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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 2
Sanatoria degli errori formali

 

Con il decreto c.d. “Collegato alla finanziaria 2019” in vigore dal 19.12.2018 è stata introdotta una sanatoria che consente di regolarizzare irregolarità, infrazioni e inosservanze degli obblighi/adempimenti di natura formale mediante il pagamento di un importo in misura fissa per ciascun anno in cui si è verificata la violazione.

Si precisa fin da ora che le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

 

Di seguito vengono esaminate le principali caratteristiche della sanatoria in esame.

Violazioni oggetto di sanatoria

Sono oggetto di sanatoria, le violazioni:

  • commesse fino al 24.10.2018. Per individuare il momento in cui è stata commessa la violazione, occorre riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento.
  • di natura formale, ossia trattasi di tutte quelle violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile IRPEF, IRES, IVA, IRAP e sul pagamento di tributi.

Allo stato attuale, per individuare le violazioni di natura formale, non essendovi un’espressa circoscrizione delle casistiche possibili, occorre procedere per esclusione.

Quindi, NON possono essere oggetto della sanatoria:

  1. le irregolarità commesse in merito al quadro RW (monitoraggio attività estere), inclusa la mancata compilazione dello stesso;
  2. le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento dei tributi, come:
    1. l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta (mod. 770);
    2. le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA;
    3. la violazione da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull’indebita compensazione;
  3. le violazioni sul mancato versamento/applicazione delle ritenute.

Pertanto tutte le altre violazioni potrebbero essere oggetto di sanatoria, in attesa che l’Agenzia delle Entrate in sede di provvedimento attuativo specifichi eventualmente quali sanzioni possano rientrarvi.

Dovrebbero rientrare quindi le sanzioni connesse:

  1. alla violazioni di obblighi comunicativi, quali ad esempio:
  • gli obblighi comunicativi da assolvere all’interno della dichiarazione;
  • le violazioni dichiarative che non hanno riflessi sostanziali, come la dichiarazione omessa dalla quale non emergano imposte;
  • le violazioni inerenti i vari obblighi comunicativi previsti in ambito tributario come la compilazione delle liquidazioni e IVA e dei dati delle fatture, le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività;
  1. alle violazioni connesse alla fatturazione IVA, quali ad esempio:
    • l’applicazione del reverse charge;
    • l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità in assenza di verifica circa la dichiarazione d’intento.

Dovrebbero rientrare inoltre, tutte quelle violazioni che non prevedono una sanzione pecuniaria ma che determinano il mancato accesso ad un regime agevolato o inibiscono i rimborsi.

Adempimenti

Il perfezionamento della sanatoria avviene al verificarsi congiunto dei seguenti adempimenti:

  1. il versamento di un importo fisso di euro 200,00 per ciascun anno cui si riferiscono le violazioni. Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse, se sono state commesse più violazioni in un unico anno l’importo da pagare è sempre di euro 200,00.

Il pagamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza 31.5.2019 e 2.3.2020.

  1. la rimozione delle irregolarità o delle omissioni. Occorre quindi, a seconda dei casi, effettuare l’adempimento omesso o ri-eseguire l’adempimento errato, ad esempio mediante l’invio o il re-invio della comunicazione, o la presentazione di una dichiarazione integrativa, o ancora, ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura.

In sostanza, il solo pagamento non sembra essere sufficiente per perfezionare la sanatoria, salvo che nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non vi siano disposizioni diverse e più estensive.

Si precisa, infine, che la sanatoria non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi, ossia per i quali siano spirati i 60 giorni per presentare ricorso, alla data del 19.12.2018.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE