Privacy Policy Cookie Policy

Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}

CIRCOLARE 1
BREXIT

 

Oggetto: Brexit – nuove regole nelle operazioni commerciali con il Regno Unito dall’1.1.2021.

Come noto l’1.2.2020 è entrato in vigore l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea. A seguito dell’Accordo di recesso, il Regno Unito è divenuto “Paese Terzo” nei confronti dell’Unione Europea. Ciò nonostante fino al 31.12.2020 il Regno Unito ha continuato a far parte sia del Mercato Unico che dell’Unione Doganale della UE.

 

Il 26.12.2020 è stato pubblicato il testo dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito che regola, a partire dall’1.1.2021, i rapporti tra gli Stati dell’Unione Europea ed il territorio inglese.

In particolare, il fatto che il Regno Unito non sia più un Paese intracomunitario ma sia divenuto “Paese Terzo” comporta, tra l’altro, che assumano nuovamente rilevanza le barriere doganali e ha fine quindi la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi.

 

Di seguito si espongono i principali effetti IVA e doganali della Brexit con riguardo alle operazioni di cessione/acquisto di beni e prestazioni di servizi.

 

Si segnala fin da ora che mutano anche gli obblighi identificativi e dichiarativi connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. A titolo esemplificativo:

  • al codice VIES si sostituirà il codice EORI
  • non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi INTRASTAT e le operazioni assumeranno eventualmente rilevanza ai soli fini del c.d. “esterometro”.

 

Infine, qualora un operatore economico effettui acquisti in Italia (se stabilito nel Regno Unito) o nel Regno Unito (se stabilito in Italia), non potrà più beneficiare della procedura per l’ottenimento del rimborso dell’IVA assolta secondo il sistema comunitario.

A tal riguardo, sarà necessario comprendere se permarranno le condizioni di reciprocità tra i due Stati, tali per cui sarà possibile garantire comunque il recupero dell’imposta.

 

A livello nazionale, è stata predisposta una sezione “Info Brexit” sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate (link) che sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (link).

 

Cessione di beni

Dall’1.1.2021 le cessioni di beni poste in essere da un soggetto passivo Iva italiano nei confronti di un soggetto inglese non potranno più qualificarsi come cessioni intracomunitarie, ma assumeranno natura di cessioni all’esportazione con conseguente necessità di adempimento agli obblighi doganali.

Di seguito si espone il regime IVA e doganale applicabile alle cessioni di beni post brexit a seconda che il destinatario sia un soggetto passivo iva o un privato consumatore.

 

  1. Cessione di beni da soggetto passivo iva italiano a soggetto passivo iva inglese (operazioni B2B)

Regime IVA: L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA:

  • ai sensi dell’ 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
  • ai sensi dell’ 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

Il fornitore italiano non è tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), essendo escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Si ricorda che la notifica dell’avvenuta esportazione delle merci, indispensabile per la non applicazione dell’IVA in sede di controllo, può essere acquisita sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, digitando il relativo MRN nella sezione dedicata al tracciamento dei movimenti di esportazione.

 

Regime doganale: il cedente o il cessionario (o terzi per loro conto quale lo spedizioniere) sono tenuti ad espletare in particolare le connesse formalità doganali:

  • presentazione della dichiarazione di esportazione, con allegazione della fattura di vendita;
  • corretta compilazione della bolletta, indicando gli elementi dell’obbligazione doganale (classifica, valore e origine);
  • indicazione, nella casella 2 del DAU, del soggetto esportatore, ricordando che il rap- presentante fiscale non può assumere la qualifica di esportatore;
  • indicazione delle generalità del destinatario del Regno Unito (casella 8);
  • localizzazione delle merci;
  • in caso di utilizzo di un rappresentante doganale, sottoscrizione del contratto di mandato;
  • eventuale sottoscrizione della dichiarazione di libera esportazione, previa analisi di divieti all’esportazione o di altre misure restrittive, per cui è necessario disporre di un apposito provvedimento autorizzativo ovvero di una licenza per poter procedere all’esportazione di quella determinata merce;
  • eventuale prova di origine circa l’origine preferenziale UE della merce esportata, che consentirà all’importatore del Regno Unito di beneficiare di aliquote daziarie ridotte.

 

Si precisa inoltre, che è riconosciuto, in regime di reciprocità tra UE e Regno Unito, la qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), con la conseguenza che l’esportatore nazionale in possesso di tale status beneficerà di semplificazioni in Dogana.

 

 

  1. Cessione di beni da soggetto passivo iva italiano a soggetto privato consumatore inglese (operazioni B2C)

Regime IVA: L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA:

  • ai sensi dell’ 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e la spedizione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
  • ai sensi dell’38-quater del DPR 633/72, qualora ricorrano tutti i requisiti per le cessioni di beni a turisti extra UE.

NB: Si precisa che se il trasporto o la spedizione dei beni è eseguito dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) non è applicabile il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 co. 1 lett. b) in quanto la disciplina contenuta in tale lettera (“esportazioni indirette”) non è applicabile qualora il cessionario inglese sia un “privato consumatore”. Pertanto a tale fattispecie occorre applicare l’IVA a meno che non ricorrano le condizioni per applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 38-quater sopra citato.

 

Il fornitore italiano non è tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), essendo escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

 

Regime doganale: ai fini doganali, l’operazione si qualifica come esportazione e si rende applicabile quanto sopra indicato per le operazioni B2B.

N.B.!

 

 

*****************

 

Per le esportazioni di merci di valore non superiore a 135 £ (equivalenti a circa 150,00 euro), l’Amministrazione britannica ha reso obbligatorio il pagamento dell’IVA da parte dell’azienda esportatrice, la quale dovrà registrarsi online presso l’HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) e:

  • se l’acquirente inglese è un soggetto IVA, l’iva è assolta dall’acquirente con il reverse charge indicando in fatturareverse charge: customer to account for VAT to HMRC;
  • se l’acquirente inglese è un soggetto privato, l’iva va versata all’HMRC con le modalità britanniche.

 

Acquisto di beni

Dall’1.1.2021 gli acquisti di beni effettuati da un soggetto italiano (passivo iva o privato consumatore) nei confronti di un soggetto inglese non potranno più qualificarsi come acquisti intracomunitari, ma assumeranno natura di importazioni con conseguente necessità di adempimento agli obblighi doganali.

Di seguito si espone il regime IVA e doganale applicabile agli acquisti di beni post brexit a seconda che l’acquirente italiano sia un soggetto passivo iva o un privato consumatore.

 

  1. Acquisti di beni provenienti dal Regno Unito – acquirente italiano soggetto passivo IVA (operazione B2B)

Regime IVA: L’operazione si qualifica come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi degli artt. 67 ss. del DPR 633/72.

L’acquirente italiano ai fini dell’assolvimento dell’IVA, non dovrà più procedere con l’integrazione (per effetto dell’inversione contabile) della fattura ricevuta dal cedente inglese, in quanto l’imposta sarà assolta all’atto dell’importazione in dogana.

Inoltre non è tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) essendo escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

 

Regime doganale: Il soggetto acquirente italiano che importa dal Regno Unito deve avere un codice EORI valido.

Ai fini dell’importazione è necessario effettuare:

  • il pagamento dei dazi dovuti all’importazione;
  • l’espletamento delle formalità stabilite per l’importazione delle merci.

Si precisa inoltre che le merci di origine preferenziale inglese sono immesse in libera pratica nell’Unione europea a dazio agevolato.

All’atto dell’importazione i soggetti certificati AEO possono beneficiare delle semplificazioni doganali (AEOC) o di agevolazioni sui controlli doganali di sicurezza sulla merce (AEOS) ovvero di entrambi i vantaggi (AEOF).

 

 

  1. Acquisti di beni provenienti dal Regno Unito – acquirente italiano privato consumatore (operazione B2C)

Regime IVA: L’operazione si qualifica come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi degli artt. 67 ss. del DPR 633/72, ad eccezione delle importazioni di merci di valore non superiore a 135 £ (equivalenti a circa 150,00 euro) sulle quali verrà addebitata l’iva inglese.

 

Regime doganale: ai fini doganali, l’operazione si qualifica come importazione e si rende applicabile quanto sopra indicato per le operazioni B2B.

 

 

Trasferimento/introduzione di beni per operazioni di perfezionamento

Di seguito si espone il regime IVA e doganale applicabile ai trasferimenti di beni post brexit oggetto di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

 

  1. Trasferimento di beni dall’Italia al Regno Unito per operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali, ivi incluse le riparazioni e manutenzioni

Regime IVA: L’operazione non si qualifica come cessione all’esportazione, in quanto non vi è trasferimento della proprietà.

Essa non rileva ai fini dell’IVA, salvo per gli obblighi volti a vincere la presunzione di cessione di cui al DPR 441/97. In termini generali, la predetta presunzione opera allorché i beni acquistati, importati o prodotti non sono rinvenuti nei luoghi in cui l’impresa svolge le proprie operazioni, o in quelli dei suoi rappresentanti.

 

Regime doganale: Le operazioni di trasferimento di beni dal territorio dell’UE a quello del Regno Unito ai fini della lavorazione, riparazione, montaggio o assemblaggio (con successivo rientro nello Stato di partenza o altro Stato UE) possono fruire del regime doganale di perfezionamento passivo, il quale consente di esportare temporaneamente merci comunitarie per sottoporle a operazioni di perfezionamento.

Tale regime, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consente di effettuare l’uscita di merci comunitarie e la reintroduzione dei prodotti compensatori, con il vantaggio di vedere applicati i dazi esclusivamente sul valore dell’operazione di perfezionamento effettuata nello Stato extra-UE (nella specie, il Regno Unito).

 

 

  1. Trasferimento di beni dal Regno Unito all’Italia per operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali, ivi incluse le riparazioni e manutenzioni

Regime IVA: L’operazione si qualifica come importazione, soggetta ad Iva in Italia.

Agli effetti dell’IVA costituiscono importazioni, secondo quanto previsto dall’art. 67 co. 2-bis del DPR 633/72 anche le operazioni di perfezionamento attivo.

 

Regime doganale: Le operazioni di ricezione nel territorio dell’Unione europea di beni per l’effettuazione di lavorazioni, riparazioni, montaggi o assemblaggi e di successivo rinvio nel territorio del Regno Unito possono fruire del regime doganale di perfezionamento attivo, che consente di introdurre beni non comunitari destinati a subire una o più operazioni di perfezionamento all’interno dell’UE, senza che essi siano assoggettati ai dazi all’importazione. Attraverso il regime del perfezionamento attivo, pertanto, beni non comunitari possono usufruire di una sospensione sia daziaria che delle misure di politica commerciale, previa autorizzazione concessa dall’Autorità doganale e prestazione di idonea garanzia sui diritti sospesi.

 

 

Prestazione di servizi generiche

Le conseguenze della qualifica del Regno Unito come “Paese Terzo”, in relazione alle prestazioni di servizi, non sono così marcate come quelle rilevate per le operazioni sopra trattate.

Di seguito si espone il regime IVA e doganale applicabile alle prestazioni di servizi generiche post brexit.

 

  1. Prestazioni di servizi B2B generiche

La regola generale (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72) dispone che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il committente stesso.

Pertanto non si registrano particolari variazioni a seguito della Brexit se non in relazione agli obblighi documentali e comunicativi.

 

Prestazioni di servizi generiche da IT a GB

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore italiano nei confronti di un committente soggetto passivo IVA inglese, rimangono fuori dal campo di applicazione dell’IVA in Italia, posto che quest’ultimo non è stabilito nel territorio dello Stato.

Si rilevano invece delle variazioni in termini documentali in quanto il prestatore italiano è tenuto:

  • a comprovare lo status di soggetto passivo d’imposta del committente inglese facendosi inviare prova documentale rilasciata dall’Autorità competente;
  • ad emettere fattura, con la dicitura “operazione non soggetta IVA ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72”. Coloro che emettono fattura elettronica anche per tale tipologia di operazioni, la natura da indicare sarà N2.1.

Se non ha emesso fattura elettronica, il prestatore italiano è ancora tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro.

 

Prestazioni di servizi generiche da GB a IT

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore inglese nei confronti di un committente soggetto passivo IVA italiano, rimangono rilevanti ai fini IVA in Italia, posto che quest’ultimo è stabilito nel territorio dello Stato.

Si rilevano invece delle variazioni in termini documentali in quanto il prestatore italiano è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell’art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72, emettendo un’autofattura (non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese).

Infine, il prestatore italiano è ancora tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro.

 

 

  1. Prestazioni di servizi B2C generiche

La regola generale (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72) dispone che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti non soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il prestatore.

Pertanto non si registrano particolari variazioni a seguito della Brexit.

 

Prestazioni di servizi generiche da IT a GB

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore italiano nei confronti di un committente privato consumatore inglese, rimangono soggette ad Iva in Italia, ovvero nel Paese nel quale è stabilito il soggetto passivo che rende il servizio.

Non si rileva nessuna variazione in termini di obblighi documentali e comunicativi.

Infine, se non ha emesso fattura elettronica, il prestatore italiano è ancora tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro.

 

Prestazioni di servizi generiche da GB a IT

Le prestazioni di servizi generiche rese da un prestatore inglese nei confronti di un committente privato consumatore italiano rimangono fuori dal campo di applicazione dell’IVA In Italia.

 

 

Operazioni con l’Irlanda del Nord

L’accordo di recesso garantisce all’Irlanda del Nord un trattamento diverso rispetto al Regno Unito:

  • per le cessioni di beni, l’operazione resta soggetta alla normativa UE;
  • per le prestazioni di servizi, l’operazione è considerata verso Paese terzo Extra UE.

 

Per tale motivo ai soggetti residenti nell’Irlanda del Nord viene attribuito oltre al numero di partita IVA inglese anche un numero di partita IVA con prefisso XI valido ai fini delle transazioni unionali.

 

In termini operativi, ove ricada l’obbligo, gli elenchi riepilogativi INTRASTAT andranno compilati solamente per le vendite e gli acquisti di beni e non più per le prestazioni di servizi.

Non si segnala alcuna modifica relativamente alla compilazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro, la quale rimane dovuta sia per gli acquisti che per le vendite di beni nonché per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute.

 

 

Operazioni incompiute a fine 2020

Le operazioni tra il Regno Unito ed uno dei Paesi dell’UE aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto inizio nel 2020 ed ha fine nel 2021 mantengono la natura di operazioni intracomunitarie.

Pertanto, le stesse transazioni continueranno a qualificarsi:

  • come cessioni intra-Ue e non come cessioni all’esportazione, nel Paese da cui partono;
  • come acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano;

e rileveranno ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

 

Tuttavia, sarà richiesto l’appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell’operazione mediante documentazione che attesti l’inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE