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Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}Sanatoria delle irregolarità/violazioni formali (DL119/2018)

L’art. 9, commi da 1 a 8, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, ha previsto la possibilità di sanare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale:

  • commesse fino al 24/10/2018;
  • che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IVA/IRAP e sul pagamento dei tributi.

Recentemente, con il Provvedimento 15.3.2019 n. 62274/2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative della definizione delle violazioni formali.

 

Ambito oggettivo

Sono oggetto di regolarizzazione le violazioni:

  1. per cui è competente l’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
  2. commesse fino al 24/10/2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazioni dati;
  3. che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini IVA, IRAP, IRPEF, IRES e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta, nonché sul relativo pagamento dei tributi.

 

Il Provvedimento indica che la regolarizzazione non si applica:

  1. alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli richiamati sopra (punto C);
  2. alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, ossia con procedimento concluso al 19/12/2018;
  3. alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19/12/2018, ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva ovvero altre forme di definizione agevolata anteriormente al versamento della prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione;
  4. agli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure ex art. 5-quater, DL n. 167/90, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La regolarizzazione non è inoltre consentita per l’emersione di attività finanziarie/patrimoniali costituite/detenute all’estero.

In particolare l’esclusione riguarda le violazioni relative:

  • agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (compilazione quadro RW);
  • all’IVIE / IVAFE.

 

Non rientrano, ad esempio, nell’ambito della regolarizzazione:

  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi/IRAP/IVA;
  • la violazione connessa con la deduzione di costi/spese relativi a beni/servizi oggetto di operazioni non realmente effettuate ex art. 8, DL n. 16/2012 sanzionata dal 25% al 50%.

Nota bene:

Non è chiaro se la regolarizzazione in esame può riguardare anche le violazioni formali per le quali il contribuente avrebbe potuto usufruire della c.d. “remissione in bonis”. Trattandosi di violazioni connesse ad adempimenti (formali) cui è subordinato l’accesso a regimi fiscali opzionali o a benefici fiscali, le stesse potrebbero risultare escluse in quanto incidenti sulla determinazione della base imponibile / imposta.

 

Regolarizzazione delle violazioni formali

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione è necessario:

  • pagare in unica soluzione (entro il 31/05/2019) oppure in 2 rate (la prima rata entro il 31/05/2019 e la seconda entro il 02/03/2020), € 200,00 per ciascun periodo d’imposta che si intende regolarizzare. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è: “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018”.
  • rimuovere le irregolarità/omissioni entro il 02/03/2020.

In altri termini non è sufficiente pagare la somma indicata, ma è necessario anche rimuovere l’irregolarità compiuta. Si tratta di un adempimento che nelle precedenti sanatorie di questo tipo non era richiesto, anche perché non è semplice individuare per ogni anno quali siano le irregolarità compiute.

L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione con riferimento alle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione, in ogni caso, va effettuata entro il 02/03/2020 in presenza di una violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o “comunque fatta presente all’interessato”.

L’unico caso in cui la rimozione non è necessaria è quando non sia possibile/necessaria effettuarla con riferimento “ai profili della violazione formale”, ad esempio, come evidenziato nelle motivazioni del Provvedimento, in caso di violazioni relative all’errata applicazione del reverse charge.

Va inoltre considerato che:

  • il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale/provvedimento di autotutela;
  • il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

 

Nota bene

Le violazioni oggetto di definizione vanno rimosse entro il 02/03/2020. Tuttavia, nel caso in cui per un giustificato motivo non siano state rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria ha efficacia se la rimozione è effettuata entro il termine fissato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non inferiore a 30 giorni.

Sembra quindi che l’Agenzia delle Entrate (consapevole delle difficoltà di riscontrare tutte le violazioni puramente formali) lasci aperto uno spiraglio che consente di perfezionare la regolarizzazione una volta che l’Amministrazione Finanziaria ne ha constatato la presenza.

 

Esempi di irregolarità formali che possono essere sanate:

  • omessa regolarizzazione del cessionario (è il caso in cui pur avendo pagato il fornitore questi non ha inviato la fattura e non si è proceduto alla regolarizzazione dell’operazione);
  • omessa o irregolare inversione contabile – reverse charge;
  • effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza avere verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento (nella misura in cui sussistano i requisiti per la medesima);
  • comunicazione irregolare delle liquidazioni periodiche IVA;
  • comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute;
  • comunicazione irregolare dello spesometro;
  • comunicazione irregolare dei modelli INTRA;
  • mancata indicazione dei costi black list nel modello Unico;
  • irregolarità nella comunicazione di inizio, variazione o cessazione attività ai fini IVA
  • omessa presentazione del modello F24 “a zero”.

 

Proroga dei termini dell’atto di contestazione/atto di irrogazione

Alle violazioni formali commesse fino al 31/12/2015, oggetto di PVC, sono prorogati di 2 anni i termini di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e pertanto l’atto di contestazione delle sanzioni/atto di irrogazione sono notificati entro il 31/12 del settimo (in luogo del quinto) anno successivo a quello della violazione.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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