità derivante dalla frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese / lavoratori autonomi che acquistano i predetti beni spetta un credito d’imposta fino ad un massimo di € 10.000= annui per ciascun beneficiario.
Tale credito d’imposta:

  • è fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’esercizio dell’attività economica / professionale;
  • non è cumulabile con il credito d’imposta “riciclaggio plastica” di cui al comma 73 dell’art. 1, Finanziaria 2019.

Nel caso in cui i beni sopra elencati non vengano destinati all’esercizio dell’attività economica / professionale, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 5.000 annui per ciascun beneficiario.

N.B. In tal caso, il contributo è anticipato al venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato come credito d’imposta di pari importo.

 

RIAPERTURA / AMPLIAMENTO ATTIVITA’

E’ prevista la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti:

  • per l’anno nel quale avviene l’apertura / ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi;
  • riguarda gli esercizi operanti nei settori dell’artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 114/98 (esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti / esercizi con superficie superiore ai predetti limiti e fino 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
  • è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.

Sono escluse dalla concessione del contributo:

  • l’attività di compro oro;
  • le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b), TULPS;
  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente / indirettamente riconducibile.

Per usufruire dell’agevolazione in esame i soggetti interessati devono presentare dall’1.1 al 28.2 di ciascun anno, presso il Comune in cui è situato l’esercizio:

  • apposita richiesta redatta utilizzando uno specifico modello;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune, dopo aver verificato:

  • la dichiarazione presentata;
  • il regolare avvio / mantenimento dell’attività;

determina la misura del contributo spettante.

N.B. le disposizioni di applicano dal 1.1.2020.

 

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

E’ stata rivista la disciplina relativa all’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici.
In particolare è ora previsto che:

  • a partire dal 2018 i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
  • i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione:

  • a partire dall’1.1.2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). Va evidenziato che, in sede di conversione, è precisato che “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti” è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione / pagamento della sanzione pecuniaria;
  • non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000=.

 

N.B. Le cooperative sociali, oltre all’obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, se svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

 


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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