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Studio Tognetti

circolari

CIRCOLARE 5

Decreto Legge alluvioni

 

OggettoLe novità del DL n. 61/2023 c.d. “Decreto alluvioni”

                 

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2023, n.127 il DL n. 61/2023 c.d. “Decreto Alluvioniin vigore dal 2.6.2023 mediante il quale sono state introdotte diverse misure di intervento a favore dei soggetti ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall’emergenza alluvionale.

 

Le disposizioni contenute nel “Decreto Alluvioni” e di seguito esposte si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati indicati nell’allegato 1.

Nella lista dei comuni oltre a diverse aree della Romagna, vengono inclusi anche sette comuni marchigiani e quattro comuni toscani.

 

 

Art. 1 – sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Sospensione versamenti tributari/previdenziali

Sono sospesi i termini dei versamenti tributari, comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

La sospensione riguarda anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

N.B.!

Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni.

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20.11.2023.

Per i versamenti tributari già effettuati, rimangono acquisiti dall’Erario e non è possibile procedere al relativo rimborso.

 

 

Sospensione versamenti cartelle di pagamento/avvisi

La norma prevede la sospensione anche dei versamenti derivanti:

  • dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • dagli avvisi di accertamento / di debito INPS esecutivi;
  • dagli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • dagli atti di ingiunzione emessi dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex regio decreto n. 639/1910;
  • dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

I termini di versamento sospesi, riprendono a decorrere dalla data scadenza del periodo di sospensione, ossia dall’1.9.2023.

 

Sospensioni termini “Rottamazione-quater”

Sono prorogati di 3 mesi gli adempimenti e i versamenti inerenti la c.d. “rottamazione-quater”.

I nuovi termini sono riepilogati nella tabella che segue.

 

Proroga detrazione 110%

La detrazione fiscale del 110% prevista dal DL 34/2020 (art.119 co.8-bis, secondo periodo) è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi effettuati sulle unità immobiliari unifamiliari ubicate nei territori indicati nell’Allegato 1.

 

Ulteriori sospensioni

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, degli importi dovuti relativi all’energia elettrica, gas, acqua e ai rifiuti urbani.  

 

Art. 7 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Ai lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori dell’Allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall’INPS, una integrazione al reddito di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.

 

La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche:

  • ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori;
  • ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

 

L’impossibilità a recarsi al lavoro deve essere collegata a:

  • un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario;
  • alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • alle condizioni di salute di familiari conviventi;
  • ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luoghi diversi da quello di lavoro.

Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

 

Art. 8 – Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

È riconosciuta una indennità una tantum, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, pari ad euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000 in favore:

  • dei collaboratori coordinati e continuativi;
  • dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza

che alla data del 1° maggio 2023 abbiano entrambi i seguenti requisiti:

  • risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente (o prevalentemente per agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1;
  • che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionati.

 

L’indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS a seguito di adeguata domanda documentata.

 

Art. 9 – Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione

A decorrere dal 2 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo è concessa alle imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1 a titolo gratuito e fino alla misura:

  1. nel caso di garanzia diretta, dell’80 per cento dell’operazione finanziaria;
  2. nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello.

 

Le percentuali sopracitate possono essere elevate rispettivamente fino al 90% e al 100% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

 

Art. 10 – Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

La Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST S.p.A.) è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

La misura, la modalità e i termini saranno stabiliti con apposita delibera del Comitato agevolazioni.

I contributi ricevuti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle impose sui redditi ed ai fini IRAP.

 

Art. 11 – Sospensione di termini in favore delle imprese

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio al 30 giugno 2023:

  1. i versamenti riferiti al diritto annuale delle Camere di Commercio da versare in un’unica soluzione al 1° luglio 2023;
  2. gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  3. il pagamento delle rate dei mutui / finanziamenti di qualsiasi genere;
  4. il pagamento dei canoni di leasing aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
  5. il pagamento dei canoni di leasing aventi ad oggetto beni strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

 

E’ inoltre stabilito che gli eventi alluvionati sono considerati, ai sensi dell’art. 1218 C.C., causa di forza maggiore anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni bancarie e di segnalazione delle banche alla Centrale dei Rischi.

 

Infine, per le società o imprese aventi sede operativa nei territori dell’allegato 1, tenute alla presentazione degli atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, i termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento delle relative sanzioni.

 

Art. 12 – Sostegno alle imprese agricole

Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c., che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro imprese o nell’anagrafica delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali possono accedere agli aiuti del Fondo mutualistico nazionale se hanno subito danni non coperti da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e al rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali.

 

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interazionali sono trasmesse alla regione competente mentre le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo.

 

Art. 17 – Misure di sostegno al comparto turistico

E’ istituito un fondo per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi comprese i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico nonché della ristorazione, a favore degli operatori economici aventi sede operativa nei territori di cui all’allegato 1.

 

L’individuazione dei criteri di determinazione / modalità di assegnazione / procedure di erogazione delle risorse sono demandate al Ministero del Turismo di concerto con il MEF entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE