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Legge di bilancio 2021 - Parte seconda

 

Oggetto: Le novità (PARTE SECONDA – segue la circolare 3/2021) della “Legge di bilancio 2021”.

 

La Legge 30.12.2020 n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2021.

Di seguito vengono esposte le principali agevolazioni introdotte per il settore imprenditoriale ed agricolo.

 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI

È istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi al fine di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi.

 

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 Casse Interprofessionali);

che abbiano avuto un reddito complessivo nell’anno 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

 

N.B.!

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l’emergenza.

 

ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI/IAP

È prevista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2021.

 

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È stabilita l’estensione al 2021 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

 

 

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

La disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa come stabilita dal c.d. Decreto Agosto (vedasi circolare dello Studio n. 41 del 14.09.2020) è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento

di un’imposta sostitutiva del 3%.

 

 

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI”

È stabilito che per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” introdotto dal “Decreto Agosto” (vedasi circolare dello Studio n. 40 del 07.09.2020) è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

 

 

BONUS PUBBLICITA’

È previsto anche per il 2021 e 2022 la possibilità per imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi di accedere al c.d. “bonus pubblicità” a fronte di investimenti in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale.

L’importo del bonus è quantificato nella misura del 50% degli investimenti effettuati.

Tuttavia a differenza di quanto disposto per l’anno 2020, per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

 

 

BONUS EDICOLE

È estesa anche per il 2021 e 2022 la possibilità di accedere al c.d. “bonus edicole”, ossia il credito d’imposta riconosciuto a favore:

  • degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
  • delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

 

 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

È stabilito che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto con il c.d. “Decreto Rilancio”, pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art.122, DL n. 34/2020.

 

 

INDENNITA’ STRAORDINARIA DI CONTINUITA’ REDDITUALE

È stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.

Per accedere all’indennità in esame è necessario che siano verificate le seguenti condizioni:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
  2. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
  3. aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145;
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.

 

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L’indennità in esame:

  • viene erogata per 6 mensilità
  • è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
  • non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

 

 

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI/DEBITI COMMERCIALI

È previsto che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti (ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche) risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

 

 

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

È disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
  • 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

 

È inoltre:

  • posticipato al 5° esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.

In tal caso l’assemblea che approva il bilancio (2025) deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

  • è previsto che nelle ipotesi di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del 5° esercizio successivo (2025).

            L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle           deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;

  • è previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati art. 2484, comma 1, n.4 e 2545-duodecies, C.c.;
  • è previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

 

TRATTAMENTO IVA TEST/VACCINI COVID-19

N.B.!

È stabilita l’applicazione dell’esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

 

Si ricorda che le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 indicati dall’art. 124 del DL Rilancio sono soggette dall’1.1.2021 all’aliquota iva del 5%.

Trattasi in particolare dei seguenti beni:

“ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

 

 

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO

È stato confermato con norma interpretativa che si applica l’aliquota IVA ridotta al 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

  • loro consumo immediato
  • della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

 

SOSTEGNO LIQUIDITA’ IMPRESE

Garanzia Sace

È stabilita la proroga fino al 30.06.2021 della concessione da parte di Sace spa, di garanzie a favore degli istituti di credito per finanziamenti erogati alle imprese con sede in Italia, colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

 

È inoltre ampliato l’ambito applicativo di tale strumento, prevedendo che la garanzia da parte di Sace Spa possa essere rilasciata anche in relazione:

  • a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche/intermediari finanziari;
  • a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Tali nuove disposizioni trovano applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021

 

Fondo Garanzia PMI

È stabilita la proroga fino 30.6.2021 dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

 

 

Moratoria finanziamenti PMI

È stabilita la proroga al 30.06.2021 delle moratorie concesse alle imprese danneggiate dal COVID-19, pertanto:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.06.2021;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.06.2021;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing è sospeso fino al 30.06.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

 

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno sopra citate, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021;
  • non ancora ammesse alle sopra citate misure di sostegno, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021.

 

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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