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Studio Tognetti

circolari

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CIRCOLARE 1
Nuove misure Covid

 

Oggetto: Le novità introdotte dal DL 229/2021 e dal DL 1/2022 per contenere l’emergenza Covid-19.

                 

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legge per fronteggiare e contenere l’emergenza Covid-19.

In particolare:

  • il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 229/2021 che prevede nuove misure relative all’estensione del green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati;
  • l’8 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 1/2022 che introduce nuove misure per fronteggiare l’emergenza in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole al fine di “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione alle categorie maggiormente esposte ed a maggior rischio di ospedalizzazione.

 

Si ricorda che per:

  • green pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • green pass rafforzato si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

 

Di seguito si espongono le principali misure contenute nei decreti legge sopra indicati che riguardano in particolare le attività imprenditoriali.

 

D.L. 229/2021 – estensione utilizzo green pass “rafforzato” per l’accesso a determinati servizi e attività

A partire dal 10.01.2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31.03.2022) il possesso del green pass "rafforzato" diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

 

Inoltre, il possesso della certificazione verde "rafforzata", sempre a decorrere dal 10.01.2022, sarà necessario per fruire dei seguenti servizi o attività:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

 

Le disposizioni sopra indicate che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green pass "rafforzato" in luogo del green pass base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.     

 

Per visualizzare l’elenco completo delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato clicca sul seguente link “tabella riepilogativa”.

 

Regime sanzionatorio

I titolari o i gestori delle attività interessate sono tenuti ad accertare che l’accesso presso le loro strutture avvenga nel rispetto delle misure previste.

In caso di mancato controllo, salvo che il fatto costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4 DL 19/2020 conv. in legge 35/2020).

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

 

D.L. 1/2022 – obbligo vaccinale soggetti con 50 anni di età, estensione green pass “rafforzato” nei luoghi di lavoro e ulteriori estensioni obbligo di green pass base

Estensione obbligo di vaccinazione agli ultra cinquantenni

È prevista a partire dall’8.1.2022 fino al 15.06.2022, l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a tutti i cittadini che hanno 50 anni di età o che li compiono in data successiva, fermo restando il termine del 15.06.2022.

 

Sono esentati coloro per i quali sussiste “caso di accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”.

 

Estensione green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per ultra cinquantenni

A decorrere dal 15.02.2022, tutti i lavoratori per i quali vige l’obbligo vaccinale per cinquantenni (50 anni compiuti all’8.1.2022 o dopo tale data), al fine di poter accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato).

Trattasi in particolare di chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, il personale delle amministrazioni pubbliche.

 

  • Conseguenze e regime sanzionatorio del mancato possesso/esibizione del green pass rafforzato

La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi, è demandata ai rispettivi datori di lavoro, pubblici e privati.

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso del green pass rafforzato o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

  • senza conseguenze disciplinari;
  • con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 

Al lavoratore che non possegga o non esibisca il green pass rafforzato è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle

Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (art. 4, comma 5, DL n. 19/2020).

 

Inoltre è ora previsto che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di green pass rafforzato per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022. La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e viene garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Al datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione del green pass rafforzato da parte del personale, al fine dell’accesso presso il luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (art. 4, comma 5, DL n. 19/2020).

 

Sanzioni per inosservanza obbligo vaccinale ultra cinquantenni

La violazione dell’obbligo vaccinale previsto per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni di età (o che li compiono dopo l’8 gennaio 2022) è punita con l’irrogazione, da parte del Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

La sanzione sarà applicata ai soggetti che alla data dell’1.2.2022 non risultano aver iniziato il ciclo vaccinale primario, o che a partire dalla medesima data non hanno effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario ovvero che non abbiano effettuato la dose booster entro i termini di validità del green pass.

 

Accesso agli esercizi commerciali e di servizio – obbligo di green pass base

A partire dal 20.01.2022 è obbligatorio il possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) per accedere ai servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, centri estetici e simili e lavanderie.

A partire dall’1.02.2022 l’obbligo scatta anche per:

  • pubblici uffici
  • servizi postali, bancari e finanziari
  • attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame (ossia entro il 22 gennaio 2022).

 

Spetta ai rispettivi titolari, gestori o responsabili verificare che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui sopra avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto.

 

Per visualizzare l’elenco completo delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato clicca sul seguente link “tabella riepilogativa”.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE