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{jcomments off}Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (BREXIT)

        

Oggetto: Uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (BREXIT) – ripercussioni fiscali e doganali

Come noto il Regno Unito ha chiesto di recedere dall’Unione Europea con effetto dal 29 marzo 2019.

Recentemente il Parlamento Inglese ha dapprima bocciato la bozza di accordo negoziata dal premier Theresa May con la UE e poi ha bocciato la proposta di uscire senza un accordo (no deal).

È probabile che la Gran Bretagna chieda un rinvio del termine di uscita che non potrà essere di lunga durata visto che il 23.5.2019 ci saranno le elezioni europee per la nomina del nuovo parlamento UE. In ogni caso il rinvio deve essere accettato da tutti i 27 paesi che compongono la UE.

Ad oggi la situazione è di totale incertezza.

Senza accordo o senza rinvio dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà considerato un paese extra-UE, senza alcun patto di libero scambio né con l’Unione né con i singoli paesi che la compongono < tra cui l’Italia >.

Ciò avrà immediate conseguenze per gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito e per i viaggiatori.

Di seguito si espongono le prime indicazione fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (Nota del 26.02.2019) e dalla Commissione europea in merito alle conseguenze della Brexit.


Le conseguenze della Brexit sugli scambi commerciali dal 30.03.2019

Implicazioni sull’applicazione delle disposizioni fiscali

Dal 30.03.2019, ai fini Iva:

  • le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva italiano nei confronti di un operatore economico inglese non potranno più qualificarsi come cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 40 del D.L. n.331/38 ma costituiranno “esportazioni” non imponibili ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72;
  • gli acquisti di beni che l’operatore italiano effettua da un soggetto Iva inglese non saranno più qualificati acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38 del D.L. n.331/93, ma costituiranno “importazioni”. L’acquirente italiano, pertanto, ai fini dell’assolvimento dell’IVA, non dovrà più procedere con l’integrazione (per effetto dell’inversione contabile) della fattura ricevuta dal cedente inglese, in quanto l’imposta sarà assolta all’atto dell’importazione in dogana.
  • le prestazioni di servizi generici di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, subiscono una variazione negli obblighi formali:
    • per le prestazioni rese, non si applica più l’inversione contabile ma si dovrà indicare che l’operazione è “non soggetta Iva ai sensi dell’art. 7-ter comma 1 lett.a) del DPR 633/72”. Coloro che emettono fattura elettronica anche per tale tipologia di operazioni, la natura da indicare non sarà più N6 ma N2;
    • per le prestazioni di servizi ricevute, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del “reverse charge” emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.

Per dette operazioni non sussisterà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA.

Le merci esportate o importate transiteranno dalla Dogana per l’espletamento delle necessarie formalità doganali perviste rispettivamente per la loro fuoriuscita dal territorio dell’UE o per la loro introduzione. In quest’ultimo caso (importazione) sarà dovuto il pagamento in dogana del dazio “paesi terzi”, nonché, per la loro immissione in consumo in Italia, delle accise (qualora dovute) e della relativa Iva come già evidenziato sopra.

Si ritiene opportuno esporre alcune fattispecie che potrebbero verificarsi a ridosso del 30.03.2019 che riguardano spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.

Caso 1 inizio spedizione di merce da soggetto IVA inglese verso soggetto italiano il 28.03.2019 ed arrivo in Italia il 02.04.2019.

Considerato l’arrivo della merce in data successiva al recesso del Regno Unito dall’UE, l’operazione costituirà per il soggetto italiano un’importazione da Paese Terzo e l’iva sarà versata in dogana, non potendo più essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari. L’operazione non dovrà più essere nemmeno riepilogata nei Modelli INTRA.

Caso 2 – inizio spedizione di merce da soggetto IVA italiano ad un soggetto inglese il 27.03.2019 e arrivo nel Regno Unito il 01.04.2019.

Considerato l’arrivo della merce in data successiva al recesso del Regno Unito dall’UE, l’operazione costituirà per il soggetto italiano un’esportazione “non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72” e l’operatore economico italiano deve essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dell’UE, non essendo stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della spedizione, così ad esempio potrebbe essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dall’acquirente nel Regno Unito per la quale l’operatore italiano dovrebbe richiederne copia.

Nei casi appena citati, pertanto, oltre che raccomandare di dotarsi di prove documentali onde evitare casi di doppia imposizione, si consiglia di valutare adeguatamente le tempistiche delle spedizioni dall’Italia verso il Regno Unito e viceversa per fare in modo che si completino prima o inizino dopo il 30.03.2019.

Implicazioni sull’applicazione delle disposizioni doganali

Dal 30.03.2019, alle merci provenienti dal Regno Unito si applicheranno le vigenti disposizioni in materia doganale, pertanto a decorrere da tale data:

  1. gli operatori economici italiani, per effettuare scambi commerciali con il Regno Unito dovranno essere in possesso del codice EORI (Economic Operator Registration and Identification). È necessario, per i soggetti che ne sono sprovvisti, richiederne l’attribuzione per tempo;
  2. per le importazioni di merce proveniente dal Regno Unito è necessaria la presentazione della dichiarazione doganale di importazione da trasmettere telematicamente all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo dove le stesse sono presentate;
  3.  per le esportazioni di merce verso il Regno Unito deve essere presentata la dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere telematicamente all’Ufficio delle
    Dogane competente in relazione al luogo in cui l’esportatore è stabilito o a quello in cui la merce è caricata/imballata per l’esportazione;
  4. le autorizzazioni doganali rilasciate dall’Agenzia delle Dogane italiana a soggetti britannici verranno meno, come pure quelle rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non avranno alcuna rilevanza nel territorio doganale dell’Unione Europea;
  5. i beni provenienti dal Regno Unito non potranno più essere introdotti in un deposito IVA di cui all’art.50-bis DL 331/93, ma potranno beneficiare del deposito doganale di cui all’art.237 del Reg. UE n.952/2013. Si ricorda che attraverso il deposito doganale è possibile lo stoccaggio di merci provenienti da Paesi terzi senza essere soggette ai dazi all’importazione ed altri oneri;
  6. cambiano i riferimenti per l’identificazione e classificazione delle merci, sicché talune merci che saranno spedite verso il Regno Unito potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni;
  7. alle merci oggetto di scambi commerciali tra l’UE ed in particolare l’Italia e il Regno Unito non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale, non essendovi ad oggi un accordo. Ciò significa che gli operatori economici italiani dovranno considerare le componenti originarie del Regno Unito nonché le lavorazioni ivi effettuate come apporti non originari ai fini del calcolo del rispetto delle regole di origine riportate nei vari accordi di libero scambio che l’Ue ha in vigore con diversi Paesi Terzi. Vi è quindi il rischio che un bene, qualificabile fino al 29 marzo come di origine preferenziale Ue che, di conseguenza, beneficia di un trattamento daziario di favore di importazione nei paesi di destinazione, a decorrere dal 30 marzo potrebbe risultare non più di origine preferenziale Ue a causa degli apporti (non preferenziali) del Regno Unito, pertanto il cliente si troverebbe a dover pagare un dazio non preferenziale per questo prodotto.

    Per quanto riguarda le prove di origine preferenziale, come il certificato di circolazione EUR1 e le dichiarazioni di origine su fattura:

    • rilasciate da soggetti UK o da soggetti UE relativamente a beni prodotti in UK o in altri stati dell’UE ma con apporti UK rilevanti, saranno valide anche dopo il 30.03.2019 a condizione che siano state rilasciate entro il 29.03.2019 e la relativa esportazione sia avvenuta entro tale data;
    • rilasciate prima del 30.03.2019 in Paesi Terzi accordisti relativamente a beni contenenti apporti determinanti di origine UK, potranno essere usate all’atto dell’importazione in UE a condizione che l’esportazione da tali Paesi Terzi sia avvenuta entro il 29.03.2019.

    Nel caso in cui, invece, un fornitore abbia rilasciato, prima del 30.03.2019, dichiarazioni a lungo termine sull’origine preferenziale, occorrerà valutare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del carattere originario dei prodotti forniti se fra gli stessi ve ne sono alcuni che avranno perso il carattere originario i quanto di origine UK o con apporti UK tali per cui le regole di origine previste per gli specifici prodotti non potranno più dirsi rispettate.

  8. Le autorizzazioni (esportatore autorizzato) concesse dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non sono più valide nell’UE, così come quelle concesse dalle autorità doganali degli Stati dell’UE agli esportatori e rispeditori britannici;
  9. La registrazione (esportatore registrato) da parte delle autorità doganali inglesi degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX non è più valida nell’UE, così come non sono più valide nell’UE le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell’UE agli esportatori e rispeditori britannici;
  10. Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dal Regno Unito non potranno continuare ad essere considerate valide nell’UE.

Le conseguenze della Brexit sui viaggiatori dal 30.03.2019

I viaggiatori che si spostano dall’Italia al Regno Unito, e viceversa, non potranno più godere della libera circolazione delle merci.

In particolare:

  • il viaggiatore italiano in provenienza dal Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando del regime unionale delle franchigie doganali, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore, ovvero 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e via mare;
  • il viaggiatore che dall’Italia rientri nel Regno Unito (in quanto ivi residente o domiciliato) può beneficiare dello sgravio o rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore stesso.

A tal fine, si ricorda che tutti gli esercenti attività commerciale, che entrano in contatto con turisti inglesi, potranno usufruire del sistema informatico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, denominato OTELLO 2.0, attraverso il quale è stata attuata la digitalizzazione del processo di apposizione del visto doganale di uscita dei beni dal territorio italiano (ed europeo), collegato al sistema obbligatorio di emissione della fattura tax free in modalità elettronica.


I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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