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circolari

CIRCOLARE 2

Legge di bilancio 2023 - Parte seconda

 

OggettoLe novità (PARTE SECONDA – segue la circolare 2/2023) della “Legge di bilancio 2023”.

                 

La Legge 29.12.2022 n. 197 (c.d. “Legge di bilancio 2023”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2023.

 

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali novità riguardanti la definizione agevolata dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria c.d. “tregua fiscale” e la disciplina tributaria delle cripto-attività.

 

 

DEFINIZIONE AVVISI BONARI ANNI 2019 – 2020 - 2021

È introdotta la possibilità di definire le somme derivanti da avvisi bonari (emessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi degli art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) relative ai peridi d’imposta 2019, 2020 e 2021 a condizione che:

  • Il termine di pagamento non sia scaduto all’1.1.2023

oppure

  • siano recapitati successivamente all’1.1.2023.

 

L’agevolazione consiste nel pagamento della sanzione ridotta pari al 3% anziché 10%.

Rimangono dovute le imposte/contributi previdenziali oggetto dell’avviso bonario e gli interessi/somme aggiuntive.

 

A tal fine è necessario pagare l’intero importo o la prima rata nel rispetto del termine previso nell’avviso (30 giorni se l’avviso è stato recapitato al contribuente – 90 giorni se l’avviso è stato messo a disposizione dell’intermediario).

 

DEFINIZIONE AVVISI BONARI CON RATEAZIONE IN CORSO

È introdotta la possibilità di definire le somme derivanti da avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate, riferite a qualunque periodo d’imposta, per le quali sia stato richiesto il pagamento in forma rateale ed il piano di dilazione sia ancora in corso all’1.1.2023.

 

L’agevolazione consiste nel pagamento del debito residuo con il ricalcolo della sanzione al 3% anziché 10%. Per il calcolo del debito residuo occorre sottrarre tutti i versamenti rateali eseguiti fino al 31.12.2022.

Le imposte/contributi previdenziali e gli interessi/somme aggiuntive sono dovute per intero.

 

ESTENSIONE RATEAZIONE 20 RATE    

È ora stabilito che per le rateazioni degli importi dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari (emessi ai sensi degli art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) e del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/73 sia possibile richiedere fino a 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo del debito.

Si ricorda infatti che, in precedenza, per importi inferiori a € 5.000,00 era possibile richiedere fino a massimo 8 rate trimestrali.

Tale nuova previsione è applicabile dall’1.1.2023 e, pertanto opera con riferimento:

  • alle rateazioni non ancora iniziate
  • alle rateazioni in corso all’1.1.2023.

 

SANATORIA ERRORI FORMALI

È prevista la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni, inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini IRES / IRPEF / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.

A tal fine sono richiesti:

  • la rimozione dell’irregolarità / omissione
  • il versamento di € 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento può essere eseguito in 2 rate la prima con scadenza il 31.03.2023 e la seconda il 31.03.2024.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative.

 

ADESIONE/DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

È prevista la possibilità di definire gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate:

  • non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023
  • notificati dall’Agenzia sino al 31.03.2023.

L’agevolazione consiste nell’applicazione della sanzione ridotti a 1/18 del minimo anziché 1/3 del minimo.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

È prevista la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).

In particolare tale definizione riguarda le controversie:

  • pendenti all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  • il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

 

Entro il 31.3.2023 anche gli Enti territoriali possono stabilire l’applicazione delle suddette disposizioni per le controversie in cui gli stessi sono parte.

 

Per aderire alla definizione occorre presentare domanda entro il 30.06.2023. Entro la medesima data occorre effettuare il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.

I benefici della definizione prevedono:

  • uno stralcio totale delle sanzioni e degli interessi
  • uno stralcio parziale del valore della controversia, ossia dell’importo del tributo, quando è l’Agenzia delle Entrate a risultare soccombente oppure in caso di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia.

Qualora la controversia sia relativa esclusivamente a sanzioni si può beneficiare comunque di uno sgravio, differenziato a seconda dei casi.

 

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

 

PROCEDURE ALTERNATIVE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

In alternativa alla definizione agevolata di cui al paragrafo precedente è possibile aderire alla:

  1. CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI.

Trattasi di conciliazione agevolata delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

Tale definizione prevede la sottoscrizione di un accordo conciliativo (art. 48 D.Lgs n.546/92), entro il 30.06.2023 con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, degli interessi ed eventuali oneri accessori.

            L’importo dovuto è rateizzabile in massimo 20 rate trimestrali.

 

 

  1. RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE.

Consiste nella possibilità di rinunciare entro il 30.06.20203 ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione.

In particolare, dal punto di vista operativo, attraverso la rinuncia al ricorso principale o incidentale, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate che riguardano atti impositivi, si ha una riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Tale definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accodo ed il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni.

 

“RAVVEDIMENTO SPECIALE”

È introdotta la regolarizzazione delle violazioni tributarie c.d. “ravvedimento speciale” riferite alle dichiarazioni (Redditi/IRAP/IVA) validamente presentate, relative al 2021 ed agli anni precedenti mediante il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre a imposta e interessi.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in 8 rate trimestrali di pari importo.

La regolarizzazione si perfeziona con:

  • la rimozione dell’irregolarità / omissione
  • il versamento entro il 31.03.2023 di quanto dovuto / prima rata.

 

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

 

STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000

È stabilito l’annullamento automatico:

  1. del totale del debito affidato all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 di importo residuo fino a € 1.000.

L’annullamento sarà effettuato entro il 31.03.2023 e pertanto fino a tale data sarà sospesa la riscossione dei predetti debiti;

 

  1. solamente delle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi e sanzioni relativamente a debiti affidati all’Agente della Riscossione da parte degli Enti diversi da quelli sopra indicati, nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 di importo residuo fino a € 1.000. In tal caso restano quindi dovuti il capitale e le spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Dall’1.1.2023 al 31.03.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

L’Ente creditore, tra cui i Comuni per l’IMU e gli altri tributi locali, con Provvedimento adottato entro il 31.01.2023 può disporre la non applicazione dell’agevolazione in esame.

 

ROTTAMAZIONE-QUATER

È introdotta la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quater” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022.

 

Rientrano principalmente:

  • i carichi tributari (esempio imposte IRES/IRPEF, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute)
  • i carichi contributivi (esempio INPS, INAIL). I ruoli delle Casse di Previdenza private rientrano solo previa delibera dell’Ente previdenziale.

 

Attraverso l’adesione alla “rottamazione” il contribuente si beneficia dello sgravio di:

  • sanzioni
  • interessi (anche di mora)
  • somme aggiuntive
  • aggi

 

Per quanto riguarda le sanzioni relative a violazioni del codice della strada e le sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie/contributi/premi previdenziali è possibile fruire dello sgravio solo degli interessi e degli aggi. La sanzione rimane dovuta.

 

L’Agente della riscossione metterà comunque a disposizione, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

 

Dal punto di vista procedurale:

  1. entro il 30.04.2023 il contribuente deve trasmettere la domanda di rottamazione. A tal proposito si precisa che l’Agenzia entrate-riscossione ha messo a disposizione l’applicativo sul proprio sito internet per effettuare la trasmissione della domanda.

Con la presentazione della domanda:

  • sono sospesi i termini di prescrizione/scadenza
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta/pagamenti dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • viene rilasciato DURC regolare.
  1. entro il 30.06.2023 l’Agente della riscossione comunica gli importi da versare nelle relative scadenze.
  2. entro il 31.07.2023 vanno pagati gli importi in unica soluzione o la prima rata.

In merito alla modalità di pagamento si precisa che è possibile richiedere la dilazione in massimo 18 rate trimestrali.

 

N.B.!

Possono presentare istanza anche coloro che:

  • avevano aderito alle precedenti rottamazioni e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • avevano fruito del c.d. “saldo e stralcio” di cui alla L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • hanno in essere un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto;
  • hanno in essere un piano di rateazione.

 

NUOVA DISCIPLINA CRIPTO-ATTIVITA’

È definito il regime fiscale (imposte sui redditi, monitoraggio fiscale e imposte indirette) delle cripto-attività applicabile dell’1.1.2023 ed è introdotta una procedura di emersione per regolarizzare l’omessa dichiarazione di dette attività fino al 31.12.2021.

 

Per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

 

Imposte sui redditi

Attraverso l’introduzione del nuovo art. 67 comma 1 lett. C-sexies) del TUIR, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli alti proventi:

  • realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività
  • non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00.

Si precisa che non è oggetto di tassazione la permuta tra cripto-attività aventi “eguali” caratteristiche e funzioni.

 

Per quanto riguarda le plusvalenze, si specifica che, sono determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito/valore normale e costo/valore di acquisto e vengono sommate alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore a € 2.000,00, l’eccedenza è riportata in deduzione dalle plusvalenze dei successivi 4 anni.

 

Sul reddito generato dalle cripto-attività si applica l’imposta sostitutiva del 26%.

 

Monitoraggio fiscale

Le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi al fine di assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscale”.  Tale obbligo sussiste indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse a prescindere che siano detenute in Italia o all’estero.

 

Imposta di bollo

Le cripto-attività sono soggette all’imposta di bollo o alternativamente ad un’imposta sul valore delle criptovalute qualora le stesse siano detenute per i l tramite di intermediari esteri o archiviate su chiavette, pc e smartphone pari allo 0,2% annuo.

 

Regolarizzazione cripto-attività

È prevista la possibilità di presentare una domanda di emersione per coloro che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi:

  • le cripto attività detenute entro il 31.12.2021
  • i redditi sulle stesse realizzati.

Le modalità di regolarizzazione prevedono il versamento:

  • della sanzione nella misura dello 0,5% per ciascun anno, calcolato sul valore delle attività non dichiarate;
  • dell’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenute al 31/12 di ciascun anno o al momento di realizzo. Detta imposta va versata solo se sono stati realizzati redditi derivanti da cripto-attività nel periodo di riferimento.

 

Il modello da utilizzare per effettuare istanza di emersione sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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