{jcomments on}CIRCOLARE 4
Split payment
L’art. 1 del DL n. 50/2017 c.d. “Manovra correttiva” ha modificato l’ambito applicativo dello split payment disciplinato dall’art. 17-ter del DPR n. 633/72, prevedendo:
- l’estensione del meccanismo in esame ai lavoratori autonomi
- l’ampliamento dei soggetti destinatari dello stesso.
Con decreto del 27.06.2017 il MEF ha emanato le specifiche disposizioni attuative che sono state successivamente oggetto di modifica e rese definitive con il Decreto 13.07.2017 pubblicato sulla G.U. 24.07.2017 n. 171.
Di seguito viene esposto il nuovo quadro normativo in materia di split payment applicabile alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Funzionamento dello split payment
Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti c.d. split payment prevede che l’iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA ma riportando sulla stessa la seguente annotazione: “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72” ovvero “split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”. Il soggetto che riceve la fattura pagherà l’imponibile indicato in fattura al cedente/prestatore e l’iva direttamente all’Erario.
Ambito oggettivo
Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e di determinate società che saranno meglio illustrate nel paragrafo successivo.
Si evidenzia che sono escluse del meccanismo in esame alcune fattispecie delle quali si riportano le più ricorrenti:
- operazioni non documentate da fattura;
- operazioni non soggette ad Iva, non imponibili o esenti;
- operazioni soggette a reverse charge;
- operazioni soggette a regimi speciali di determinazione dell’Iva (es. regime del margine, regime monofase dell’editoria, regime speciale dei produttori agricoli);
- operazioni per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante.
Si ritiene che, anche le operazioni nei confronti di esportatori abituali, per le quali viene rilasciata la dichiarazione d’intento siano escluse dall’ambito applicativo dello split payment considerato che, proprio in forza della dichiarazione d’intento, all’operazione non è applicata l’Iva. Si rimane comunque in attesa di chiarimenti ufficiali.
Nell’ambito oggettivo si evidenzia la prima novità consistente nell’estensione dell’applicazione dello split payment alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Tali operazioni, infatti, erano precedentemente escluse.
Si tratta quindi, ad esempio, delle prestazioni effettuate:
- da soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo (soggetti a ritenuta), come i professionisti;
- da soggetti che percepiscono provvigioni (soggette a ritenuta), come gli agenti, i mediatori, i rappresentanti di commercio, i commissionari ed i procacciatori d’affari.
Pertanto a partire dall’1.7.2017 anche tali soggetti dovranno emettere fattura in split payment nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle società controllate e quotate meglio definite nel paragrafo successivo.
Ambito soggettivo
In base alle nuove disposizioni, la disciplina dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di un più ampio numero di soggetti.
Più precisamente i soggetti destinatari dello split payment sono:
- le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 co.2 della L. 196/2009
- le società controllate, mediante controllo “di diritto” o “di fatto” direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società controllate, mediante controllo “di diritto” o “di fatto” direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni);
- le società controllate mediante controllo “di diritto”, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Si precisa che fra le società controllate di cui ai punti precedenti sono incluse anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali e/o locali e/o da società controllate da dette Amministrazioni.
Al fine di rendere più agevole l’individuazione dei soggetti sopra elencati sono state stabilite le modalità per la corretta individuazione degli stessi come di seguito indicato.
- Pubbliche Amministrazioni
È stabilito che le Pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment coincidono con i soggetti destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, il MEF ha reso noto che, per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni acquirenti soggette a split payment, occorre fare riferimento all’Indice c.d. “IPA”, accessibile dal sito www.indicepa.gov.it.
Pertanto tutte le Pubbliche Amministrazioni alle quali si emette fattura elettronica si applica anche lo split payment.
In merio, il MEF precisa che vanno esclusi dalla disciplina dello split payment solamente i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, anche se ricompresi nell’IPA.
- Altri soggetti destinatari dello split payment – società controllate e quotate
Ai fini dell’individuazione delle società controllate e quotate incluse nella disciplina dello split payment è stabilito che occorre fare riferimento agli elenchi predisposti dal MEF entro il 15 novembre di ogni anno (e con effetti a valere per l’anno successivo).
Per le fatture emesse a partire dall’1.7.2017 e fino al 31.12.2017, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate o quotate incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24.4.2017 e che sono individuate dagli elenchi pubblicati sul sito del MEF al quale è possibile accedere attraverso il seguente indirizzo www.finanze.it.
Nello specifico si tratta di quattro elenchi aventi ad oggetto:
- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per le fatture emesse a partire dall’anno 2018 o negli anni successivi occorrerà fare riferimento agli elenchi che verranno pubblicati, sempre sul sito del MEF entro il 15 novembre di ogni anno.
Attestazione del cliente
È previsto che, laddove sorgano dubbi circa la riconducibilità del cessionario o committente (Pubblica Amministrazione, società controllata o quotata) alla disciplina dello split payment, il cedente/prestatore può richiedere al cliente il rilascio di un documento che attesti tale condizione.
Il fac-simile di tale documento è allegato alla presente circolare.
In tale circostanza:
- il cliente (Pubblica Amministrazione, società controllata o quotata) è tenuto a rilasciare tale attestazione;
- il fornitore è tenuto ad applicare il meccanismo dello split payment all’operazione effettuata.
Dovrà essere chiarito se, dal punto di vista operativo, il fornitore sia comunque tenuto a verificare la presenza o meno della controparte nei citati elenchi pubblicati sul sito del MEF di cui al paragrafo precedente o se possa invece fare affidamento sull’attestazione rilasciata dal cliente.
Sul punto si rimane in attesa di chiarimenti. Si consiglia tuttavia di controllare dapprima gli elenchi e nel caso in cui il soggetto al quale si deve emettere fattura non sia ivi indicato occorre inviare la dichiarazione al fine di ricevere conferma sulle modalità di emissione della fattura.
Regime sanzionatorio
Sotto il profilo sanzionatorio:
- in caso di omessa indicazione della dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment” sulla fattura emessa dal fornitore, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro;
- l’omesso o ritardato versamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione/società controllata/società quotata, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo (salvo le previste riduzioni in caso di ritardo non superiore a 15 o 90 giorni).
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE