Privacy Policy Cookie Policy

Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}

Legge di bilancio 2021 - Parte prima

 

Oggetto: Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2021”.

 

La Legge 30.12.2020 n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2021.

 

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali novità relative ai crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.

           

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 12.2022

ovvero

  • fino al 06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

 

Gli investimenti riguardano:

  1. beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017)
  2. beni immateriali di cui alla Tabella B della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017)
  3. beni materiali e immateriali generici

 

La misura del credito d’imposta spettante è diversa a seconda della categoria in cui rientra il bene oggetto di investimento e del periodo nel quale viene effettuato l’investimento come di seguito indicato:

per beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A (per i quali in precedenza era riconosciuto l’iperammortamento e nel 2020 il credito d’imposta nella misura del 40%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scalettata” come indicato nella tabella sottostante.

 

 

Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

per i beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B (per i quali in precedenza era riconosciuto il super ammortamento del 40% in quanto collegati ad investimenti iperammortizzabili e per il 2020 il credito d’imposta del 15%), il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.

 

 

Per tali beni è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del credito ed il limite massimo agevolabile per l’intero periodo è pari “complessivamente” ad euro 1.000.000.

per i beni materiali e immateriali nuovi “generici” diversi da quelli contenuti nelle Tabelle A e B sopra citate (per i quali era precedentemente riconosciuto il super-ammortamento e per il 2020 il credito d’imposta del 6%), il nuovo credito è riconosciuto nelle seguenti misure:

 

 

Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Tale agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:

dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti di cui al sub c).

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale;

dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui al sub a) e b).

 

In merito agli adempimenti richiesti per la spettanza e la fruizione del credito si precisa che è necessario:

essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

N.B.!

Nelle fatture di acquisto e documenti di acquisto (come i contratti) deve essere riportata espressamente la seguente dicitura Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020";

per gli investimenti di beni di cui alle Tabelle A e B < vedasi punti sub a) e b) >:

che vi sia una perizia asseverata attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale per i beni superiori a € 300.000=;

per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000= la perizia può essere sostituita da una dichiarazione (in forma di atto notorio) resa dal legale rappresentante;

che venga effettuata un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa (ad oggi non pubblicate).

 

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA’ INNOVATIVE

È prorogato fino al 31.12.2022, il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative spettante alle imprese residenti in Italia.

Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell’attività oggetto di investimento:

attività di ricerca e sviluppo: 20% della base di calcolo, nel limite massimo di € 4 milioni;

attività di innovazione tecnologica: 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni;

attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0: 15% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni

attività innovative: 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile:

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

in tre quote annuali di pari importo;

a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

BONUS FORMAZIONE 4.0

È prorogato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente 4.0 sostenute dalle imprese fino al 31.12.2022, con ampliamento dei costi ammissibili. A titolo esemplificativo sono ora ricomprese anche le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, le spese generali indirette per le ore di formazione.

 

La misura dell’agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa come di seguito indicato:

 

Tipo impresa

Misura agevolazione

Limite massimo annuo agevolabile

Piccola impresa

50%

300.000,00

Media impresa

40%

250.000,00

Grande impresa

30%

250.000,00

 

Il credito d’imposta per la formazione è fruibile, previa certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti:

a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese;

esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Si ricorda infine che è necessaria apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE MANAGERIALE

È previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o 2022 sotto forma di borse di studio per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali promosse da Università pubbliche e private, da Istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di euro 100.000,00 fino al:

100% per le piccole e micro imprese

90% per le medie imprese

80% per le grandi imprese

Con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni per l’attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d’imposta.

 

NUOVA SABATINI-TER

E’ stabilito che il contributo statale “nuova Sabatini-ter” sarà erogato in un’unica soluzione anziché in più quote anche per i finanziamenti di importo superiore ai 200.000.

 

CONTRIBUTI ACQUISTO VEICOLI

Sono previsti dei contributi a favore dei soggetti che acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia veicoli aventi determinate caratteristiche.

 

Acquisto veicoli con / senza rottamazione dall’1.1 al 31.12.2021

E’ riconosciuto un contributo per i veicoli:

di categoria M1 (autovetture aventi al massimo 9 posti)

nuovi di fabbrica

con prezzo di listino inferiore a € 50.000

parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per km (fino a un massimo di 60 CO2 g/km) pari ad euro:

2.000 se l’acquisto del veicolo avviene con contestuale rottamazione di altro veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e immatricolato prima dell’1.1.2021, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno euro 2.000;

1.000 se l’acquisto del veicolo avviene in assenza di rottamazione, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno euro 1.000.

 

Acquisto veicoli con rottamazione dall’1.1 al 30.06.2021

E’ riconosciuto un contributo pari ad euro 1.500 per i veicoli:

di categoria M1 (autovetture aventi al massimo 9 posti)

nuovi di fabbrica

omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione

con prezzo di listino inferiore a € 40.000

con contestuale rottamazione di altro veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e immatricolato prima dell’1.1.2021 con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per km (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno euro 2.000.

 

Acquisto veicoli commerciali N1 / autoveicoli speciali M1 dall’1.1 al 30.06.2021

E’ riconosciuto un contributo, determinato da un minimo di euro 800 ad un massimo di euro 8.000, differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a euro 4.

 

 

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE