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Legge di bilancio 2021 - Parte terza

 

Oggetto: Le novità (PARTE TERZA – segue le circolari 3/2021 e 4/2021) della “Legge di bilancio 2021”.

 

La Legge 30.12.2020 n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2021.

 

Di seguito vengono esposte le principali novità in materia di immobili, detrazioni IRPEF/IRES e altre agevolazioni.

 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È prevista anche per il 2021 la facoltà di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti fuori dal regime di impresa e cioè da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e da enti non commerciali.

A tal fine è necessario procedere, entro il 30.06.2021, alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima da parte di un esperto, nonché al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore che emerge dalla perizia in misura pari all’11%

  • per le partecipazioni qualificate;
  • per le partecipazioni non qualificate;
  • per i terreni.

 

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

A partire dall’1.1.2021 è disposta l’applicazione della cedolare secca (21%), sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È inoltre istituita presso il MIBACT un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi. Rimane fermo ed applicabile quanto già stabilito in materia dalle Leggi regionali.

 

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

 

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso.

 

BONUS CANONI DI LOCAZIONE SETTORE TURISMO

È stabilito che, per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo introdotto dal c.d. “Decreto Rilancio” spetti fino al mese di aprile 2021. Contemporaneamente è disposto che detto bonus spetti anche alle agenzie di viaggio e tour operator.

 

FONDO SOSTENIBILITA’ PAGAMENTO AFFITTI

È stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore, soggetto privato o titolare di partita iva, che concede al conduttore una riduzione del canone di locazione, a condizione che l’immobile oggetto del contratto sia:

  • adibito ad uso abitativo
  • ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa
  • costituisca l’abitazione principale del locatario

 

ll contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo:

  • il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo;
  • è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

 

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO

A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

 

CESSIONE TERRENI AGRICOLI

Per il 2021 è previsto che non sia applicata l’imposta di registro fissa (€ 200) di cui all’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, alle cessioni di terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze:

  • di valore pari / inferiore a € 5.000;
  • qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

 

DETRAZIONI IRPEF/IRES - EDILIZIA

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio

È stata prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

La detrazione spetta:

  • per le spese sostenute fino al 31.12.2021;
  • entro l’importo massimo di spesa pari ad euro 96.000;
  • in 10 quote annuali di pari importo.

 

È introdotta inoltre una nuova tipologia di spesa per la quale è riconosciuta la detrazione del 50%: la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

Sisma bonus

Rimane confermata, per tutto il 2021, la detrazione IRPEF/IRES del 50% (con aumento dell’aliquota medesima dal 70% all’85% a fronte di determinate condizioni) per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

 

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

È stata prorogata la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 16.000 a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2021 a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.1.2020.

 

Bonus facciate

È confermata anche per il 2021 la detrazione c.d. “bonus facciate” pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2021, senza limiti di spesa;
  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

In particolare, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

È stata prorogata la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica degli edifici.

Si ricorda che:

  • per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%. Tra questi sono ricompresi ad esempio:
    • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
      • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
      • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
    • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
    • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

 

  • la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per gli interventi di:
    • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    • acquisto e posa in opera di schermature solari;
    • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (es. stufe a pellets), il cui importo massimo della detrazione è stabilito pari a € 30.000;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2021 ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È confermato il riconoscimento fino al 2021 della detrazione IRPEF/IRES del 65% delle spese sostenute per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità condominiali di cui si compone il condominio.

Si ricorda che per particolari tipologie di interventi, la detrazione è ridotta al 50%.

Rimane confermato che per le spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

  • 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media definita dal DM 26.06.2015 del MISE.

Per tali interventi il limite massimo di spesa è pari a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Bonus verde

È stata prorogata anche per il 2021, la detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse agli interventi sopra descritti.

La detrazione spetta quando gli interventi sono effettuati su:

  • unità immobiliari ad uso abitativo
  • parti comuni esterne di edifici condominiali.

L’ammontare massimo di spesa agevolabile è di € 5.000 per unità immobiliare.

Si precisa infine che la detrazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni e va ripartita in 10 rate annue di pari importo.

 

Bonus idrico new!

È introdotto il nuovo “bonus idrico”:

  • a favore delle persone fisiche
  • pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (€ 20 milioni),
  • da utilizzare entro il 31.12.2021.

Tale bonus è riconosciuto per le spese relative alla sostituzione di:

  • vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

I termini e le modalità di richiesta ed utilizzo saranno definiti con un apposito Decreto.

 

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità new!

La nuova detrazione 110% introdotta con il DL 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” (vedasi circolare dello Studio n. 35 del 18.06.2020) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.06.2022 relativamente agli interventi “trainanti” (interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici).

Inoltre è previsto che per le spese sostenute nel 2022, la detrazione va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5).

 

È disposto inoltre che per gli interventi eseguiti da:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche

nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.

 

Per quanto concerne la tipologia di interventi agevolati è stabilito che:

  • tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e

inclinate che interessano l’involucro dell’edificio rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;

  • tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1,

lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;

 

Per quanto riguarda la tipologia di immobili è disposto che:

  • un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
    • impianto per l’approvvigionamento idrico;
    • impianto per il gas;
    • impianto per l’energia elettrica;
    • impianto di climatizzazione invernale;
  • oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

 

Si precisa infine che l’efficacia delle proroghe del superbonus 110% sopra indicate è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE.

 

 

ALTRI BONUS

Bonus bebè

È confermato il riconoscimento del c.d. bonus bebè per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE. L’importo del bonus varia da un minimo di euro 960,00 ad un massino di euro 1.920,00.

 

Bonus asilo nido

È confermato anche per il 2021 il bonus c.d. asilo nido, la cui misura è pari ad € 1.500 su base annua.

Tale bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus è incrementato di:

  • € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
  • € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

 

Bonus cultura 18enni

È confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus cultura” dell’importo di € 500,00 per i giovani che compiono diciotto anni nel 2021.

Tale importo può essere speso per acquistare beni e servizi legati alla cultura, come libri, quotidiani, periodici, ingressi ai musei, biglietti per cinema, teatri e concerti, nonché per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro e di lingua straniera.

 

Bonus veicolo elettrici

È riconosciuto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore ad euro 30.000 per l’acquisto (anche in leasing), in Italia, entro il 31.12.2021 di veicoli:

  • nuovi di fabbrica
  • alimentati esclusivamente ad energia elettrica
  • di potenza pari o inferiore a 150 KW
  • di categoria M1
  • aventi un prezzo inferiore a euro 30.000.

Le modalità/termini di erogazione del contributo sono demandate ad un apposito decreto.

 

Fondo Rimborso affitti studenti fuori sede

È stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.

Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

 

Bonus TV 5G

Allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, è estesa la possibilità di accedere al “bonus TV 5G” per l’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Tale bonus spetta fino ad € 50,00 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

 

Credito d’imposta sistemi di filtraggio acqua potabile

È previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

  • persone fisiche con un limite di euro 1.000 ad unità immobiliare
  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali con un limite di euro 5.000 a ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale

di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo erogate da acquedotti.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate

 

Credito d’imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi)

È riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi o ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute tra l’1.1 e il 30.06.2021 per:

  • l’acquisto di beni strumentali durevoli;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tale credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 oppure può essere ceduto ad altri soggetti.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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