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Assegno Temporaneo 2021

 

Oggetto: Assegno temporaneo 2021

 

 

Il D.L. 8.06.2021 n. 79 ha istituito, in via provvisoria per il periodo luglio-dicembre 2021, il c.d. assegno temporaneo per figli minori, in attesa dell’entrata in vigore nel 2022 del c.d. assegno unico.

 

 

Requisiti

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono tutti coloro che:

  • rientrano in una delle seguenti categorie:
    • lavoratori autonomi in regime ordinario
    • lavoratori autonomi in regime forfetario
    • liberi professionisti
    • disoccupati
    • contribuenti incapienti
  • hanno un indicatore ISEE 2021 fino a 50.000 euro e che non possono beneficiare di altri assegni familiari.

 

Inoltre, per tutta la durata del beneficio occorre:

  • essere cittadino Italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno permanente;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli minorenni a carico in Italia;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
  • non avere diritto a percepire all’assegno nucleo familiare.

Tali soggetti possono fare richiesta all’Inps dell’assegno unico temporaneo per ciascun figlio minorenne a carico.

PRESTAZIONI COMPATIBILI CON L’ASSEGNO TEMPORANEO

L’assegno temporaneo è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza (con alcune particolarità) ed altresì con l'utilizzo di altre prestazioni in denaro previste a sostegno dei figli a carico e corrisposte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre che dagli enti locali.

Ancora, l'assegno temporaneo è compatibile anche con le altre misure a sostegno della natalità quali:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita o all'adozione di un minore;
  • detrazioni fiscali per figli a carico

 

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare.

 

 

Richiesta dell’Assegno

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 1° Luglio 2021 è possibile presentare domanda in autonomia, una sola volta per ciascun figlio, tramite:

  • il portale web dell’Inps, utilizzando il codice PIN (valido fino al 1° settembre 2021), SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;
  • gli Istituti di Patronato.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 e decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

Per le sole domande presentate entro il 30.09.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio.

 

Se il nucleo familiare varia durante la fruizione dell’assegno, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) va presentata aggiornata entro due mesi dalla data di variazione.

 

IMPORTI

L’Inps ha pubblicato recentemente le tabelle con indicazione dell’importo spettante in proporzione all’Indicatore ISEE e al numero di figli minori.

L’importo massimo spettante per figlio ai nuclei familiari numerosi ammonta a € 217,80 e si ridurrà al crescere del livello dell’ISEE fino ad arrivare ad un importo minimo di € 30,00 per figlio ai nuclei familiari con ISEE compreso tra i 40.000 e 50.000 euro.

Gli importi sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità.

 

L’importo non concorre alla formazione del reddito e viene accreditato mensilmente tramite:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta, di cui all’articolo 5 del DL 4/2019, per i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

 

Solo in caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

 

 

Lavoratori dipendenti esclusi da assegno Unico

Per l’anno 2021 ai lavoratori dipendenti spettano gli assegni nucleo familiare come negli anni precedenti.

L’importo viene stabilito sulla base dei redditi indicati nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (non è richiesto il calcolo dell’ISEE) e verrà riconosciuto direttamente in busta paga. Con il DL 79/2021 è stata prevista una maggiorazione degli importi per il periodo 1° Luglio – 31 dicembre 2021 di:

  • 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

Novità previste per l’anno 2022

Secondo le previsioni del Governo, dal 1° gennaio 2022 dovrebbe entrare a regime la disciplina del nuovo assegno unico e universale anche per i lavoratori dipendenti.

L'assegno unico e universale sarà un nuovo beneficio economico che andrà gradualmente a sostituire alcune precedenti prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie come premio alla nascita, bonus bebè, detrazioni fiscali per figli a carico, ANF.

 

 

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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