Privacy Policy Cookie Policy

Studio Tognetti

informative

CIRCOLARE 3

 

Oggetto Patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o   mobili – art.27 DL 81/2008 modificato dal DL 19/2024.

                 

A decorrere dal 1° ottobre 2024 è introdotto l’obbligo del possesso della c.d. patente a crediti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili.

Si definiscono cantieri temporanei o mobili, i cantieri nei quali sono eseguiti lavori edili e di ingegneria elencati nell'All. X del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  • le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile);
  • gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 20.09.2024 del Decreto Ministeriale n. 132 del 18.09.2024, è stata data attuazione e operatività alla disciplina della patente a punti e con la circolare n. 4 del 23.09.2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • le impreseoperanti nei cantieri temporanei o mobili;
  • i lavoratori autonomiche prestano attività in tali contesti.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono dunque tutte le imprese e i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono esclusi dall'obbligo:

  • coloro che vi si trovano in via occasionale perché effettuano mere forniture e, di conseguenza, transitano nel cantiere unicamente per il tempo necessario per effettuare la consegna, oppure svolgono prestazioni di natura intellettuale(ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.

 

REQUISITI

Ai fini del rilascio della patente ai soggetti obbligati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla CCIAA;
  2. adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità “DURC”;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi “DVR”, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione “RSPP”, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

MODALITÀ DI RILASCIO DELLA PATENTE 

La domanda va effettuata in via telematica accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE a partire dal 1° ottobre 2024.

In sede di compilazione della domanda, dovrà essere autocertificato il possesso di tutti i requisiti previsti (come elencati nel precedente paragrafo “Requisiti”).

La richiesta di rilascio può essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega (es. commercialista, consulente del lavoro).

A seguito della presentazione della domanda sul portale sarà rilasciata la patente in formato digitale.

Si precisa che, nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e il rilascio della patente, è possibile lavorare salvo diversa comunicazione dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

N.B.!

 Considerato che la domanda potrà essere effettuata sul portale solo a partire dal 1° ottobre 2024, data che coincide con l’inizio dell’obbligo di possesso della patente, è consentito presentare, fin da ora, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, che consente di poter operare in cantiere fino alla data di rilascio della patente e comunque fino e non oltre il 31.10.2024.

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere compilata attraverso il modulo reso disponibile dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) scaricabile al seguente link: Autocertificazione Requisiti Patente e trasmessa tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente.

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti, il quale può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi, legati alla storicità dell’azienda (già in fase di rilascio) e ad attività, investimenti o formazioni aggiuntive svolte in materia di salute e sicurezza.

In caso di violazioni (es. omessa elaborazione del DVR, mancanza di protezioni, infortuni dei lavoratori dipendenti a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione infortuni) la patente è soggetta a decurtazioni di crediti.

L’elenco esaustivo delle 29 fattispecie che comportano la decurtazione dei crediti, con relativo ammontare dei crediti decurtati è riportato nella tabella sottostante.

In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente vi è la sospensione obbligatoria della patente fino ad un massimo di 12 mesi.

Il soggetto titolare della patente può recuperare i crediti mediante corsi di formazione specifici o mediante l’adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

 

REGIME SANZIONATORIO

Sanzioni per l’impresa o il lavoratore autonomo

Qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000,00, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 

Sanzioni per il committente o responsabile dei lavori

Al committente o al responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.


 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE