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Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}Organo di controllo e revisore nelle S.R.L. e COOPERATIVE

L’art. 379 del D.Lgs 12.1.2019 n. 14 < Codice della crisi di impresa > ha modificato l’articolo 2477 c.c.  che disciplina la nomina del “Sindaco e revisore legale dei conti” nelle società a responsabilità limitata.

La norma, entrata in vigore il 16.3.2019, interviene abbassando i limiti in base ai quali la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria e non facoltativa.

Molte SRL saranno quindi soggette all’obbligo della nomina nel corrente anno; lo Studio ha già individuato le società interessate e si sta attivando per trovare la soluzione meno onerosa per i Clienti.

 

I nuovi limiti che rendono obbligatoria la nomina

Ai sensi dell’art. 2477 comma 3 cc. la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la SRL:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata a sua volta alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000=;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000=;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Prima della modifica apportata al codice civile l’obbligo di cui alla lettera c) scattava al superamento di almeno due (e non uno) dei seguenti requisiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000=;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.8000.000=;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

L’art. 379 comma 3 D.Lgs 14/2016 dispone che, ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti previsti dal novellato art. 2477 cc, i due esercizi cui fare riferimento per la verifica dei requisiti sono il 2017 e il 2018 (per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare).

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina. Se non provvede l’assemblea, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (banche, dipendenti, fornitori, clienti, Agenzia delle Entrate, etc.. -  cioè qualsiasi soggetto che abbia un interesse da tutelare) o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Il Registro delle Imprese, quale soggetto che può attivare la nomina giudiziale, è stato previsto ex novo dal D.Lgs 14/2019.

 

Procedura di nomina del revisore

L’obbligo di nominare il revisore contabile compete all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2477 comma V cc..

E’ opportuno evidenziare che se la società ha il collegio sindacale o il sindaco unico, l’articolo 13 del D.Lgs 39/2010 dispone che “l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.

Si ritiene che in assenza di iniziativa dell’assemblea, il collegio sindacale possa attivarsi con una proposta motivata per la nomina del revisore. Si ritiene che un caso potrebbe essere quello della SRL di grandi dimensioni che a parere dell’organo di controllo richieda la presenza del revisore.

 

Organo di controllo o revisore

Le società che rientrano nei nuovi limiti possono nominare alternativamente:

  1. un organo di controllo (collegio sindacale composto di 3 membri o un sindaco unico) che assuma anche la funzione di revisione legale dei conti [in tal caso i sindaci devono essere anche iscritti all’albo dei revisori legali];
  2. un revisore cui affidare la revisione legale dei conti;
  3. un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e un revisore legale.

L’articolo 14 del D.Lgs 14/2019, dispone, con effetto dal 15.8.2020, che l’organo di controllo e il revisore contabile hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

  • se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato
  • se ha sussiste l’equilibrio economico finanziario
  • quale è il prevedibile andamento della gestione.

Entrambi gli organi hanno altresì l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi di impresa. Tale segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto e contenere un congruo termine (non superiore a 30 gg) entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese per risolvere i problemi segnalati.  In caso di omessa o inadeguata risposta l’organo di controllo o il revisore devono informare senza indugio l’OCRI.

 

Cessazione dell’obbligo della presenza dell’organo di controllo o revisore

In presenza delle condizioni di cui all’art. 2477 comma 3 lettere a) e b) l’obbligo cessa dall’esercizio successivo a quello in cui non vi sono più le condizioni di nomina indicate ovvero non c’è più l’obbligo del bilancio consolidato ovvero non si controlla più una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel caso di cui alla lettera c) l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti ivi indicati.

Quindi, ad esempio, se negli esercizi 2019, 2020 e 2021 non vengono superati i limiti l’obbligo cessa con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

 

Entrata in vigore dei nuovi limiti di cui all’art. 2477

L’art. 379 del D.Lgs 14/2019 che ha modificato l’art. 2477 c.c. stabilisce quanto segue: “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (16.3.2019), quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi (cioè entro il 16.12.2019) dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle inderogabili disposizioni del comma 1.

Qualche dubbio sorge in ordine al momento in cui scatta l’obbligo della nomina.

Secondo la dottrina il termine ultimo per adeguare lo statuto e provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore è il 16.12.2019. Tuttavia, tale conclusione mal si concilia con l’obbligo di revisione del bilancio 2019, attività che potrebbe creare problemi di applicazione delle norme di revisione contabile se la nomina avviene alla fine dell’anno. 

Il Conservatore di Bologna ha riferito in una Nota inviata all’Ordine dei Commercialisti locali che ritiene applicabile l’obbligo della nomina già dalle prossime scadenze di approvazione del bilancio 2018 da parte delle assemblee delle società. Mentre il rinvio al 16.12.2019 va riferito al solo termine previsto per adeguare lo statuto alla nuova stesura dell’art. 2477 c.c..

Certamente la nomina effettuata in sede di approvazione del bilancio 2018 (aprile- maggio – giugno 2019) consentirebbe al revisore di iniziare i lavori sul bilancio 2019 nel rispetto delle norme di revisione.

 

Le Cooperative

Ai sensi dell’art. 2519 cc le cooperative possono essere regolate dalle norme che disciplinano le società per azioni ovvero quelle delle società a responsabilità limitata.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle società cooperative-SPA con sistema di amministrazione tradizionale (mentre non è necessario con il sistema di amministrazione dualistico o monistico di amministrazione e controllo).

La nomina del collegio sindacale nelle cooperative- SRL, ai sensi dell’art. 2543 cc è obbligatoria quando vengono superati i limiti di cui al comma 3 dell’art. 2477 cc (come sopra indicati) ovvero quando la società emette strumenti finanziari.

Anche le cooperative-SRL sono quindi interessate dai nuovi limiti previsti dal novellato art. 2477 c.c..

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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