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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 5
Asegno Unico

 

Oggetto:  Assegno unico e universal.

Il D.lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021 ha istituito il c.d. assegno unico e universale per figli a carico (AUU), un beneficio economico che sostituirà alcune delle attuali misure legate alla natalità e alla genitorialità.

L’assegno si definisce:

  • unico, in quanto accorpa le misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico;
  • universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori.

L’assegno unico e universale verrà erogato mensilmente a decorrere dall’1.3.2022, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo identificata dall’ISEE.

 

 

Soggetti beneficiari

L’assegno unico e universale (AUU) è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

N.B.!

Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità. In generale trattasi di:

  • figli minorenni
  • figli maggiorenni se conviventi
  • figli maggiorenni se non conviventi purché senza figli e non sposati ma fiscalmente a carico (sono fiscalmente a carico, se di età fino a 24 anni e titolari di reddito nell'anno pari o inferiore a euro 4.000,00).

 

 

 

Requisiti del soggetto richiedente

L’assegno unico e universale viene riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e, per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno oppure cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia;
  • essere stato o essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

N.B.!

L’ assegno unico e universale è riconosciuto a prescindere dall’occupazione dei genitori e a prescindere dall’appartenenza del richiedente ad una specifica categoria di lavoro.

Pertanto, tale beneficio spetta alla generalità dei soggetti che svolgono un’attività lavorativa (es: lavoro dipendente, lavoro autonomo, lavoro autonomo in regime forfetario), ai disoccupati e inoccupati.

 

 

 

Determinazione dell'importo

L’importo dell’assegno è variabile in base:

  • alla situazione economica del nucleo familiare (ISEE)
  • al numero dei figli a carico
  • all’età dei figli a carico.

L’ISEE deve essere presentato ogni anno.

Tuttavia l’assenza dell’ISEE non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima.

Nel caso l’ISEE venga presentato successivamente alla domanda di assegno unico e universale, ma non oltre il 30 giugno, viene erogato provvisoriamente l’importo minimo ma in seguito avviene il conguaglio degli ulteriori importi spettanti calcolati dal mese di marzo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli importi dell’AUU spettante per ogni figlio a carico ai fini ISEE nei casi ordinari.

 

IMPORTI

 

ISEE ≤ € 15.000

€ 15.000 < ISEE < € 40.000

ISEE ≥ 40.000

o ISEE assente

Importo per ogni figlio minorenne

€ 175

si riduce fino a € 50

€ 50

Importo per ogni figlio maggiorenne fino ai 21 anni

€ 85

si riduce fino a € 25

€ 25

 

Sono previste inoltre delle maggiorazioni dell’assegno che dipendono da caratteristiche particolari del nucleo familiare come riepilogato nelle seguenti tabelle.

 

MAGGIORAZIONI PER FIGLI DISABILI

per ogni figlio minorenne

per ogni figlio maggiorenne

Fino a 21 anni

Oltre i 21 anni

€ 105 in caso di non autosufficienza

€ 95 in caso di disabilità grave

€ 85 in caso di disabilità media

€ 80

€ 85 con ISEE ≤ € 15.000

si riduce fino a € 25 con ISEE > € 15.000 e < € 40.000

€ 25 per ISEE ≥ 40.000 o ISEE assente

 

ALTRE MAGGIORAZIONI

 

ISEE ≤ € 15.000

€ 15.000 < ISEE < € 40.000

ISEE ≥ 40.000

o ISEE assente

Maggiorazione per ogni figlio successivo al secondo

€ 85

si riduce fino a € 15

€ 15

Maggiorazione per nuclei familiari con 4 o più figli

€ 100

Maggiorazione per le madri di età inferiore ai 21 anni

€ 20 per ciascun figlio

Maggiorazione per nuclei familiari con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro

€ 30

si riduce fino a € 0

€ 0

 

 

 

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da:

  • uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal figlio maggiorenne per sé stesso;
  • da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

 

È possibile presentare la domanda tramite:

  • portale web dell’Inps, utilizzando SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;
  • Istituti di Patronato.

 

La domanda può essere presentata a partire dal 01.01.2022, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e quello di febbraio dell’anno successivo.

N.B.!

Per le sole domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Per quelle presentate successivamente, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Qualora dovessero verificarsi delle variazioni del nucleo familiare durante la fruizione dell’assegno, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) va presentata aggiornata entro due mesi dalla data di variazione.

Nel caso, invece, di nuove nascite occorre comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, richiedendo il riconoscimento dell’assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

 

 

 

Erogazione del beneficio

L’assegno è erogato dall’INPS al richiedente o, su richiesta (anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori, con le medesime modalità, e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

L’importo dell’AUU non è tassato ai fini IRPEF e viene erogato mensilmente tramite:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta, di cui all’articolo 5 del DL 4/2019, per i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

N.B.!

 La domanda deve essere, quindi, presentata dal soggetto stesso che intende fruire dell’assegno unico e universale. L’erogazione del beneficio NON AVVERRÀ IN BUSTA PAGA, ma attraverso una delle modalità sopra descritte.

 

 

 

Rapporti con altre prestazioni sociali

In conseguenza dell’introduzione dell’assegno unico e universale (AUU) sono abrogate alcune misure:

  • A partire dal 1° gennaio 2022:
    • Premio alla nascita / adozione;
    • Fondo di sostegno alla natalità;
    • Assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”).

 

  • A partire dal 1° marzo 2022:
    • Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
    • Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari;
    • Assegno unico temporaneo;
    • Detrazione per figli a carico di età inferiore a 21 anni.

 

N.B.!

Relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, da marzo 2022 si applicheranno solo quelle per:

  • per figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni
  • per altri familiari a carico diversi dai figli (es. detrazione per coniuge a carico).

Si precisa, inoltre, che le spese detraibili per i figli a carico ai fini IRPEF (es. spese mediche, spese di istruzione, ecc…) potranno essere ancora portate in detrazione indipendentemente dall’età del figlio.

L’assegno unico e universale è, invece, compatibile con la fruizione:

  • di eventuali misure previste a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
  • del reddito di cittadinanza;
  • del bonus asilo nido.

 

Si avvisano i gentili Clienti che lo Studio fornisce il servizio di richiesta dell’Assegno Unico a coloro che ne facciano espressa richiesta.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE