{jcomments off}CIRCOLARE 5
Detrazione iva acquisti
Fatture di acquisto
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 del DPR 633/72 il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti
- di beni
- di servizi
- di importazioni
è stato anticipato di due anni rispetto al termine precedente.
Ora, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta degli acquisti sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (da parte del fornitore) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione (annuale) relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Tradotto l’IVA relativa ad una fattura di acquisto emessa dal fornitore nel mese di dicembre 2017 può essere portata in detrazione dal cliente esclusivamente nell’anno 2017 < nella liquidazione IVA di dicembre ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2017 >.
Il legislatore non ha però modificato il termine di registrazione delle fatture di acquisto previsto nell’articolo 25 del DPR 633/72 “il contribuente deve annotare le fatture in apposito registro anteriormente alla liquidazione nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
E’ evidente lo scollamento tra le due norme.
Da un lato la detrazione può essere esercitata solo nell’anno in cui diviene esigibile per il fornitore (che corrisponde normalmente all’anno di emissione della fattura), dall’altro la fattura può essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno di ricezione del documento.
Facciamo un esempio. Fattura di acquisto (datata dicembre 2017) ricevuta nel mese di febbraio 2018:
- può essere registrata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale del 2018 ovvero il 30 aprile 2019;
- la detrazione può essere effettuata solo nell’anno 2017 (nella liquidazione IVA di dicembre 2017 ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2017 la cui scadenza è il 30/4/2018).
Cosa fare.
Il termine di registrazione è un termine massimo e nulla impedisce di registrare il documento anticipatamente. Ne consegue che per non perdere il diritto alla detrazione, le fatture di acquisto che sono datate nell’anno 2017 devono essere registrate nel mese di dicembre 2017.
Bisogna quindi attivarsi presso i fornitori per chiedere l’invio tempestivo delle fatture di dicembre (anche via fax o e-mail) in modo da inserirle nella liquidazione periodica mensile di dicembre ovvero dell’ultimo trimestre. Al più tardi la detrazione va esercitata nella dichiarazione annuale IVA 2017 (questo però causerà problemi nelle procedure software di registrazione, pur se registrate nel 2018 devono confluire nella dichiarazione annuale dell’anno precedente).
Note di variazione in diminuzione
La riduzione del termine per esercitare la detrazione dell’IVA ha effetti anche nelle note di accredito. Le note di variazione in diminuzione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la maggiore detrazione (anche in questo caso il termine si è ridotto di due anni).
L’articolo 26 DPR 633/72 prevede la possibilità (non l’obbligo) per il soggetto passivo di effettuare delle rettifiche in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta qualora successivamente alla registrazione della fattura emessa, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile. Sul punto la norma prevede due fattispecie:
- la variazione in diminuzione non può essere effettuata decorso un anno dall’operazione nel caso in cui l’evento che ha determinato la riduzione (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione etc.) si verifichi in dipendenza di sopravvenuto accordo delle parti;
- il limite di un anno non è previsto quanto la diminuzione non trova la sua causa nella sopravvenuta volontà delle parti, ma è già prevista nel contratto che disciplina il rapporto economico.
Dal 1 gennaio 2017 il termine di emissione della nota di variazione sarà < in base al nuovo termine per l’esercizio del diritto di detrazione > quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA dell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Facciamo un esempio. Contratto di vendita concluso nel dicembre 2016 che si risolve per sopravvenuto accordo nel mese novembre 2017: il cedente dovrà necessariamente emettere la nota di variazione IVA in diminuzione nell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione, ovvero entro il 31/12/2017 (prima il termine era di due anni).
Acquisti Intra
Per le operazioni INTRA il momento di effettuazione dell’operazione è quello della partenza o spedizione dei beni da parte del fornitore. Per cui il cedente (sia Italiano che di altro stato UE) emetterà la fattura al momento della partenza dei beni venduti.
Tuttavia, in caso di acquisti INTRA l’obbligo di integrare il documento e di registrarlo distintamente nel registro delle fatture di vendita deve essere adempiuto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento e con riferimento al mese di ricevimento. Al fine di esercitare la detrazione dell’IVA lo stesso documento va annotato distintamente anche nel registro degli acquisti.
Nelle operazioni di acquisto INTRA c’è un scollamento tra il momento di esigibilità (data di partenza del bene) e il momento di esercizio della detrazione (data di ricevimento della fattura).
Facciamo un esempio. Fattura di acquisto INTRA (emessa dal cedente nel mese di dicembre 2017) ricevuta nel mese di febbraio 2018:
- deve essere registrata distintamente nel registro delle fatture (previa integrazione) nel mese di liquidazione dell’imposta di febbraio 2018;
- va registrata, al fine di esercitare la detrazione, distintamente anche nel registro degli acquisti nel mese di febbraio 2018 [comunque entro l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile ovvero entro l’anno di registrazione di cui al punto a)].
Prima della modifica del termine di detrazione la registrazione di cui al punto b) poteva avvenire entro due anni, anche se di fatto la procedura è automatizzata e quindi l’ipotesi era puramente scolastica.
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Come avrete potuto constatare il problema è nelle fatture di acquisto Italia e con riferimento a quelle effettuate in prossimità della fine dell’anno.
In attesa che il legislatore ponga rimedio al problema evidenziato bisognerà attivarsi per ricevere tempestivamente le fatture di novembre e dicembre 2017 in modo da registrarle nel medesimo anno.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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