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Studio Tognetti

circolari

CIRCOLARE 1

Assegno unico

 

Oggetto:  Assegno unico e universale – aggiornamenti

                 

Si ricorda che l’assegno unico e universale è un sostegno economico attribuito mensilmente alle famiglie:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’assegno spettante varia in base alla situazione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenendo conto del numero e dell’età dei figli a carico, nonché di eventuali condizioni di disabilità dei figli. Ogni anno l’INPS pubblica i nuovi importi spettanti adattati alle normative in vigore e all’aumento del costo della vita.

L’ISEE deve essere predisposto ogni anno. Tuttavia l’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima.

L’assegno non è erogato in busta paga, ma viene corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente mensilmente tramite:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta, di cui all’articolo 5 del DL 4/2019, per i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

 

Come noto, a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale, hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per i figli a carico per i quali spetta l'assegno unico e universale.

 

Rimangono invece riconosciute le detrazioni in busta paga (o in dichiarazione dei redditi):

✓ per figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni dal mese successivo al compimento dell'età indicata;
✓ per altri familiari a carico diversi dai figli (es. detrazione per coniuge a carico).

Si precisa, inoltre, che le spese detraibili per i figli a carico ai fini IRPEF (es. spese mediche, spese di istruzione, ecc…) potranno essere ancora portate in detrazione indipendentemente dall’età del figlio.

 

EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO DAL 1° MARZO 2023

Con la Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’INPS ha chiarito che l’assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023 verrà riconosciuto d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda, a coloro a cui era stata accolta la domanda per i periodi precedenti.

Pertanto al fine dell’erogazione dell’assegno unico e universale, tali soggetti dovranno solamente:

  • comunicare le variazioni rispetto alla domanda dell’anno precedente;
  • predisporre eventualmente il modello ISEE 2023.

 

 

VARIAZIONI DELLA DOMANDA DI ASSEGNO UNICO

Alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di assegno unico inizialmente presentata.

Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per il figlio maggiorenne (18/21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione / coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

In questo caso è quindi onere del richiedente comunicare le variazioni entro il 28 febbraio 2023 integrando la domanda già trasmessa. In caso di variazioni in corso d’anno occorrerà darne comunicazione entro la fine del mese in cui è intervenuta la variazione.

 

N.B.!

 In allegato alla presente circolare è disponibile il “Modulo variazioni da comunicare, che ricomprende le casistiche da segnalare e che deve essere compilato ed inviato allo Studio così che possa procedere tempestivamente alla modifica della domanda.

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISEE

 

L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’assegno relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Dal 1° marzo 2023, per coloro che non avranno ancora presentato il nuovo modello ISEE 2023, l’importo dell’assegno verrà corrisposto in misura minima, mentre per chi avrà già predisposto, l’assegno verrà corrisposto nella misura spettante.

Tuttavia, qualora il nuovo ISEE 2023 sia presentato entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo con la corresponsione degli importi delle maggiorazioni dovute arretrate.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI NUOVI BENEFICIARI

 

I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico e universale, oppure che hanno una presentato una domanda sino al 28 febbraio 2023, ma che si trova in stato “respinta”, “decaduta”, “revocata” o “rinunciata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità decorrente dal 1° marzo 2023, devono presentare una nuova domanda di assegno unico.

Per le nuove domande si può far riferimento alla Circolare n. 5 del 31.01.2022 dello Studio in cui sono riportati i requisiti e le modalità di presentazione.

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione si ricorda che, per le nuove domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE