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Studio Tognetti

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CIRCOLARE 4

 

Oggetto Concordato preventivo biennale

 

Con il D.Lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni "in materia di accertamento tributario" è introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB).

Trattasi di un nuovo istituto che consente:

  • per il biennio 2024-2025, ai contribuenti cui sono applicati gli ISA (Indici sintetici di affidabilità)
  • per l’anno 2024, ai contribuenti in regime forfetario

di “fissare” il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il calcolo delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP, sulla base di una proposta effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Le imposte saranno pertanto determinate sul reddito “concordato” a prescindere da quello effettivamente conseguito.

Tale nuovo istituto non produce effetto sulla disciplina IVA.

 

Recentemente sono state apportate una serie di novità finalizzate a rendere “più appetibile” l’adesione alla proposta da parte dei contribuenti e sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate una serie di chiarimenti.

Si precisa inoltre che L’Agenzia ha inviato ai contribuenti, nella propria area riservata, una lettera "pubblicitaria" indicando i benefici fiscali in caso di adesione e le possibili conseguenze in caso di non adesione (intensificazione attività di controllo).

L’adesione al concordato deve essere espressa entro il 31.10.2024 mediante la compilazione di un apposito modulo contenuto nella dichiarazione dei redditi.

Di seguito si espone la disciplina e le modalità di applicazione del nuovo istituto.

 

AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al CPB gli esercenti attività d’impresa (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) o di lavoro autonomo (professionisti, associazioni professionali) che:

  • svolgono l’attività in Italia
  • dichiarano ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00

e che alternativamente applicano nel 2023:

  • gli ISA (Indici sintetici di affidabilità – ex Studi di Settore), ossia devono essere previsti gli ISA per l’attività esercitata e non devono esserci cause di esclusione agli stessi
  • il regime forfetario.

 

REQUISITO DI ACCESSO

I soggetti sopra indicati, possono accedere al CPB a condizione che, al 31.12.2023 non abbiano:

  • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate
  • debiti contributivi.

Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili.

L’adesione al concordato è tuttavia consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta (31/10/2024), il contribuente ha estinto i citati debiti, anche solo parzialmente, ma a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.

Non concorrono al predetto limite di € 5.000,00 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione, quelli per i quali è in essere regolare rateazione, oppure pendono ancora i termini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.

 

La disciplina del CPB, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA e per i forfetari, pertanto, sarà oggetto di distinta trattazione.

 

SOGGETTI ISA

Cause di esclusione dal CPB

Non è possibile accedere al CPB se sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno degli anni 2023 – 2022 – 2021;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio commessi in uno degli anni 2023 – 2022 – 2021;
  • con riferimento al 2023, conseguimento di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile delle imposte (quindi non soggetti a tassazione) in misura superiore al 40% del reddito (es: imprese che nel 2023 hanno realizzato plusvalenze in regime PEX);
  • adesione nel 2024 al regime forfetario da parte di un soggetto che nel 2023 era in regime ordinario;
  • fusione, scissione, conferimento, cessione del ramo d’azienda e per le società di persone/studi associati modifiche alla compagine sociale (uscita o entrata di un socio/associato) nell’anno 2024;
  • inizio dell’attività nel 2023 (in quanto sussiste causa di esclusine dagli ISA).

 

Determinazione del reddito “concordato” ed effetti dell’adesione

Determinazione del reddito

Il reddito (ai fini IRPEF/IRES) e il valore della produzione netta (ai fini IRAP) oggetto di concordato sono determinati dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto:

  • del reddito 2023 e dei relativi dati ISA
  • delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA degli anni precedenti
  • di dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre non viene tenuto conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono essere aggiunti o sottratti, a seconda dei casi, per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato. Sono tali ad esempio: le plusvalenze/minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o elementi immateriali, utili/perdite derivanti da partecipazioni in società di persone/capitali, sopravvenienze attive/passive, perdite su crediti.

 

Il reddito minimo da dichiarare non può essere inferiore a € 2.000,00.

Fermo tale limite di € 2.000,00, risulta possibile portare in diminuzione dal reddito concordato le perdite fiscali generate negli anni precedenti e quelle conseguite nei periodi 2024 e 2025.

Si precisa infine che per le snc, sas, imprese familiari e per le srl in regime di trasparenza fiscale, il reddito concordato è ripartito tra i soci/collaboratori in base alle relative quote di partecipazione.

 

Effetti dell’adesione

Se il contribuente decide di accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle entrate, non rileva più al fine del calcolo IRPEF/ IRES/ IRAP per gli anni 2024-2025 il maggiore o minore reddito effettivo prodotto.

Il reddito concordato ha valenza anche come base di calcolo per i contributi INPS, ferma restando la possibilità di calcolarli e versarli sulla base del reddito effettivo se di importo maggiore rispetto a quello concordato.

Invece, i contributi che vengono versati alle Casse previdenziali private (cassa avvocati, ingegneri, ecc.)  devono essere calcolati sul reddito effettivo e non su quello concordato.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA, che continua pertanto ad essere applicata in base alle regole ordinarie e nemmeno ai fini dell’I.S.E.E..

 

Applicazione flat tax

È possibile applicare, in via facoltativa, una “flat tax incrementale”, ovvero trattasi di un’imposta sostitutiva applicabile sulla differenza tra reddito dichiarato nel 2023 e reddito concordato per gli anni 2024-2025 che, a seconda del punteggio ISA relativo all’anno 2023, può essere pari al 10%, 12% o 15%.

Esempio:

  • reddito dichiarato 2023: € 50.000,00
  • reddito proposto CPB 2024 e 2025: € 55.000,00

Il reddito proposto CPB ed accettato dal contribuente sarà tassato nel 2024 e 2025 nella seguente modalità:

  • fino a € 50.000,00 (reddito pari al reddito 2023) applicazione aliquote IREF/IRES ordinarie
  • € 5.000 (dato dalla differenza tra € 50.000 reddito 2023 e € 55.000 reddito CPB) applicazione imposta sostitutiva (del 10% o 12% o 15% a seconda del punteggio ISA del 2023)

 

Determinazione degli acconti per l’anno 2024

  • se l’acconto IRPEF/IRES è determinato con il c.d. metodo storico, ovvero sulla base dell’imposta relativa al 2023, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza tra reddito concordato per il 2024 e reddito dichiarato nel 2023;
  • se l’acconto IRAP è determinato con il c.d. metodo storico, ovvero sulla base dell’imposta relativa al 2023, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza tra valore della produzione netta concordata per il 2024 e quella dichiarata nel 2023;
  • se l’acconto IRPEF/IRES/IRAP è determinato con il c.d. metodo previsionale, ovvero sulla base del reddito concordato, la seconda rata di acconto in scadenza il 30.11.2024 è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.

 

Benefici premiali

L’adesione al concordato presenta alcuni benefici premiali, tra i quali si evidenzia l’esclusione da accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta comunque inteso che l’Agenzia potrà effettuare accessi, ispezioni o verifiche al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’accesso al CPB e l’assenza di cause di esclusione, di cessazione o decadenza.

L’Agenzia inoltre comunica che saranno intensificati i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato.

 

Cessazione dal CPB

Il concordato cessa di avere efficacia nell’anno in cui il contribuente:

  • modifica l’attività esercitata nel biennio 2024-2025, rispetto a quella esercitata nel 2023, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
  • cessa l’attività;
  • aderisce al regime forfetario;
  • dichiara ricavi/compensi superiori a € 7.746.853;
  • effettui operazioni di fusione, scissione, conferimento o per società di persone/studi associati siano effettuate modifiche della compagine sociale (entrata o uscita di un socio/associato).

 

Inoltre, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito effettivo eccedente il 30% rispetto a quello concordato, lo stesso cessa di produrre effetto nell’immediato e pertanto il reddito sul quale il contribuente pagherà le imposte sarà quello effettivo.

Sono circostanze eccezionali che determinano tale cessazione degli effetti del concordato ad esempio: eventi calamitosi, eventi di natura straordinaria che rendano inagibili o inidonei i locali destinati all’attività, sospensione dell’attività, messa in liquidazione, affitto d’azienda.

 

Decadenza dal CPB

Il concordato cessa di produrre effetti per entrambi gli anni 2024 – 2025, al verificarsi di uno dei seguenti casi (a prescindere dall’anno in cui si verifica):

  • accertamento, per il 2024 - 2025 o per il 2023, a seguito del quale sia rilevata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (es: emersione di fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA, comunicazione inesatta/incompleta dei dati ISA in misura tale da determinare un minor reddito per un importo superiore al 30%, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali,  mancata/non tempestiva memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi giornalieri, emissione di corrispettivi per importi inferiori a quelli reali contestate in numero pari o superiore a 3 commesse in giorni diversi);
  • presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale risulti una quantificazione diversa del reddito rispetto a quello in base al quale è stata accettata la proposta di concordato;
  • indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • la ricorrenza di una delle cause di esclusione indicato nel paragrafo della presente circolare “cause di esclusione dal CPB”;
  • presenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni);
  • omesso versamento delle somme dovute in base al concordato a seguito del controllo automatizzato.

Alcune delle fattispecie sopra evidenziate, ovvero l’omesso versamento delle somme dovute in base al concordato, le violazioni che integrano fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi e IVA, la comunicazione inesatta/incompleta dei dati ISA se sanate, ove possibile, mediante ravvedimento, non producono la decadenza dal CPB.

In caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte/contributi determinati tenendo conto del reddito concordato se maggiore di quello effettivamente conseguito.

 

CONTRIBUENTI FORFETARI

Cause di esclusione dal CPB

Non è possibile accedere al CPB se sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio dell’attività nel 2023;
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno degli anni 2023 – 2022 – 2021;
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio commessi in uno degli anni 2023 – 2022 – 2021;
  • superamento, nel 2023, della soglia di ricavi prevista per l’applicazione del regime, pari a € 85.000,00.

 

Determinazione del reddito “concordato” ed effetti dell’adesione

Determinazione del reddito

Il reddito ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up), oggetto di concordato, è determinato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto:

  • dei ricavi / compensi realizzati nel 2023
  • di parametri settoriali selezionati sulla base dei dati dichiarati dai soggetti ISA più similari.

Il reddito minimo da dichiarare non può comunque essere inferiore a € 2.000,00.

Al reddito concordato, vanno dedotti i contributi previdenziali dovuti per legge e versati.

 

 

Effetti dell’adesione

Se il contribuente decide di accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle entrate, non rileva più al fine del calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “start-up”) per l’anno 2024 il maggiore o minore reddito effettivo prodotto.

Il reddito concordato ha valenza anche come base di calcolo per i contributi INPS, ferma restando la possibilità di calcolarli e versarli sulla base del reddito effettivo se di importo maggiore rispetto a quello concordato.

Invece, i contributi che vengono versati alle Casse previdenziali private (cassa avvocati, geometri, ingegneri, ecc.)  devono essere calcolati sul reddito effettivo e non su quello concordato.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’I.S.E.E..

 

Applicazione flat tax

È possibile applicare, in via facoltativa, una “flat tax incrementale”, ovvero trattasi di un’imposta sostitutiva applicabile sulla differenza tra reddito dichiarato nel 2023 e reddito concordato per l’anno 2024 pari al 10% o 3% in caso di contribuente “start-up”.

Esempio:

  • reddito dichiarato 2023: € 50.000,00
  • reddito proposto CPB 2024: € 55.000,00

Il reddito proposto CPB ed accettato dal contribuente sarà tassato nel 2024 nella seguente modalità:

  • fino a € 50.000,00 (reddito pari al reddito 2023) applicazione dell’imposta sostitutiva “ordinaria” del 15% (5% se “start-up)
  • € 5.000 (dato dalla differenza tra € 50.000 reddito 2023 e € 55.000 reddito CPB) applicazione imposta sostitutiva del 10% (o 3% se “start-up”).

 

Determinazione degli acconti per l’anno 2024

  • se l’acconto è determinato con il c.d. metodo storico, ovvero sulla base dell’imposta relativa al 2023, è dovuta una maggiorazione pari al 10% (o 3% se “start-up”) della differenza tra reddito concordato per il 2024 e reddito dichiarato nel 2023;
  • se l’acconto è determinato con il c.d. metodo previsionale, ovvero sulla base del reddito concordato, la seconda rata di acconto in scadenza il 30.11.2024 è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.

 

Benefici premiali

L’adesione al concordato presenta alcuni benefici premiali, tra i quali si evidenzia l’esclusione da accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. Resta comunque inteso che l’Agenzia potrà effettuare accessi, ispezioni o verifiche al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’accesso al CPB e l’assenza di cause di esclusione, di cessazione o decadenza.

L’Agenzia inoltre comunica che saranno intensificati i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato.

 

Cessazione dal CPB

Il concordato cessa di avere efficacia nell’anno in cui il contribuente:

  • modifica l’attività svolta nel 2024, rispetto a quella esercitata nel 2023, salvo che per la nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività;
  • cessa l’attività;
  • dichiara ricavi/compensi superiori a € 150.000,00.

 

Inoltre, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito effettivo eccedente il 30% rispetto a quello concordato, lo stesso cessa di produrre effetto nell’immediato e pertanto il reddito sul quale il contribuente pagherà le imposte sarà quello effettivo.

Sono circostanze eccezionali che determinano tale cessazione degli effetti del concordato ad esempio: eventi calamitosi, eventi di natura straordinaria che rendano inagibili o inidonei i locali destinati all’attività, sospensione dell’attività.

 

Decadenza dal CPB

Il concordato cessa di produrre effetto per l’anno 2024, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

  • accertamento, per il 2024 o per il 2023, a seguito del quale sia rilevata l'esistenza di ricavi/compensi non dichiarati per un importo superiore al 30% dei ricavi/compensi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (es: emersione di fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, mancata/non tempestiva memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi giornalieri);
  • presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale risulti una quantificazione diversa del reddito rispetto a quello in base al quale è stata accettata la proposta di concordato;
  • la ricorrenza di una delle cause di esclusione indicato nel paragrafo della presente circolare “cause di esclusione dal CPB”;
  • presenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni);
  • omesso versamento delle somme dovute in base al concordato a seguito del controllo automatizzato.

Alcune delle fattispecie sopra evidenziate, ovvero l’omesso versamento delle somme dovute in base al concordato e le violazioni che integrano fattispecie di reato in materia di imposte sui redditi, se sanate, ove possibile, mediante ravvedimento, non producono la decadenza dal CPB.

Il concordato rimane in essere sia che venga superato il limite di € 85.000,00 dei ricavi/compensi che determina la fuoriuscita dal regime forfetario l’anno successivo, sia che venga superato il limite di € 100.000,00 che determina l’immediata fuoriuscita dal regime forfetario.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Si informano inoltre i gentili Clienti che lo Studio è a disposizione per effettuare una verifica di convenienza all’adesione del CPB e che necessita di conoscere la volontà di aderirvi o meno entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 31.10.2024.


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE