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Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}Regime forfettario e sostituti di imposta

L’articolo 1, comma 69, Legge 190/2014 espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituti di imposta affermando che: “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.

In altri termini i soggetti che sono in regime forfettario non assumono la veste di sostituti di imposta e quindi non devono operare le ritenute IRPEF nel caso in cui corrispondano a terzi somme soggette normalmente all’applicazione della ritenuta.

I forfettari sono però tenuti a indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale e l’importo corrisposto ai terzi percettori.

 

I forfettari e i dipendenti.

L’esonero dall’applicazione delle ritenute IRPEF si applica anche nel caso in cui il soggetto forfettario corrisponda le retribuzioni ai propri dipendenti. Dovranno invece applicarsi le ritenute previdenziali.

Anche in questo caso il soggetto forfettario è tenuto a indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del dipendente e le somme corrisposte.

Il lavoratore dipendente, che percepirà il compenso lordo, sarà tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi e a pagare l’imposta dovuta.

Il soggetto forfettario sarà tenuto agli adempimenti della certificazione unica “CU” compilando la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, mentre non dovrà compilare il modello 770.

Al lavoratore dipendente dovrà essere rilasciata l’attestazione delle retribuzioni corrisposte come nel caso dei lavoratori domestici.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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