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CIRCOLARE 4
Legge di bilancio 2022 - Parte terza

 

Oggetto:  Le novità (PARTE TERZA – segue le circolari 2/2022 e 3/2022) della “Legge di bilancio 2022”.

                 

La Legge 30.12.2021 n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2022.

Di seguito vengono esposte ulteriori novità in tema di riscossione e di agevolazioni varie.

 

LIMITE ANNUO CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

A decorrere dall’1.1.2022 è disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

 

CARTELLE DI PAGAMENTO

È previsto che, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.03.2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni.

Tale maggior termine di 180 giorni era già stato previsto dal DL 146/2021 per le cartelle notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

Nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è inadempiente, dunque non può essere destinatario di misure cautelari oppure esecutive.

 

ESENZIONE CANONE UNICO

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

 

In particolare, è riconosciuto l’esonero a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè gelaterie, ecc..) titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico nel periodo 01.01.2021 – 31.03.2022 dal pagamento dei seguenti canoni:

  • del canone unico, il quale sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97, l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone installazione mezzi pubblicitari, il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs 285/92 per le strade di pertinenza di Comuni e Provincie;
  • del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Per il periodo dal 01.01.2021 – 31.03.2022 non è dovuta l’imposta di bollo sulle doman­de di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovve­ro di ampliamento delle su­perfici già concesse, presentate per via tele­matica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

Inoltre, fino al 31.03.2022, le medesime imprese di pub­blico esercizio sopra citate possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piaz­ze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svol­ta, senza la necessità di ottenere le autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.

 

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36

Sono prorogate al 31.12.2022 le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti under 36.

In particolare, detti soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore ad euro 40.000, che stipulano nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
  • atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

è previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta.

Inoltre è stabilito, che i finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25%.

 

 

ALTRI BONUS

Bonus affitto under 31

È modificata la disciplina della detrazione IRPEF spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo da destinare a propria abitazione principale c.d. “bonus affitti giovani”.

In particolare, possono beneficiare del bonus:

  • i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
  • con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta per i primi 4 anni di durata contrattuale ed è pari:

  • a 991,60 euro;

ovvero, se superiore,

  • al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

 

Bonus asilo nido

È confermato anche per il 2022 il bonus c.d. asilo nido, la cui misura è pari ad € 1.500 su base annua.

Tale bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus è spetta nelle seguenti misure:

  • € 3.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
  • € 2.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000;
  • € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è superiore ad € 40.000 o in assenza di ISEE.

 

Bonus cultura 18enni

È confermato “a regime” dal 2022 il c.d. “bonus cultura” dell’importo di € 500,00 per i giovani che compiono diciotto anni nell’anno di riferimento.

Tale importo può essere speso per acquistare beni e servizi legati alla cultura, come libri, quotidiani, periodici, ingressi ai musei, biglietti per cinema, teatri e concerti, nonché per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera.

 

Bonus idrico

È prorogato fino al 31.12.2023 il “bonus idrico” a favore delle persone fisiche che sostengono spese relative alla sostituzione di:

  • vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Tale agevolazione è pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine.

 

Per chi ha effettuato gli interventi nel 2021, le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il bonus non può essere cumulato con altre agevolazioni, pertanto, le singole voci di spesa possono usufruire solo di una misura.

 

Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile

È prorogato al 2023, a favore di:

  • persone fisiche con un limite di euro 1.000 ad unità immobiliare
  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali con un limite di euro 5.000 a ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale

il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo erogate da acquedotti.

 

Credito d’imposta per sistemi di accumulo in impianti fonti rinnovabili

È previsto un credito d’imposta IRPEF per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrate in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti, e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Le disposizioni attuative saranno definite in un successivo decreto.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE