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circolari

{jcomments off}CIRCOLARE 3
Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2019”

 

La Legge 30.12.2018 n. 145 (c.d. “Legge di bilancio 2019”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2019.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante 3 circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali novità che riguardano il settore imprenditoriale.


Estensione regime forfetario

Sono modificati dall’1.1.2019 i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario come di seguito indicato.

Requisiti di accesso

È ora previsto un unico requisito di accesso al regime forfetario costituito dal limite dei ricavi/compensi pari a € 65.000 per tutti i contribuenti (precedentemente erano previsti limiti diversi a seconda dell’attività svolta), da verificare con riferimento all’anno precedente. Rimangono invece immutati i coefficienti di redditività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Sono stati pertanto rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (€ 5.000,00) e per i beni strumentali (€ 20.000,00) le quali non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario i soggetti che:

  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
  1. partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari

oppure

  1. controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’im­pre­sa, arti o professioni.
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

È stata eliminata la soglia minima di € 30.000,00 di redditi di lavoro dipendente/assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame.

Flat tax

Dal 01.01.2020, le persone fisiche imprenditori/lavoratori autonomi che, nell’anno precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (per il primo anno di applicazione ci si riferirà al 2018), hanno avuto ricavi/compensi compresi tra € 65.001 ed € 100.000, potranno usufruire di un regime agevolato di tassazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali comunali e regionali e dell’IRAP pari al 20%.

Coloro che accedono al regime in esame:

  1. non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta;
  2. sono esonerati dall’applicazione dell’iva e dai relativi adempimenti (es: liquidazione periodica, dichiarazione IVA).

Inoltre i loro ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Resta fermo l’obbligo di emettere fattura elettronica.

L’accesso al regime non è consentito al verificarsi anche solo di una delle seguenti condizioni:

  • utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
  • residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
  • effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Tassazione agevolata utili reinvestiti

È introdotta dal 01.01.2019 la tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisto dei beni materiali strumentali e/o per l’incremento occupazionale.

L’agevolazione è rivolta ai soggetti IRES (società di capitali ed altri enti) ed IRPEF (professionisti, imprenditori individuali e società di persone), quest’ultimi anche in contabilità semplificata ma a determinate condizioni.

Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IRES del 15% o dell’aliquota IRPEF ridotta di 9 punti percentuali al reddito complessivo netto, per la parte corrispondente all’utile 2018 accantonato a riserva e quindi non distribuito ai soci/partecipanti, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

  • degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi (esclusi gli immobili, i beni immateriali ed i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti)
  • del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES/IRPEF ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

  • l’ammontare degli utili accantonati a riserva
  • la somma tra l’ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.

È previsto un meccanismo di riporto delle eccedenze di utili e dei parametri per il calcolo dell’agevolazione.

Nuovo regime delle perdite d’impresa

È stato modificato il regime fiscale delle perdite generate da ditte individuali e soci di società di persone per le quali è ora previsto che:

  • la compensazione delle perdite di impresa possano essere compensate solo con redditi della stessa natura (redditi d’impresa);
  • le eccedenze possono essere portate a riduzione dei redditi degli anni successivi fino all’80% di quest’ultimi, senza limitazioni temporali.

Solo per le imprese in contabilità semplificata, in via transitoria, è previsto che:

  1. le perdite maturate nel 2017 che non sono state compensate, possono essere portate in diminuzione del reddito d’impresa conseguito:
    • nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% di tale reddito
    • nel 2020 in misura non superiore al 60% di tale reddito;
  2. le perdite maturate nel 2018 sono compensabili con redditi d’impresa generati:
    • nel 2019 nel limite del 40% di tali redditi
    • nel 2020 nel limite del 60% di tali redditi;
  3. le perdite maturate nel 2019 sono compensabili con redditi d’impresa generati nel 2020 nel limite del 60% di tali redditi.

Iper-ammortamento beni strumentali nuovi

È prorogata la possibilità per le imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello “Industria 4.0”, di incrementare il costo di acquisto, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, nelle seguenti misure, diverse a seconda dell’importo dell’investimento:

 

L’agevolazione si applica per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2019 oppure entro il 31.12.2020 ma a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

I beni che godono di tale agevolazione sono contenuti nell’Allegato A della Legge di bilancio 2017, si rimanda pertanto alla Circolare n. 1 del 25.01.2017 per un maggior dettaglio.

È prorogata anche la correlata maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali connessi agli investimenti soggetti ad iper-ammortamento. Si tratta dei beni immateriali inclusi nell’allegato B della Legge di bilancio 2017, ai quali sono stati aggiunti anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud-computing, ai beni immateriali di cui al medesimo allegato.

Si ricorda che ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione del 40% per i beni immateriali connessi, l’impresa è tenuta a produrre:

  • per i beni di costo inferiore a € 500.000, una dichiarazione del legale rappresentate;
  • per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
    • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A/B sopra citate;
    • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

NB: non è stato prorogato il maxi-ammortamento, ossia la maggiorazione che era prevista a favore delle imprese/lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, che pertanto risulta applicabile solo agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 si accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale

È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale che consente di far transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona.

Tale operazione deve essere effettuata entro il 31.05.2019 al fine di fruire di determinate agevolazioni ed ha effetto (retroattivo) dall’1.1.2019.

L’estromissione agevolata può avere ad oggetto solamente immobili, posseduti alla data del 31.10.2018, che siano:

  • strumentali per destinazione: ossia quegli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalla categoria catastale;
  • strumentali per natura: ossia gli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (anche se dati in locazione o comodato a terzi).

Non sono quindi ammessi all’agevolazione gli immobili “merce” e gli immobili non strumentali (ad esempio un fabbricato abitativo locato).

L’agevolazione consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8%, da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale dell’immobile (valore di mercato o catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta deve essere assolta:

  • nella misura del 60% entro il 30.11.2019
  • nella misura del 40% entro il 16.06.2020.

L’IVA se dovuta deve essere assolta nei modi e termini ordinari.

Le imposte di registro e ipocatastali non sono dovute.

Rivalutazione dei beni d’impresa  

È riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni materiali ed immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

Sono rivalutabili i beni che risultano dal bilancio al 31.12.2017 e la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2018.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, IRAP e di eventuali addizionali nella misura:

  • del 16% per i beni ammortizzabili;
  • del 12% per i beni non ammortizzabili.

L’imposta deve essere versata in un’unica soluzione, senza interessi, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2018.

I maggiori valori iscritti in bilancio assumono rilevanza ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta 2021.

È prevista inoltre la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP del 10%, in tale ipotesi il saldo attivo potrà essere distribuito fin da subito ai soci.

Deducibilità IMU immobili strumentali

Dall’1.1.2019 è aumentata dal 20% al 40% la deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità quote ammortamento avviamento e altre attività immateriali

È stabilito che le quote di ammortamento relative al valore:

  • dell’avviamento
  • di altre attività immateriali

per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate, non ancora dedotte al 31.12.2017, sono deducibili nelle misure di seguito indicato:

Tale disposizione si applica alle società di capitali (srl, spa) ed altri enti soggetti IRES.

Interessi passivi sostenuti da società immobiliari

È stabilito che le società immobiliari di gestione possono dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Abrogazione agevolazioni per le imprese

Deduzione ACE

Dall’1.1.2019 è abrogata l’agevolazione ACE. Si ricorda che attraverso la deduzione ACE le imprese avevano la possibilità di dedurre dal reddito netto una percentuale degli utili non distribuiti o dei nuovi capitali investiti in azienda dai soci.

Agevolazioni IRAP

Dall’1.1.2019 è abrogato il credito d’imposta, pari al 10% dell’IRAP lorda che era previsto a favore delle imprese/titolari di reddito di lavoro autonomo/produttori agricoli privi di dipendenti.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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