Privacy Policy Cookie Policy

Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}

Green Pass

 

Oggetto: Obbligo di “Green Pass” in ambito lavorativo.

 

 

Con il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 è stato esteso l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”) alla generalità dei lavoratori pubblici e privati, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative ed economiche.

 

Obbligo di possedere ed esibire il Green Pass

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle seguenti certificazioni comprovanti:

  1. lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (green pass valido per 12 mesi);
  2. la guarigione dall’infezione da SARS-Cov-2 (green pass valido per 6 mesi);
  3. l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (green pass valido per 48 ore).

 

Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) cessano di avere validità in caso di contrazione del virus.

 

Ambito applicativo

Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, è stato disposto in ambito lavorativo:

 

  • nel SETTORE PRIVATO:

a carico di chiunque svolge, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel settore privato. La norma ha una portata generale che prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore. Quindi chiunque svolga attività lavorativa nel proprio ambiente di lavoro deve essere munito di certificazione e deve essere controllato dal responsabile (datore di lavoro o altra figura a ciò delegata).

 

  • nel SETTORE PUBBLICO:

a carico del personale delle amministrazioni pubbliche, delle Autorità amministrative indipendenti, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa.

 

Durata temporale

L’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.

 

Obblighi del datore di lavoro

Ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che, per svolgere la loro attività lavorativa, debbano accedere sul luogo di lavoro.

Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  2. individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo (nomina scritta).

 

Il controllo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021 che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità, e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

La certificazione verde Covid-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19 (è una app sviluppata dal Ministero della Salute). Questa App (scaricabile da APPSTORE in un dispositivo telefonico o altro) potrà effettuale la verifica anche offline.

 

Conseguenze del mancato possesso del Green Pass

La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata NON sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31.12.2021. In tal caso, il dipendente sospeso per la durata del contratto di sostituzione, non può rientrare prima della fine del rapporto a termine instaurato con il sostituto del dipendente stesso.

Decorsa la scadenza del termine del contratto di sostituzione, tornano ad applicarsi le regole generali in materia di sostituzione del lavoratore assente comune a tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni (applicazione dell’assenza ingiustificata).

 

N.B.!

Non è possibile sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del green pass.

 

 

Sanzioni

PER IL DATORE DI LAVORO

Il decreto sanziona i datori di lavoro che omettono di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 4 co. 1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone:

salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

 

 

PER I LAVORATORI

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, sarà punibile con:

  • una sanzione amministrativa da 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata;
  • una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

 

Linee guida su controlli e sicurezza

Ad oggi non sono ancora state pubblicate le linee guida del Governo per l’omogenea definizione delle modalità organizzative.

Si ritiene comunque consigliabile, considerando il termine del 15 ottobre 2021, che i datori di lavoro si attivino quanto prima, con l’assistenza di chi si occupa della sicurezza sul lavoro, per la nomina dei soggetti incaricati dell’accertamento del green pass e definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli, aggiornando inoltre il Protocollo di Sicurezza vigente in azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE