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circolari

{jcomments off}Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

        

L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.

Tuttavia, il legislatore ha previsto un’applicazione graduale di tale adempimento.

Si ricorda infatti che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è già prevista in via obbligatoria:

  • per i soggetti che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, c.d. “vending machine” dall’1.4.2017 per i distributori con porta di comunicazione e dall’1.1.2018 per i distributori senza porta di comunicazione (Provv. 30.06.2016 e 30.03.2017);
  • per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuate dai gestori di impianti di distribuzione ad elevata automazione dall’1.7.2018.

Per effetto dell’art.17 del DL 119/2018 c.d. “Collegato alla Finanziaria” l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri diviene obbligatoria:

  • dall’1.7.2019 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro. A tal fine occorre considerare il volume d’affari complessivo realizzato nell’anno 2018. Pertanto, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 sono esclusi per tale anno dall’obbligo in esame mentre per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018, in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno, in via prudenziale, effettuare il ragguaglio ad anno;
  • dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo in esame riguarda “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art.22” DPR n. 633/72 per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, tra le quali rientrano in particolare:

  • le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico/ spacci interni/ per corrispondenza/ a domicilio /in forma ambulante;
  • le prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti);
  • le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.

 Sono interessati dal nuovo obbligo anche i soggetti che operano nella grande distribuzione organizzata (GDO) che in precedenza potevano fruire del regime opzionale di cui all’art. 1 co. 429 – 432, Finanziaria 2005. Tale regime, infatti, è stato abrogato dall’art. 7 del DLgs. 127/2015 e, a partire dall’1.1.2019, non è più applicabile.

 

Operazioni esonerate dall’obbligo

Con il DM 10.05.2019 (in vigore dal 2.6.2019) sono state individuate una serie di operazioni esonerate temporaneamente dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

  • operazioni escluse dall’emissione di scontrino e ricevuta fiscale (art.1 comma 1 lett a) e b) del DM 10.05.2019). Sono tali le operazioni riportate nella tabella seguente.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2, DPR n. 696/96)

a)

cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente

dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

 

b)

cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;

c)

cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime

speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72

;

 

d)

cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;

e)

cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;

 

f)

prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

 

g)

cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;

 

h)

operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;

 

i)

somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

 

 

l)

prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m)

prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o

istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;

 

n)

cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);

 

o)

prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;

p)

prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q)

prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle

autoscuole;

 

r)

prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s)

prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t)

prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u)

prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v)

prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z)

prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese

nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa)

prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

 

bb)

cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

 

cc)

somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd)

cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee)

somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff)

prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

 

gg)

prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;

 

hh)

cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92;

ii)

prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll)

prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm)

prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;

nn)

prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo)

cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp)

cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;

 

 

qq)

cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste  in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;

rr)

abrogato;

ss)

prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste;

 

tt)

attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;

 

tt- bis)

prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

a)

Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);

b)

settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);

c)

enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);

d)

esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);

e)

somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);

f)

somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80);

g)

società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80);

h)

enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85);

i)

utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90).

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1, DM 13.2.2015)

·     Servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

·     servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1, DM 27.10.2015)

·     Prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici

rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.

 

Le esclusioni per i casi sopra indicati verranno meno a partire dalle date che saranno individuate con successivi decreti ministeriali.

Si precisa che per tutte le operazioni oggetto di esonero sopra indicate resta fermo:

  • l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72;
  • l’esonero dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

 

  • Operazioni effettuate in via marginale (art.1 comma 1 lett c) del DM 10.05.2019). In particolare trattasi delle:
  • operazioni “collegate e connesse” a quelle sopra indicate nel punto 1);
  • operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (ovvero quelle per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura) effettuate in via marginale:
    • rispetto a quelle sopra elencate nel punto 1);
    • rispetto a quelle per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione ex 21 del DPR 633/72.

Si precisa che si intendono effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018.

Le esclusioni delle operazioni citate verranno meno a partire dal 01.01.2020.

  • Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale (art.1 comma 1 lett.d) del DM 10.05.2019).

L’esonero per tale fattispecie di operazioni verrà meno a partire dalla data che sarà individuata con successivo decreto ministeriale.

  • Operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (ovvero quelle per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura) effettuate in via marginale dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio. Per essere considerate marginali occorre che i ricavi di dette operazioni siano inferiori all’1% del volume d’affari relativo al 2018.

Tale esonero verrà meno a partire dal 01.01.2020.

 

Si precisa che per tutte le operazioni oggetto di esonero sopra indicate dettagliatamente nei punti 2), 3) e 4) resta fermo:

  • l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72;
  • l’obbligo dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Memorizzazione e trasmissione - modalità operative

L’obbligo per i soggetti interessati consiste nella:

  • memorizzazione elettronica
  • trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi.

 

Dati da trasmettere

I dati da trasmettere sono:

  1. i dati relativi alla trasmissione;
  2. i dati relativi all’eventuale periodo di interruzione dell’attività;
  3. la data e l’ora in cui è avvenuta la rilevazione;
  4. i dati di riepilogo delle operazioni, distinte in base all’aliquota o alla natura delle stesse.

 

Strumenti e modalità di messa in servizio degli stessi

La memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediane strumenti che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Tali obblighi possono essere adempiuti mediante i seguenti strumenti:

  1. i Registratori Telematici (RT)
  2. i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all’art.12 della L.413/91, appositamente adattati alle nuove funzioni telematiche
  3. una procedura web gratuita messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

 

Le fasi per adempiere ai suddetti obblighi, nel caso di utilizzo dei registratori telematici sono le seguenti:

  • accreditamento: occorre che l’esercente sia accreditato sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”;
  • censimento: il tecnico abilitato deve ottenere, in fase di richiesta di attivazione, esito positivo alla “Richiesta di certificato dispositivo” che viene quindi generato;
  • attivazione: si ha nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall’Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico “censito” è associato alla Partita Iva dell’esercente. L’attivazione si conclude con il rilascio di un QRCODE che deve essere applicato sull’apparecchio, visibile ai clienti;
  • messa in servizio: ciò avviene a seguito dell’effettuazione del primo invio dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. A partire da tale momento il Registratore, per certificare l’effettuazione delle operazioni produce un “documento commerciale” in luogo dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale che dovrà essere consegnato al cliente e di cui si dirà meglio in seguito (fase gestita dall’esercente).

Lo Studio potrà provvedere, alla gestione del punto 1) relativa all’accreditamento ed al rilascio del QRCODE di cui al punto 3).

Si precisa che le informazioni acquisite dall’Agenzia (dati del contribuente titolare del Registratore telematico, tecnico abilitato che ha operato sul Registratore Telematico, operazioni effettuate nel corso del tempo sul Registratore Telematico) costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico che va a sostituire quello cartaceo.Per quanto riguarda l’utilizzo della procedura Web ad oggi non è ancora stata attivata dall’Agenzia delle Entrate e non sono ancora state chiarite le modalità di memorizzazione di invio dei dati mediante tale strumento.

 

Trasmissione dei dati e termini

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

Di regola, i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all’atto della chiusura giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione.

In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dello scarto.

 

Documentazione delle operazioni

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono:

  • l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 co.1 del DPR 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fine delle imposte.
  • le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta. A tal riguardo, con il DM 7.12.2016 è stato definito il c.d. “documento commerciale” che sarà emesso in sostituzione dello scontrino/ricevuta e che su richiesta del cliente, potrà assumere validità anche ai fini fiscali, emettendolo con l’indicazione del codice fiscale/partita iva dell’acquirente, consentendo:
    • la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi;
    • la deduzione/detrazione IRPEF prevista per le persone fisiche;
    • l’emissione della fattura differita.

            Tale documento potrà essere emesso sia in formato cartaceo che elettronico.

Resta fermo, anche a fronte dei nuovi adempimenti, l’obbligo di emissione della fattura, ove richiesto dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In tal caso, non ricorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Saranno infatti applicate le disposizioni in materia di fattura elettronica.

 

Casi particolari

Soggetti “multicassa”

E’ prevista per gli esercenti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” (almeno uno per punto vendita), il quale può essere costituito da:

  • un registratore telematico;
  • un “Server-RT”, ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore telematico.

 

Tuttavia, per tali soggetti che si avvalgono della descritta modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati è richiesta:

  • la certificazione annuale del bilancio di esercizio da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
  • l’adozione di un processo di controllo interno relativamente alla conformità dei sistemi informatici coinvolti nel processo di memorizzazione e trasmissione dei dati;
  • la certificazione sulla conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

 

Sistema tessera sanitaria

I soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura) e che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie e parafarmacie) possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

Regime sanzionatorio

In caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applica:

  • la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo dei corrispettivi non tra-smessi o non memorizzati;
  • la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

 

Credito d’imposta

E’ stata prevista l’attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa per assolvere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:

  • 250,00 euro, in caso di acquisto
  • 50,00 euro, in caso di adattamento.

Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 con codice tributo “6899” a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

 


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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