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Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}CIRCOLARE 6
Fattura generica problematiche fiscali

La fattura è lo strumento mediante il quale il soggetto passivo IVA adempie all’obbligo di cui all’art. 21 del DPR 633/72, che impone di documentare le operazioni effettuate.

Ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo è necessario porre particolare attenzione alla prescrizione contenuta nell’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72, secondo la quale nella fattura deve essere indicata la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.

La presente circolare analizza le conseguenze ai fini IVA e imposte dirette, derivanti dal mancato rispetto della prescrizione sopra indicata, ovvero nel caso in cui la descrizione riportata in  fattura risulti generica.

In sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria, infatti, spetta al contribuente dare dimostrazione della sussistenza, inerenza e deducibilità del costo e dell’iva ad esso afferente.

IVA

Ai fini della detrazione, da parte del soggetto acquirente, dell’Iva riportata nella fattura di acquisto è necessario:

a) che la fattura non abbia contenuto generico, ossia che contenga obbligatoriamente in modo dettagliato, con riferimento ai beni o servizi acquistati:

  • la natura
  • la qualità
  • la quantità

al fine di garantire la corretta identificazione dell’operazione;

b) che gli elementi di cui al punto precedente siano identificati in altri documenti accessori di supporto, qualora nella fattura risultino incompleti, imprecisi o parzialmente errati.

Ciò significa che si intende rispettosa degli elementi identificativi di cui al punto a) una fattura che, pur riportando una descrizione generica, rimandi a un contratto dettagliato di fornitura di beni/servizi o a specifica documentazione allegata.

Secondo alcuna dottrina anche qualora non vi fosse, nel corpo della fattura, un rimando espresso ad un contratto dettagliato o ad altra documentazione ma sia comunque esistente e venga esibita in caso di controllo, l’Amministrazione finanziaria non dovrebbe escludere la detrazione dell’iva, a condizione che tale ulteriore documentazione sia considerata idonea a dimostrare la natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati < si consiglia di evitare di trovarsi in tale condizione >. Tale conclusione deriva dal principio di neutralità dell’iva il quale esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi.

Resta, in ogni caso, riconosciuto il potere dell’Amministrazione finanziaria di sanzionare l’infrazione commessa dal soggetto che ha emesso la fattura per il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all’art. 21, co.2 DPR 633/72 (indicazione della natura, qualità e quantità dei beni/servizi).

Concludendo, si consiglia di fare espresso riferimento a tale documentazione accessoria nella descrizione della fattura al fine di ridurre il più possibile il rischio per il soggetto acquirente di vedersi disconosciuta la detrazione dell’iva e per il soggetto venditore di vedersi sanzionato per non aver riportato una descrizione che rispetti i requisiti richiesti dalla norma.

Imposte dirette

Anche per la deduzione del costo dei beni e servizi acquistati è necessario che sia identificabile la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione.

A tal fine la fattura rappresenta il principale documento utile per l’identificazione di tali elementi, pertanto se redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72, quindi con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi, la fattura è documento idoneo a legittimare la deduzione di un costo, lasciando presumere la verità di quanto in essa indicato.

Ciò significa che l’inserimento di una descrizione dettagliata nella fattura, ovvero di una descrizione più sintetica ma che faccia riferimento ad un contratto o ad altra documentazione rappresentano condizioni di per sé sufficienti per la deduzione del costo (posto che si tratti di costo inerente l’attività).

Tuttavia, ai fini della deduzione del costo, se da un lato è vero che una fattura dettagliata e completa in ogni sua parte costituisce certamente un buon supporto probatorio, che potrebbe essere idoneo di per sé a legittimare la deducibilità dei relativi costi, dall’altro è dovere precisare che la fattura non è il solo documento a tal fine rilevante, in quanto l’acquirente per dimostrare l’esistenza del costo e quindi la sua deducibilità può ricorrere, in sede di controllo, anche ad altri documenti accessori, quale è il contratto che descriva in modo dettagliato l’operazione. Tali documenti devono consentire di valutare anche se il costo è inerente, determinato (o determinabile), imputato al corretto periodo d’imposta.

 

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In conclusione, posto quanto si qui delineato, al fine di ridurre al minimo il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere la detrazione dell’iva e la deduzione del costo relativamente a beni o servizi acquistati è necessario che il soggetto che riceve la fattura adotti i seguenti accorgimenti:

  1. verificare che la fattura contenga una descrizione dettagliata dell’operazione fatturata, ovvero che sia indicata la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi acquistati;
  2. qualora sia indicata nella fattura una descrizione generica, accertarsi che sia fatto esplicito riferimento ad un contratto sottostante l’operazione o ad altra documentazione (es. conferimento scritto di incarico o un preventivo di spesa) che possano identificare in modo inequivocabile l’operazione sottostante. Tale documentazione deve essere conservata con la fattura ricevuta in modo da poter essere esibita in caso di controllo.

Quindi a titolo esemplificativo, se la fattura riporta la seguente descrizione “compensi per consulenze effettuate nel mese di settembre” senza che vi sia alcun riferimento ad un contratto che identifichi nel dettaglio la prestazione, in caso di controllo, l’Amministrazione potrà ritenere l’iva indetraibile ed il costo indeducibile in quanto la descrizione risulta generica e non si è in possesso di ulteriore documentazione idonea a ricostruire natura, qualità e quantità del servizio oggetto dell’operazione. Proseguendo con l’esempio, la problematica viene superata se nella fattura è riportato il dettaglio delle consulenze effettuate ovvero se viene fatto riferimento ad un contratto sottostante che identifichi in modo univoco natura, qualità e quantità delle stesse, pertanto in fattura sarà indicata ad esempio la seguente dicitura “consulenze effettuate nel mese di settembre come da contratto del 01.09.2017”.

Il problema della errata descrizione in fattura si verifica di solito nelle prestazioni di servizi.

Ecco alcuni ulteriori esempi di descrizione in fattura non considerati corretti:

  • prestazioni di manodopera
  • consulenza legale anno 2014
  • lavori di manutenzione vostro immobile
  • prestazioni odontoiatriche
  • consulenza specialistica
  • lavori di lucidatura
  • prestazioni meccaniche

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE